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Indice:
L.R. n. 58/1975
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Leggi regionali
Legge regionale
12 agosto 1975
, n.
58
Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/08/1975, N. 056
Data di entrata in vigore:
26/08/1975
Materia:
210.01
-
Agricoltura
210.03
-
Bonifica e riordino fondiario
210.04
-
Zootecnia
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(1)
(2)
Dopo il
secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18
, è aggiunto il seguente:
<< L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali. >>
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
(1)
(2)
Alle opere previste dall'
articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18
, eseguite da Enti pubblici e privati e da agricoltori comunque associati, si applica la disposizione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 38
.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
(1)
(2)
Gli interventi integrativi previsti dall'
articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18
, dall'
art. 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
e dal
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29
, si effettuano anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali.
Tale disposizione si applica altresì alle pratiche in corso di istruttoria.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
(1)
(2)
Nell'
articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14
, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
<< b) la spesa per l' esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico - agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di bonifica integrale e montana, di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da Province e Comuni;
c) la spesa per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, nonché per la compilazione dei piani e dei progetti stessi attuati dai medesimi enti cui alla lettera b) previo parere delle Comunità montane o dei Consorzi degli enti locali competenti per territorio >>.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 6
(1)
(2)
Le provvidenze regionali di cui agli articoli 1 e 11 della
legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alla avicunicoltura e alla apicoltura.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 7
(1)
(2)
Dopo la
lettera c) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
e successive modifiche e integrazioni è aggiunta la seguente:
<< d) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l' acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura >>.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 8
(1)
(2)
I contributi di cui al punto 2 del
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
, possono essere concessi anche a Enti, Comuni e Società che organizzino mostre e mercati riguardanti le produzioni zootecniche.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 9
(1)
(2)
Dopo la
lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
, è aggiunta la seguente:
<< c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne >>.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 10
(1)
(2)
Al punto 3 del
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
, la locuzione << di essicatoi di foraggi >> è sostituita come segue: << di essicatoi di foraggi e di granella di cereali >>.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11
(1)
(2)
Nel
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16
, è aggiunto il seguente punto:
<< 6) per l' acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani. >>
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 16/1996
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 14
(1)
(2)
Nelle norme recanti provvidenze e incentivi per la zootecnia, le locuzioni: << bestiame, produzioni animali, produzioni zootecniche e prodotti zootecnici >> si intendono riferite a tutte le produzioni concernenti l' allevamento, sia che riguardino gli animali allevati, sia i prodotti dagli stessi ottenuti o derivati.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 16
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato implicitamente da art. 1, secondo comma, L. R. 65/1976
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 20
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 21
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
(1)
(2)
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1
L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative