LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1975, n. 60

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/09/1975
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
340.01 - Sport
420.06 - Impianti sportivi

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione e promuove le iniziative atte a garantire l' accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.
Al fine di coordinare, in un quarto di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, su proposta del suo Presidente o dell' Assessore delegato, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per lo sport:
a) approva un programma pluriennale di intervento per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia;
b) determina le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi di cui alla precedente lettera a).

Art. 2
 
Presso il Servizio regionale delle attività ricreative e sportive sono istituite la Commissione regionale per lo sport e la Commissione regionale per le attività ricreative, organi tecnico - consultivi della Regione per i problemi connessi agli interventi nel settore.
Le Commissioni consultive suindicate sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
La Commissione regionale per lo sport è composta:
a) dall' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dal delegato regionale del CONI;
c) dai delegati provinciali del CONI;
d) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
e) da un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi;
f) da un esperto appartenente ad una organizzazione sportiva della minoranza di lingua slovena.

La Commissione regionale per le attività ricreative è composta:
a) dall' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di Presidente;
b) dai Direttori provinciali dell' ENAL;
c) dai rappresentanti regionali dell' USCI, della FIATRE e dell' ANBIMA;
d) dagli amministratori delegati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali;
e) da un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della minoranza di lingua slovena.

Svolge le funzioni di segretario delle Commissioni un funzionario addetto al Servizio delle attività ricreative e sportive.
CAPO II
 Provvidenze per la costruzione, l' ampliamento, il
miglioramento e l' acquisizione di impianti sportivi
Art. 3
 
Nell' ambito del programma di interventi di cui all' articolo 1, secondo comma, della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria:
- contributi annui costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7% del capitale mutuato;
- contributi in conto capitale, in misura non superiore all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di lire 25.000.000.

In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l' ammontare del contributo in conto capitale.
I contributi in conto capitale possono essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche - esclusa l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti - anche ad istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, seppur privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti.
Art. 4
 
Nella spesa ammissibile per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:
a) il costo dell' opera;
b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell' opera;
c) il prezzo d' acquisto dell' area necessaria, entro il limite del 20% dei costi di cui sopra.

Ai fini della determinazione della spesa predetta, il costo dell' opera potrà essere stabilito anche con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate ai sensi del precedente articolo 1, secondo comma, lettera b).
Art. 5
 
Nella spesa ammissibile per l' acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria possono essere compresi - previo accertamento di congruità da parte dell' ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici - oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il prezzo degli arredi.

Art. 6
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Capo II - corredate da una relazione sull' utilità, costo e caratteristiche tecniche dell' iniziativa e dal progetto di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l' ente interessato decide di far ricorso all' operazione di mutuo - devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
I beneficiari dei contributi previsti all' ultimo comma dell' articolo 3 inoltreranno le relative domande tramite le Amministrazioni comunali di appartenenza che esprimeranno sulle stesse parere motivato.
È, altresì, consentita la presentazione, non oltre l' anno dell' avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.
Art. 7
 
Nel quadro del programma degli interventi, di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera a), la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato, sentita la Commissione consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili.
Art. 8
 
I contributi previsti dal presente Capo II sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato.
La concessione ha luogo:
a) per i contributi annui costanti:
1. in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e - qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi - di elaborati tecnici, da cui risultino l' ubicazione e lo stato di consistenza e di agibilità dell' immobile;
2. in via definitiva, a seguito dell' acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) per i contributi in conto capitale:
- in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente n. 1), nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;
c) per i contributi integrativi, di cui all' articolo 6, secondo comma, una volta divenuta definitiva l' approvazione del compenso revisionale ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi di cui al precedente art. 7.

I documenti richiesti per la concessione dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tal fine verrà fissato.
Art. 9
 
All' erogazione si provvede:
- per i contributi annui costanti, direttamente a favore dell' istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;
- per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;
- per i contributi in conto capitale per l' acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un' unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui all' articolo precedente.

A favore dei beneficiari dei contributi una tantum può essere disposta un' anticipazione non superiore al 50% della somma da erogare, da computarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 10
 
L' utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui al presente Capo II dovrà essere garantita a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza degli stessi.
A tal fine l' ente beneficiario adotterà apposito regolamento da sottoporre all' approvazione del servizio regionale delle attività ricreative e sportive.
È fatto divieto, senza autorizzazione del Sindaco del Comune in cui è ubicato l' impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti dall' articolo 3, ultimo comma, della presente legge.
La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente articolo 3, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purché gli enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.
A tal fine, nonché per agevolare l' accesso al credito, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e, in particolare, con l' Istituto per il credito sportivo.
La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' ente dispone l' assunzione del mutuo e dà dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché dell' adesione dell' istituto mutuante.
La garanzia è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, di concerto con l' Assessore alle finanze.
CAPO III
 Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive
e ricreative
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore degli enti ed associazioni indicati al precedente articolo 3, nonché ad associazioni a carattere ricreativo seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite, contributi una volta tanto, in misura non superiore all' 80% della spesa ritenuta ammissibile:
a) per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
b) per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili.

