LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1975, n. 48

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1975
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 Norme generali
TITOLO I
 Principi generali
Art. 1
 
L' ordinamento amministrativo della Regione Friuli - Venezia Giulia si ispira ai principi ed alle finalità della Costituzione della Repubblica e dello Statuto della Regione e si basa sulla individuazione degli ambiti operativi, all' interno dei quali vengono attribuite specifiche responsabilità.
Art. 2
 
L' azione dell' amministrazione regionale deve mirare al pronto soddisfacimento del pubblico interesse, nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, così da attuare, secondo la regola dell' imparzialità, il miglior contemperamento con gli interessi dei destinatari.
A tal fine, essa deve ispirarsi ai principi del decentramento e della pubblicità, tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure ed essere quanto più possibile sollecita ed economica.
In ogni caso, deve attuare l' eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti e dei pareri non necessari, dei controlli e degli adempimenti in genere che non siano essenziali per una adeguata valutazione dell' interesse generale.
Art. 3
 
La struttura organizzativa si ispira al principio della partecipazione: il lavoro si svolge in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione, anche attraverso la mobilità dei dipendenti.
TITOLO II
 Norme di carattere generale
Art. 4
 
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge: per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 5
 
Nella tabella A viene riportato, suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico dell' amministrazione e del Consiglio regionali; con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il consiglio d' amministrazione, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche, spettante alle direzioni ed agli uffici o servizi che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle segreterie generali o direzioni regionali. Detti uffici o servizi, agli effetti della presente legge, sono definiti come " servizi autonomi".
Per il personale del Consiglio regionale la determinazione predetta avverrà d' intesa con l' Ufficio di Presidenza dell' Assemblea.
Art. 6
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, di intesa, per i dirigenti da assegnare al Consiglio regionale, con il Presidente del Consiglio medesimo, si procede all' assegnazione dei dirigenti ai servizi od a speciali incarichi.
Con ordinanza del segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, d' intesa, per il personale da assegnare al Consiglio regionale, con il segretario generale del Consiglio regionale, sentito il consiglio di amministrazione, si procede all' assegnazione del personale alle direzioni ed ai servizi autonomi.
Nell' ambito della stessa direzione regionale o del medesimo servizio autonomo il personale è assegnato con ordinanza del direttore regionale o, per sua delega, di altro dirigente ovvero del direttore del servizio autonomo, sentito l' organo di cui all' art. 91.
Art. 7
 
I trasferimenti dei dirigenti da un servizio ad un altro sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I trasferimenti del rimanente personale da una direzione regionale o servizio autonomo ad un altro sono disposti con ordinanza del segretario generale della Presidenza della Giunta.
I trasferimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati per esigenze funzionali, per la rotazione del personale stesso ovvero su domanda del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nell' ipotesi di trasferimento di sede deve essere sentito il dipendente interessato.
Il personale del Consiglio regionale non potrà essere trasferito se non su richiesta o previo assenso del Presidente del Consiglio medesimo.
Art. 8
 
Finché con successiva legge regionale non verranno rideterminate le strutture degli uffici in modo da adeguare al nuovo stato giuridico del personale, rimangono valide, in quanto compatibili con la presente legge e per quanto in essa non diversamente disposto, le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
 
L' eventuale articolazione all' interno dei servizi, per lo svolgimento di attività ricorrenti, è attuata con ordinanza del direttore regionale su proposta del dirigente preposto al servizio ovvero, per i servizi autonomi, con ordinanza del dirigente preposto.
In attuazione dei principi di cui all' articolo 3, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca o progettazione, nonché per la formulazione di schemi di progetti di legge, possono altresì costituirsi, all' interno della medesima direzione regionale o del medesimo servizio autonomo, in via temporanea, con ordinanza del direttore regionale ovvero del direttore del servizio autonomo, sentito l' organo di cui all' articolo 91, gruppi di lavoro di cui possono far parte dipendenti appartenenti anche a qualifiche funzionali diverse.
Per particolari problemi possono altresì costituirsi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il consiglio d' amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a direzioni regionali o servizi autonomi diversi, con l' eventuale partecipazione di esperti estranei all' amministrazione regionale.
Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro.
Tra i componenti di ciascun gruppo di lavoro viene nominato un coordinatore.
PARTE II
 Ruolo e qualifiche del personale regionale
TITOLO I
 Ruolo del personale regionale
Art. 10
 
Il personale della Regione Friuli - Venezia Giulia è assegnato ad un ruolo unico regionale.
Art. 11
 
Il ruolo unico regionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali:
- Dirigente
- Consigliere
- Segretario
- Maresciallo del Corpo forestale regionale
- Coadiutore
- Guardia del Corpo forestale regionale
- Agente tecnico - Commesso.

Con successivo regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della presente legge, saranno indicate, nell' ambito delle qualifiche funzionali, le diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per le mansioni proprie del personale assegnato al Consiglio regionale sarà sentito altresì l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
Art. 12
 
Ferme restando le attribuzioni della Giunta regionale previste dallo Statuto ed i poteri di indirizzo politico propri degli Assessori, i dipendenti con qualifica di dirigente sono responsabili dell' imparzialità, legalità ed efficienza dell' azione amministrativa nei settori di attività cui sono preposti.
Spettano a dirigenti:
a) la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità burocratiche dell' amministrazione regionale;
b) l' assistenza all' organo politico nell' elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;
c) la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni o comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge rappresentano la Regione stessa e ne curano gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza;
d) compiti di studio, ricerca, consulenza o progettazione;
e) compiti ispettivi e di vigilanza;
f) l' impostazione, l' aggiornamento e l' analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza.

I dirigenti preposti ad uffici centrali o periferici della amministrazione regionale esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo previste dagli articoli seguenti.
Ai dirigenti preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale spettano rispettivamente il titolo di segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e segretario generale del Consiglio regionale.
Al dirigente preposto alla direzione regionale della ragioneria generale spetta il titolo di ragioniere generale.
Al dirigente preposto all' ufficio legislativo e legale è attribuito il titolo di avvocato della Regione.
Ai dirigenti preposti ad una direzione regionale spetta il titolo di direttore regionale.
Il direttore regionale delle foreste è direttore del Corpo forestale regionale.
La sostituzione di dipendenti preposti ad una direzione o ad un servizio, in caso di assenza o di impedimento, avviene con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il consiglio d' amministrazione.
Art. 13
 
Il segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza di tutti gli uffici e servizi regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
Dirige e coordina l' attività degli uffici della segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta ed in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
È il capo del personale e, in tale veste, fatte salve le funzioni attribuite dall' articolo 17 al direttore del servizio del personale, emana i provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale, eccezion fatta per i provvedimenti relativi alla nomina all' impiego, al passaggio alla qualifica funzionale superiore, nonché per le autorizzazioni di missione all' estero, l' irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della regione e a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.
Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.
La Giunta affida l' incarico di vicesegretario generale ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.
Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso segretario generale.
Art. 14
 
Il segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
Coordina l' attività dei servizi della segreteria del Consiglio.
Dirige il personale del Consiglio e, in tale veste, ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.
La Giunta, su proposta dell' Ufficio di Presidenza, affida ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, l' incarico di vice segretario generale; il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 15
 
Il ragioniere generale cura la predisposizione tecnica del bilancio regionale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione, nonché la tenuta delle scritture contabili e la gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione.
Il ragioniere generale della Regione, nella sua veste di direttore della ragioneria generale, impartisce disposizioni e vigila anche sugli uffici dipendenti che potranno essere costituiti presso i diversi Assessorati con funzioni analoghe a quelle esercitate nello Stato dalle ragionerie centrali.
La costituzione degli uffici predetti avverrà nei modi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, su proposta dell' Assessore alle finanze, nei limiti dell' organico di cui all' allegata tabella A.
La ragioneria generale esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla ragioneria generale dello Stato ed alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello stesso.
Esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle direzioni del tesoro.
Al ragioniere generale spetta altresì:
a) apporre il visto sugli atti d' impegno e relative variazioni;
b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;
d) esaminare le norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;
e) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dai fondi di riserva iscritti in bilancio.

Il ragioniere generale della Regione può delegare uno o più funzionari dipendenti alle particolari incombenze di cui ai punti a), b) e c).
Art. 16
 
Ai dirigenti preposti alle direzioni regionali spetta nello ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del Presidente o degli Assessori:
a) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell' attività dell' amministrazione;
c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché provvedere all' approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell' articolo 17, lettera a), assumendo i relativi impegni di spesa;
d) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;
e) provvedere all' approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 17, lettera b);
f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;
g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli che saranno espressamente riservati al Presidente o agli Assessori da leggi o regolamenti;
h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Presidente o l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al Presidente o all' Assessore l' adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c), i provvedimenti di cui alla lettera d), eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, i provvedimenti di cui alle lettere e), f) ed h) sono definitivi.
Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
 
Ai dirigenti preposti ad un servizio o ad uffici dell' amministrazione periferica spetta nell' ambito della competenza del proprio ufficio ed in applicazione delle direttive dei rispettivi direttori regionali:
a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;
b) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;
c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
e) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi;
f) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.

I dirigenti di cui sopra dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai dirigenti preposti a servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla Giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo 16, lettere a) e b).
I provvedimenti di cui alle lettere b), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e d), di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al comma precedente sono definitivi.
I dirigenti preposti ai servizi esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
Al dirigente preposto al servizio del personale spetta, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l' attribuzione dei benefici combattentistici, l' attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti biennali.
Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 18
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvede a conferire l' incarico di ragioniere generale, avvocato della Regione e direttore regionale fra gli appartenenti alla qualifica dirigenziale con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica.
L' incarico di direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all' art. 38, cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali da almeno 6 anni; detto personale è inserito, anche ai fini dell' attribuzione dell' indennità di cui al sesto comma, nella posizione tabellare corrispondente alla anzianità di servizio prestato presso la Regione nella qualifica dirigenziale.
L' incarico di segretario generale della Presidenza della Giunta e di segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra i dirigenti cui sia già stato attribuito l' incarico di cui al primo comma del presente articolo, al settimo comma dell' art. 13 o al quinto comma dell' art. 14. L' incarico di segretario generale del Consiglio è conferito su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
L' incarico può essere eccezionalmente conferito, salvo quanto previsto dall' art. 18, secondo comma, lettere a) e b) della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, a persone estranee all' amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dall' articolo 26 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica amministrazione oppure per aver svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi ordini per un periodo non inferiore a 15 anni; l' incarico può essere conferito, anche a prescindere dal possesso del diploma di laurea, a persone che abbiano continuativamente svolto per almeno quindici anni funzioni equiparabili a quelle dirigenziali, anche se con rapporto di impiego privato.
I direttori regionali di cui al comma precedente non possono comunque superare il limite di due unità oltre agli eventuali incarichi di cui all' articolo 18 della LR 22 agosto 1968, n. 30 e all' articolo 38, primo comma, della presente legge; ad essi spetta il trattamento economico tabellare previsto al quindicesimo anno della qualifica dirigenziale, oltre all' indennità di cui al successivo comma.
Nel periodo di durata dell' incarico, ai direttori regionali, all' avvocato della Regione, al vice segretario generale della Presidenza della Giunta ed al vice segretario generale del Consiglio è attribuita un' indennità mensile, non pensionabile, pari al 25% del trattamento economico tabellare in godimento; detta indennità è elevata al 30% per l' incarico di segretario generale della Presidenza della Giunta, di segretario generale del Consiglio regionale e di ragioniere generale.
L' incarico è conferito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato. In caso di mancato rinnovo i dirigenti provenienti dal ruolo regionale sono preposti ad un servizio.
Qualora l' incarico di avvocato della Regione sia conferito ad una persona proveniente dalle categorie indicate alla lettera a), secondo comma, dell' articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, egli può optare tra il trattamento che gli spetterebbe ai sensi del presente articolo e quello previsto all' articolo 19, secondo comma, della citata legge regionale.
Art. 19
 
I dipendenti con qualifica di consigliere attendono alle attività che comportano specifiche conoscenze tecniche o amministrative, nonché iniziativa ed autonomia nell' ambito delle direttive impartite dai dirigenti.
In particolare:
- collaborano con il dirigente;
- adottano i provvedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza da leggi e regolamenti, rimanendone responsabili;
- curano l' istruttoria dei provvedimenti amministrativi di competenza dei superiori;
- sono responsabili della corretta e tempestiva applicazione delle direttive ricevute, delle soluzioni tecniche adottate e dei risultati ottenuti nell' attuazione dei programmi di lavoro;
- svolgono attività di ricerca, di studio e di progettazione nell' ambito delle materie affidate e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;
- possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell' interesse dell' amministrazione regionale.

Art. 20
 
I dipendenti con qualifica di segretario attendono alle attività che comportano particolari conoscenze tecniche o amministrative nonché iniziativa e autonomia operative nell' ambito delle direttive loro impartite dai dirigenti.
In particolare:
- collaborano in attività di studio, di progettazione ed istruttoria;
- svolgono attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;
- sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute;
- possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell' interesse dell' amministrazione regionale.

Art. 21
 
I dipendenti con la qualifica di coadiutore svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica a carattere prevalentemente ripetitivo che richiedono generiche cognizioni professionali e specifica pratica d' ufficio; possono in particolare essere addetti a centralini multipli, a trasmissioni in telescrivente, nonché ad apparecchiature grafiche e di fotoriproduzione; possono partecipare a gruppi di lavoro; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 22
 
I dipendenti con qualifica di agente tecnico provvedono alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali loro affidati; possono essere addetti alla guida di automezzi; svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno; svolgono, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 23
 
I dipendenti con qualifica di commesso provvedono a mantenere l' ordine e la sicurezza dei locali cui sono addetti; curano la conservazione dei beni materiali loro affidati in custodia; disimpegnano il servizio di anticamera; eseguono il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d' ufficio; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 24
 
Al personale direttivo e dirigente ed ai marescialli e guardie del Corpo forestale regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali sarà affidato a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie.
Marescialli e guardie potranno essere, per periodi di tempo determinati, distaccati per esigenze di servizio, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentito l' organo di cui all' art. 91, in misura non superiore al 12% dei posti di organico, anche agli uffici della direzione regionale delle foreste ed agli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione, collaborazione tecnica; sarà data la precedenza al personale non idoneo al servizio di campagna e a quello che abbia superato il cinquantesimo anno di età; in ogni caso non può essere assegnato ai compiti di cui al presente comma personale con meno di dieci anni di servizio, salvi i casi di comprovata inidoneità fisica.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, ai componenti il Corpo forestale regionale, in quanto incaricati della ricerca e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell' articolo 221 cpp.
La norma di cui al terzo comma ha effetto dopo sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II
 Accesso alle qualifiche del ruolo regionale
CAPO I
 Concorsi pubblici
Art. 25
 
L' assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto, si stabilirà lo specifico titolo di studio richiesto per l' ammissione ai concorsi in relazione alle diverse mansioni previste per i posti da ricoprire; si disciplineranno inoltre le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi e degli esami; per quanto concerne le mansioni proprie del personale assegnato al Consiglio regionale, sarà sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e sono composte da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri scelti fra dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all' amministrazione regionale; uno dei membri delle commissioni, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' art. 52.
L' amministrazione stabilisce, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, il numero dei posti disponibili nella qualifica da mettere a concorso, nonché le relative specializzazioni secondo le effettive esigenze di servizio.
Art. 26
 
I requisiti generali di ammissione al concorso, oltre a quelli previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, eccezion fatta per l' ammissione ai concorsi banditi per la qualifica di agente tecnico e di commesso nonché di guardia i cui limiti massimi sono stabiliti rispettivamente in 42 e 28 anni. Il limite massimo di età è elevato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato; per le guardie l' elevazione massima consentita è a 33 anni;
d) buona condotta;
e) idoneità fisica all' impiego. Per l' accertamento di tale requisito nelle guardie, l' amministrazione sottoporrà i candidati a preventiva visita medica;
f) titolo di studio.