I contributi suindicati non possono superare ciascuno il limite di lire 5.000.000.
Nella spesa ammissibile a contributo viene compreso l' onere che il beneficiario si assume, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Art. 13
 
Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Capo - corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse s' intende dare, nonché dal preventivo della spesa occorrente - devono pervenire al Servizio regionale delle attività sportive e ricreative entro il termine stabilito al precedente articolo 6.
Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili - sentita la competente Commissione consultiva - provvede la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato.
Art. 14
 
Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.
CAPO IV
 Sovvenzioni e sussidi a favore di enti, istituzioni,
associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali
e comitati
Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di:
a) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l' organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l' aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
b) attività ricreative, anche mediante l' organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.

Sono ammesse ai benefici suindicati anche le spese inerenti al normale esercizio dell' attività sociale per l' acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo e sportivo.
Art. 16
 
Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi - corredate da una relazione illustrativa dei programmi che s' intendono attuare, del costo degli stessi e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale - devono pervenire al servizio regionale competente nel termine stabilito all' articolo 6.
Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili - sentita la competente Commissione consultiva - si provvede ai sensi dell' articolo 13. In tale sede, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota dei fondi per lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative d' interesse nazionale o internazionale che non sia stato possibile programmare nel termine suindicato.
I beneficiari di cui al presente articolo dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario, una dettagliata relazione sull' attività svolta in riferimento al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l' irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell' Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.
CAPO V
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 17
 
Le domande già ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, e dalla legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e per le quali non sia stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l' erogazione relativa, sono considerate valide agli effetti della presente legge.
Ai medesimi effetti sono del pari riconosciute valide le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione dei benefici, di cui agli articoli 1, 7 e 10 della suindicata legge regionale 6 agosto 1969, n. 26.
Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi previsti all' articolo 6, secondo comma, a favore delle iniziative che già abbiano ottenuto la concessione e l' erogazione dei benefici di cui alle suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26.
Art. 19
 
Fino all' approvazione del programma pluriennale di intervento di cui all' articolo 1, lett. a), e della determinazione delle tipologie di cui all' articolo 1, lett. b), la ripartizione dei fondi per l' assegnazione dei contributi previsti al Capo II della presente legge viene effettuata nel rispetto della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.
CAPO VI
 Disposizioni finanziarie
Art. 20
 
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 3 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI, il capitolo 5457 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti ventennali a favore di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo 5457 e quello di pari importo conseguente alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 21
 
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 3 e dell' articolo 12, lett. a), della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 185 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI, viene istituito il capitolo 5458 con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali e di istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l' acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per l' acquisizione in proprietà da parte di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali, di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria >> e con lo stanziamento di lire 185 milioni cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 185 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo 5458 e quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 22
 
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all' articolo 11 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 23
 
Per le finalità di cui all' articolo 12, lett. b), della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 15 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria XI, il capitolo 5459 con la seguente denominazione: << Contributi una tantum, a favore di Province, Comuni, Consorzi tra enti locali, istituzioni, associazioni sportive, gruppi sportivi e ricreativi aziendali e associazioni ricreative, sulla spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 15 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo 5459 e quella di pari importo relativa a ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli degli esercizi medesimi.
Art. 24
 
Per le finalità previste dall' articolo 15 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui 250 milioni per gli interventi indicati alla lettera a) e 50 milioni per gli interventi indicati alla lettera b).
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Categoria IV, sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 1122 - << Sovvenzioni e sussidi a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non riconosciute, gruppi sportivi aziendali e comitati per lo svolgimento di attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l' organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l' aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti >>, con lo stanziamento di lire 250 milioni;
- cap. 1123 - << Sovvenzioni e sussidi a favore di Comuni, enti, istituzioni, nonché associazioni non riconosciute, gruppi ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di attività ricreative, anche mediante l' organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede, per lire 200 milioni, mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e per lire 100 milioni mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario al 31 dicembre 1974 accertato con l' art. 8 della LR 11 agosto 1975, n. 53 di approvazione del rendiconto generale della Regione per l' esercizio 1974.
Le singole spese previste dall' articolo 15, lettere a) e b), fanno carico, per l' esercizio finanziario 1975, rispettivamente ai sopracitati capitoli 1122 e 1123, nella misura autorizzata dal primo comma del presente articolo, e quelle relative agli esercizi finanziari 1976 e 1977 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall' articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, fino all' esercizio 1975.