Per l' accesso alle qualifiche di consigliere, segretario e coadiutore è richiesto rispettivamente il diploma di laurea, il diploma di istruzione secondaria di 2 grado, il diploma di istruzione di 1 grado. Lo specifico titolo di studio sarà precisato, in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire, nei singoli bandi di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al secondo comma dell' articolo 25.
Alle qualifiche di agente tecnico e di commesso si accede mediante pubblico concorso, rispettivamente per titoli ed esami e per soli titoli. Tra i titoli valutabili è compreso quello relativo allo stato di bisogno dell' interessato.
Per l' accesso alle suddette qualifiche sono richiesti il diploma di licenza elementare nonché gli altri requisiti di specializzazione indicati nel bando di concorso, propri delle mansioni assegnate al posto da ricoprire.
I vincitori del concorso conseguono la nomina nella qualifica funzionale con l' indicazione delle mansioni di specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare un periodo di prova.
Alla qualifica di guardia del Corpo forestale regionale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Ai vincitori del concorso verrà fatto frequentare, a spese dell' amministrazione regionale, un corso per allievi guardie forestali di durata non inferiore a sei mesi, organizzato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre amministrazioni regionali.
Saranno immessi negli organici regionali gli allievi che supereranno gli esami finali del corso. La frequenza ed il superamento del corso sostituiscono il periodo di prova di cui al successivo articolo 29.
Dalla frequenza del corso sono esonerati i vincitori del concorso che abbiano già frequentato con profitto analoghi corsi presso l' amministrazione dello Stato ovvero presso un' amministrazione regionale.
L' amministrazione regionale ha facoltà di conferire, in deroga ai limiti di numero e di tempo previsti dal secondo comma dell' articolo 8 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno disponibili nel termine di 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.
Art. 27
 
I decreti che indicono i concorsi, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 28
 
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dell' impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
Art. 29
 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli e frequenta corsi di formazione organizzati dall' amministrazione regionale o da altre amministrazioni, istituti o enti indicati dalla amministrazione regionale.
Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente competente, previo giudizio favorevole dell' organo di cui all' articolo 91.
Nel caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi - con facoltà del dipendente di chiedere l' assegnazione ad altro servizio - al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato, sentito il consiglio di amministrazione. In tal caso spetta al dipendente una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 30
 
Il dipendente, all' atto dell' assunzione in prova, deve prestare davanti al dirigente dell' ufficio di appartenenza, in presenza di due testimoni, solenne promessa, la cui formula è la seguente: " Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto della Regione, le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere i doveri del mio ufficio nell' interesse dell' amministrazione e del pubblico bene".
Il dipendente che ha superato il periodo di prova prima di assumere servizio in ruolo deve prestare giuramento davanti al dirigente dell' ufficio di appartenenza, in presenza di due testimoni. La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, di cui al comma precedente, sostituendo alla parola " prometto" la parola " giuro".
I segretari generali del Consiglio e della Presidenza della Giunta ed i direttori regionali scelti tra personale estraneo all' amministrazione regionale giurano rispettivamente dinanzi ad uno dei Presidenti e dinanzi ad uno dei segretari generali.
Il rifiuto a prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dell' impiego.
Art. 31
 
Per quanto non previsto dalla parte II, titolo II, capo I della presente legge ed in quanto con essa compatibili si applicano le norme dettate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei confronti dei posti recati in aumento agli organici regionali non trova applicazione il disposto dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.
CAPO II
 Concorsi interni
Art. 32
 
Il 25% dei posti annualmente disponibili in ciascuna qualifica funzionale è conferito mediante concorso riservato al personale regionale.
La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Art. 33
 
Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso, con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
La qualifica di commesso si considera immediatamente inferiore a quella di coadiutore.
La qualifica di maresciallo si considera immediatamente inferiore alla qualifica di consigliere.
L' ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole dell' organo di cui all' articolo 91 che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuire e del risultato conseguito in eventuali corsi di integrazione, specializzazione o qualificazione professionale. Avverso il giudizio sfavorevole dell' organo di cui all' articolo 91 è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione.
Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie della qualifica, in base alla normativa vigente.
Gli esami del concorso sono a carattere tecnico - pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l' attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Con apposito regolamento si disciplineranno le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami; per quanto concerne le mansioni proprie del personale assegnato al Consiglio regionale, sarà sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e sono composte da 5 membri scelti fra dipendenti della Regione di cui almeno 4 con qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso; uno dei membri della commissione, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' art. 52.
Art. 34
 
I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Presidente della Giunta nella qualifica funzionale con l' indicazione della specializzazione cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.
La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell' anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.
I vincitori che, ai sensi dell' articolo 29 della presente legge, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di provenienza.
Al vincitore del concorso è attribuita la posizione tabellare corrispondente alla somma dello stipendio base previsto nella nuova qualifica e del 75% dell' importo derivante dalla differenza fra il trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare in godimento e lo stipendio base della qualifica di provenienza; qualora l' importo derivante dalla suddetta somma non coincida con lo stipendio tabellare, si effettua l' arrotondamento all' aumento immediatamente superiore, nei modi previsti dall' articolo 98, quinto comma. Al vincitore del concorso viene garantita comunque la posizione tabellare immediatamente superiore a quella di provenienza.
CAPO III
 Accesso alla qualifica dirigenziale e alla
qualifica di maresciallo del Corpo forestale regionale
Art. 35
 
Alla qualifica dirigenziale si accede mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i dipendenti regionali con qualifica di consigliere che alla data di inizio del corso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella suddetta qualifica e siano in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di 2 grado. A tal fine l' eventuale anzianità maturata in qualifica funzionale inferiore è valutata per metà e per non più di due anni.
Il corso è indetto di norma, ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto indica il termine di presentazione delle domande di partecipazione, il numero dei posti da conferire per ciascuna mansione o gruppo di mansioni omogenee nonché la data di inizio del corso.
L' ammissione al corso, per un numero di posti compreso fra il doppio ed il triplo di quelli che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, è subordinata al superamento di un concorso per titoli ed esami da disciplinare con il regolamento di cui all' articolo 33: tra i titoli valutabili dovranno essere comprese la qualità del servizio prestato e le attitudini ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuire anche con riferimento ad eventuali incarichi e servizi svolti, nonché i lavori originali concernenti compiti di istituto ed i risultati conseguiti in corsi di integrazione, specializzazione o qualificazione professionale.
Art. 36
 
Il corso di formazione dirigenziale è ad indirizzo spiccatamente professionale ed interdisciplinare e verte da un lato sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell' amministrazione e l' efficacia della sua azione, dall' altro sull' aggiornamento delle discipline giuridico - amministrativa ed economica o tecnico - scientifica, indispensabile per l' esercizio delle funzioni dirigenziali.
L' amministrazione regionale, per l' organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale, potrà avvalersi della collaborazione, anche parziale, di istituti o enti specializzati in materia.
Il corso dovrà svolgersi in via continuativa occupando in tutto od in parte la giornata lavorativa per la durata complessiva di almeno 90 giorni effettivi.
Per il superamento del corso e la formazione della graduatoria di merito verranno valutati sia gli elaborati predisposti durante lo svolgimento ed alla conclusione del corso, sia il colloquio conclusivo, che dovrà vertere prevalentemente sulle materie oggetto del corso.
Con il regolamento d' esecuzione di cui all' articolo 33 della presente legge, si stabilirà l' orientamento dei corsi, in relazione alle specifiche funzioni dirigenziali connesse ai posti da ricoprire, si determineranno inoltre durata e modalità di svolgimento dei corsi e di valutazione dei concorrenti, nonché la composizione della commissione giudicatrice di cui dovranno far parte sia funzionari regionali, di cui uno designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52, sia docenti del corso di formazione.
I consiglieri che non abbiano superato il corso o che si siano ritirati prima della sua conclusione possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria; coloro che si siano ritirati per comprovate cause di forza maggiore, possono essere ammessi a due successivi corsi.
I candidati che superano positivamente il corso sono nominati dirigenti in prova, secondo l' ordine di graduatoria, nel limite dei posti disponibili; i dipendenti che, pur avendo superato il corso risultandone idonei, non conseguano la nomina alla qualifica dirigenziale per insufficienza di posti, saranno ammessi per non più di due volte a partecipare a corsi successivi per la medesima specializzazione anche in deroga al limite di cui all' ultimo comma del precedente articolo 35.
L' amministrazione regionale, conferirà ai candidati risultati idonei, secondo l' ordine della graduatoria, anche i posti che si rendessero disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Ai consiglieri nominati dirigenti si applica il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 34.
Art. 37
 
Alla qualifica di maresciallo del Corpo forestale regionale si accede mediante corso di formazione al quale possono essere ammesse le guardie forestali regionali con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
L' ammissione al corso, nel limite del doppio dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, è riservata alle guardie che abbiano superato un concorso per esami, secondo l' ordine della graduatoria.
Il concorso di cui al precedente comma consisterà in una prova scritta ed una orale vertenti sui servizi di istituto.
Il corso di formazione verrà organizzato, di norma, ogni due anni dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Regioni.
Coloro che avranno superato gli esami finali del corso saranno immessi secondo l' ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili nella qualifica di maresciallo; la amministrazione regionale conferirà ai candidati risultati idonei, secondo l' ordine della graduatoria, anche i posti che si rendessero disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Alle guardie nominate marescialli si applica il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 34.
TITOLO III
 Disciplina del personale a contratto
ed in posizione di comando
Art. 38
 
Due posti della qualifica di consigliere o di dirigente presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati a contratto ad iscritti all' Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Nell' atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 39
 
Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente articolo 38 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica equiparata.
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 40
 
L' amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall' amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l' amministrazione regionale. La amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare alla amministrazione cui il personale stesso appartiene l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l' ente di provenienza; tuttavia a detto personale sono corrisposti, a domanda, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilità in godimento presso l' ente di provenienza, l' indennità integrativa speciale, l' aggiunta di famiglia ed il trattamento di missione nelle misure previste per i dipendenti regionali, con esclusione, in tal caso, di ogni ulteriore trattamento eventualmente spettante nella amministrazione di provenienza.
PARTE III
 Diritti e doveri
TITOLO I
 Attribuzioni e doveri
Art. 41
 
Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduità e diligenza.
Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l' ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l' atto sia vietato dalla legge penale.
Art. 42
 
I dipendenti regionali hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti alla propria qualifica funzionale e ad esercitare le specifiche mansioni della specializzazione individuata all' atto dell' assunzione; possono peraltro essere chiamati a svolgere, con il loro consenso, ovvero, in mancanza di questo, previo motivato parere favorevole del consiglio di amministrazione, mansioni diverse nell' ambito della medesima qualifica funzionale. Sono responsabili del corretto adempimento dei compiti ad essi affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.
Art. 43
 
L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
La Regione provvede alla formazione ed all' aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili; ne valorizza la produzione scientifica ed accorda permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando, per la propria preparazione professionale, intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
Art. 44
 
La Regione, sentiti gli interessati ed il consiglio di amministrazione, può disporre il comando di propri dipendenti presso altra amministrazione regionale o locale, presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, presso gli enti regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga; per il personale assegnato al Consiglio regionale, il comando è disposto previo assenso del Presidente del Consiglio medesimo.
Il dipendente comandato ai sensi del primo comma svolge presso l' ente di comando mansioni inerenti alla propria qualifica funzionale ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente medesimo.
Il dipendente in posizione di comando è ammesso agli esami ed ai concorsi per passaggio di qualifica secondo le modalità previste dalla presente legge.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l' ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L' ente è, altresì, tenuto a versare all' amministrazione regionale l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Art. 45
 
Il personale regionale deve mantenere il segreto di ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l' amministrazione ovvero danno o ingiusto vantaggio per i terzi.
Art. 46
 
L' orario di servizio è di 37 ore settimanali; la strutturazione dell' orario nell' arco dell' anno è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, d' intesa con le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52.
Qualora, per particolari esigenze d' ufficio, il dipendente sia tenuto a prestare servizio, anche in missione, in giornate o frazioni di giornate considerate non lavorative per la generalità dei dipendenti regionali, ha diritto ad un riposo sostitutivo da usufruire di norma entro 30 giorni.
I dirigenti, al fine di garantire la funzionalità e la continuità del servizio, sono tenuti, se necessario, a prestare servizio anche oltre l' orario previsto per la generalità dei dipendenti secondo le particolari esigenze dell' ufficio, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
Art. 47
 
Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purché la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d' ufficio.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l' ufficio, non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 48
 
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale sono forniti, a cura dell' amministrazione regionale, il vestiario, l' equipaggiamento e l' armamento consentito.
L' eventuale autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le vigenti leggi.
Con apposito regolamento verranno stabiliti, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52, le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo d' uso del vestiario e dell' equipaggiamento.
Art. 49
 
Nell' espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 50
 
Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi.
Art. 51
 
Il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli viene assegnato, ove possibile, a mansioni diverse rientranti nella qualifica funzionale di appartenenza.
Nel caso previsto dal precedente comma, i dipendenti con qualifica di agente tecnico, di guardia e di maresciallo del Corpo forestale regionale, qualora non possano essere adibiti ad altre mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza, sono trasferiti rispettivamente alla qualifica di commesso, di coadiutore e di segretario, conservando il trattamento economico in godimento. Ai fini dei concorsi di cui all' articolo 33, viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di agente tecnico, di guardia e di maresciallo del Corpo forestale regionale.
Con apposito regolamento verranno stabiliti, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52, i criteri in base ai quali il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, viene assegnato a mansioni diverse.
TITOLO II
 Diritti sindacali ed esercizio di funzioni
pubbliche elettive
Art. 52
 
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti allo interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti eletti negli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma.
Per il loro riconoscimento l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta.
Per il libero esercizio del loro mandato:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgano attività sindacale;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti ed aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti la qualifica funzionale rivestita;
c) il mutamento di mansioni, il passaggio ad altro Assessorato ovvero servizio autonomo della Presidenza della Giunta e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico elettivo solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale.

Art. 53
 
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività, fuori dell' orario di lavoro nonché durante l' orario medesimo, nei limiti di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione per i lavoratori partecipanti.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali di cui allo articolo 52, con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del lavoro e secondo l' ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al Presidente della Giunta o del Consiglio.
Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare - previo avviso - i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali.
Ulteriori modalità per l' esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali interessate.
Art. 54
 
L' amministrazione regionale consente alle rappresentanze sindacali di consultare il personale su materie inerenti l' attività sindacale; a dette consultazioni possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti all' ufficio ed alla categoria particolarmente interessata.
Le modalità di svolgimento della consultazione dovranno essere preventivamente concordate con l' amministrazione, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.
Art. 55
 
I componenti delle rappresentanze sindacali del personale hanno diritto, per l' espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a 260 ore lavorative al mese per ciascuna rappresentanza sindacale.
Le modalità per la concessione e l' utilizzazione dei permessi saranno stabilite mediante accordi con le rappresentanze sindacali medesime.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali hanno altresì diritto ad assentarsi dal servizio qualora siano eletti o designati a partecipare a congressi o convegni o riunioni provinciali, regionali o nazionali, riguardanti la categoria ovvero quando siano designati a partecipare a trattative sindacali su convocazione dell' amministrazione regionale.
Lo stesso trattamento compete ai lavoratori eletti e designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali nonché ai componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni di cui all' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Ai dipendenti autorizzati ad assentarsi dal servizio ai sensi del primo, terzo e quarto comma si applicano le disposizioni dell' articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Art. 56
 
In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle diverse rappresentanze sindacali l' uso gratuito di appositi spazi - che l' amministrazione predispone in luoghi accessibili a tutti i dipendenti - per l' affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.
Art. 57
 
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria rappresentanza sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Art. 58
 
La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un locale comune per ogni capoluogo di provincia all' interno di una sede regionale o nelle immediate vicinanze.
Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un locale a ciascuna rappresentanza sindacale.
Art. 59
 
I dirigenti sindacali possono, a domanda della rappresentanza od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dirigenti sindacali che possono essere collocati in aspettativa è fissato in tre unità, in accordo con le Federazioni sindacali regionali.
L' attribuzione della suddetta aspettativa avverrà mediante accordo tra le rappresentanze sindacali, da notificarsi al Presidente della Giunta.
Ai dipendenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell' articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi della presente norma non viene computato ai fini del cumulo delle aspettative.
Art. 60
 
Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, e 31 ottobre 1965, n. 1261; per i casi non previsti dalle due leggi suddette, si applicano le norme contenute nell' articolo 31, primo e secondo comma, e nell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, anche fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo non vengono computati ai fini del cumulo delle aspettative e sono comunque considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.
Art. 61
 
Per quanto non previsto nel Presente titolo, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.
TITOLO III
 Sanzioni disciplinari
Art. 62
 
Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: il richiamo scritto, la nota di demerito, la riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica, la destituzione.
Il richiamo scritto è inflitto per lievi mancanze o negligenze con atto scritto e motivato.
Il dipendente cui sia stato inflitto il richiamo scritto non può usufruire dei benefici di cui all' articolo 76, quarto comma, per la durata di due anni.
La nota di demerito è inflitta per continuato insufficiente rendimento ovvero per persistenza in mancanze già colpite con richiamo scritto.
Oltre a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, il dipendente cui sia stata irrogata la nota di demerito subisce il ritardo di tre mesi nell' attribuzione del successivo aumento periodico tabellare.
La riduzione dello stipendio è inflitta nei casi previsti dall' articolo 80 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Essa si applica in misura non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto di una mensilità e non può avere durata superiore a sei mesi.
Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce il ritardo di un anno nell' attribuzione del successivo aumento periodico tabellare.
La sospensione della qualifica consiste nell' allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione per non meno di un mese e non più di sei mesi. Essa è inflitta nei casi previsti dall' articolo 81 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Al dipendente spetta un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre all' indennità integrativa speciale ed alla quota di aggiunta di famiglia.
Il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione dalla qualifica non può partecipare ai concorsi per il passaggio a qualifica superiore se non siano decorsi due anni dalla data in cui è stata comunicata la sanzione. La durata della sospensione deve essere dedotta dal computo dell' anzianità per la partecipazione ai concorsi predetti.
La sospensione importa il ritardo di due anni nel conferimento del successivo aumento periodico tabellare; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.
Trascorsi due anni dalla data dell' atto che ha irrogato la nota di demerito, la riduzione dello stipendio o la sospensione dalla qualifica, cessano tutti gli effetti della predetta sanzione, esclusi quelli disposti e quelli già prodotti. Tale effetto si produce dopo tre anni qualora la sospensione dalla qualifica sia superiore a tre mesi.
La destituzione in seguito a procedimento disciplinare e la destituzione di diritto sono irrogate ai dipendenti regionali nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 84 e 85 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Ai dipendenti regionali si applicano le norme degli articoli 88, 89 e 90 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di reintegrazione nell' impiego.
Art. 63
 
Per la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, si applicano le norme del titolo VII, capo II della parte I del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 64
 
Il dirigente preposto al servizio che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente addetto al servizio, svolge gli opportuni accertamenti, invitando nel contempo il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta.
Qualora trattasi di infrazione punibile con il richiamo scritto, provvede a contestare l' addebito con le formalità previste dall' articolo 104 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, assegnando al dipendente il termine di 10 giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
Il dirigente preposto al servizio, svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, trasmette gli atti al direttore regionale da cui funzionalmente dipende.
Qualora, in base alle giustificazioni del dipendente ovvero agli accertamenti disposti a seguito delle sue deduzioni, risulti esclusa la fondatezza dell' addebito, il direttore regionale dispone l' archiviazione degli atti. In caso contrario il direttore regionale provvede, sentito l' organo di cui all' articolo 91, ad irrogare il richiamo scritto, con atto motivato da comunicare al dipendente. Contestualmente invia copia del provvedimento e di tutti gli atti al capo del personale.
Contro il provvedimento con il quale viene irrogato il richiamo scritto è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1119.
Per i dirigenti preposti ad un servizio e per il personale assegnato ai servizi autonomi, l' istruttoria spetta rispettivamente al direttore regionale competente ed al direttore preposto al servizio autonomo; la irrogazione del richiamo al capo del personale.
Il servizio del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare rimette gli atti all' ufficio cui il dipendente appartiene affinché si proceda agli accertamenti preliminari ed all' eventuale contestazione degli addebiti.
Art. 65
 
Qualora in base agli accertamenti preliminari disposti ai sensi dell' articolo precedente, risulti che sia da irrogare una sanzione più grave del richiamo scritto, il direttore regionale ovvero il dirigente preposto al servizio autonomo, sentito l' organo di cui all' articolo 91, rimette gli atti al servizio del personale.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 104 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Le attribuzioni previste dall' articolo 114, quinto comma, e dall' articolo 121, secondo e terzo comma del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto motivato.
Art. 66
 
Nel procedimento disciplinare a carico di un dipendente con funzioni di direttore regionale, o a carico del dirigente preposto ad un servizio autonomo, la contestazione degli addebiti viene fatta, sentito nel secondo caso il consiglio di amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore competente; alla Giunta regionale devono essere dirette le giustificazioni del dipendente.
Il provvedimento disciplinare viene adottato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto motivato previa deliberazione della Giunta.
Art. 67
 
Il dipendente nei confronti del quale sia stato iniziato un procedimento disciplinare deve essere sentito sia nella fase degli accertamenti preliminari sia nella fase istruttoria qualora si proceda ai sensi dell' articolo 107, secondo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Restano ferme le disposizioni che prevedono la comparizione personale del dipendente.
Durante tutte le fasi del procedimento successive alla contestazione degli addebiti, il dipendente può farsi assistere da un difensore e, qualora sia stato nominato un consulente tecnico, egli ha diritto a nominarne uno di fiducia.
Il difensore ed il consulente tecnico di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine il funzionario istruttore od il consulente tecnico d' ufficio comunicano, con almeno due giorni di anticipo, il giorno e l' ora fissati per la assunzione delle prove.
Il difensore ed il consulente tecnico, se dipendenti regionali, hanno diritto ad assentarsi dall' ufficio per il tempo strettamente necessario per presenziare alle varie fasi del procedimento.
TITOLO IV
 Congedi ed aspettative
Art. 68
 
Ai dipendenti regionali spetta un congedo ordinario retribuito della durata prevista dall' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7.
Il congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi su richiesta dell' interessato; la distribuzione di tali periodi è effettuata dal dirigente competente.
Il congedo ordinario è irrinunciabile ma può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente venga collocato in congedo straordinario od in aspettativa: in tal caso il rimanente periodo dovrà essere comunque goduto entro il primo semestre dell' anno successivo.
Per l' anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di congedo determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.
Art. 69
 
I dipendenti regionali hanno diritto ad usufruire di congedi straordinari ed aspettative nei casi e nei modi previsti per gli impiegati civili dello Stato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
I dipendenti regionali possono essere collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di tre anni, per poter svolgere, nell' ambito dei programmi di cooperazione e di assistenza internazionale predisposti o approvati dal Ministero degli affari esteri, servizi civili a carattere sociale, senza fine di lucro, in Paesi in via di sviluppo.
Il periodo trascorso in aspettativa, ai sensi del precedente comma, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, qualora il servizio svolto sia provato da apposita certificazione rilasciata dall' ente, organizzazione o istituzione, comunque denominati, presso cui il dipendente ha collaborato, vidimata dalla competente autorità consolare italiana.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell' anno, la durata di due mesi, per i quali spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Il medesimo trattamento economico compete, entro i limiti stabiliti dal presente comma, anche alle dipendenti assenti dal servizio ai sensi dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Il diritto di cui all' articolo 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è esteso alle dipendenti regionali che abbiano ottenuto in affidamento a scopo di adozione un minore di età inferiore a 3 anni.
In deroga a quanto disposto dall' articolo 17, il congedo straordinario per infermità o per altri gravi motivi è concesso dal direttore regionale ovvero dal dirigente del servizio autonomo o ufficio periferico cui il dipendente funzionalmente appartiene.
La concessione del congedo deve essere contestualmente comunicata al servizio del personale. Il capo del personale può disporre, ove occorrano, gli opportuni accertamenti.
Gli accertamenti sanitari sono effettuati ai sensi dell' articolo 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora l' ente o istituto assistenziale competente non disponga di servizio ispettivo, gli accertamenti sanitari vengono svolti da medici o istituti scelti dall' amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52.
TITOLO V
 Cessazione dal servizio
Art. 70
 
Il rapporto d' impiego cessa per le seguenti cause: dimissioni, decadenza dall' impiego, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, destituzione.
Art. 71
 
Il dipendente regionale può dimettersi in qualunque tempo. Le dimissioni sono presentate per iscritto.
Il dipendente dimissionario deve proseguire nell' adempimento dei compiti d' ufficio sino a quando non gli venga comunicata l' accettazione delle dimissioni.
L' amministrazione regionale può ritardare, per un periodo massimo di tre mesi, le dimissioni per eccezionali motivi di servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del dipendente.
Se il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni quando siano già stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Art. 72
 
Il dipendente incorre nella decadenza dall' impiego, oltre che nei casi di incompatibilità, anche nelle seguenti altre ipotesi:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando senza giustificato motivo non assuma o riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero rimanga assente dall' ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;
c) quando l' impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) quando rifiuti di prestare la promessa solenne od il giuramento.

Nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) occorre sentire il consiglio di amministrazione.
Art. 73
 
La dispensa dal servizio può essere disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi dell' articolo 51.
L' accertamento delle condizioni di salute ai fini dello eventuale provvedimento di dispensa viene effettuato nei modi previsti dall' articolo 130 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 74
 
I dipendenti sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
I marescialli e le guardie del Corpo forestale regionale sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età.
Resta fermo il diritto dei dipendenti di essere collocati a riposo su domanda al compimento del quarantesimo anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Resta del pari ferma la facoltà dell' amministrazione di collocare a riposo, d' ufficio, i dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.
Art. 75
 
Per quanto non previsto dalla parte III, titolo V, della presente legge si applicano le norme dettate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di cessazione e riammissione in servizio.
PARTE IV
 Trattamento economico, di quiescenza,
previdenza ed assistenza
TITOLO I
 Trattamento economico
Art. 76
 
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività: nella allegata tabella B sono indicate per ciascuna qualifica funzionale lo stipendio annuo lordo iniziale e quello base, conseguibile al secondo anno di servizio, nonché gli aumenti periodici sullo stipendio base rappresentati da scatti biennali non riassorbibili, di importo pari al 2,5% e da classi di stipendio di importo percentuale maggiore e la conseguente progressione economica; salvo i casi di anticipazione o ritardo previsti dalla presente legge, i suddetti aumenti periodici si conseguono alla scadenza dei periodi di effettivo servizio indicati nella medesima tabella.
L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Al personale spettano inoltre l' indennità integrativa speciale di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, la tredicesima mensilità e l' aggiunta di famiglia di cui all' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7.
Il Presidente o l' Assessore competente propone entro il 30 settembre di ogni anno, sentito l' organo di cui all' articolo 91, la concessione dell' anticipazione di un anno del periodo prescritto per il conseguimento della successiva posizione tabellare ai dipendenti più meritevoli, tenuto anche conto dei particolari incarichi eventualmente attribuiti nell' amministrazione, nel limite massimo del 15% del personale assegnato a ciascuna segreteria generale, servizio autonomo della Presidenza, ovvero Assessorato; l' anticipazione è concessa, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa entro il 30 novembre successivo.
A ciascun dipendente possono essere attribuite, complessivamente, nella qualifica di appartenenza, non più di cinque anticipazioni tabellari non consecutive.
Il numero dei dipendenti ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare annualmente il 7,5% dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica.
Le proposte di eventuali anticipazioni per i dirigenti sono avanzate dal Presidente o dall' Assessore competente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, alla Giunta regionale.
Nell' esercizio delle attribuzioni di cui al quarto e al settimo comma del presente articolo, il consiglio di amministrazione è integrato con i direttori regionali ed i dirigenti preposti ai servizi autonomi non facenti parte dello stesso ai sensi dell' articolo 90, nonché con rappresentanti del personale in numero tale da garantire comunque il mantenimento del rapporto di 2 a 3 nei confronti dei rappresentanti non eletti.
L' incremento massimo attribuibile nell' arco di 38 anni di permanenza in servizio nella stessa qualifica funzionale o di 34 anni per le qualifiche di guardie e sottufficiali è fissato nel 100% dello stipendio base, eccezion fatta per la qualifica dirigenziale, in cui l' incremento massimo è fissato, nell' arco di 30 anni, nell' 87,5%.
Alla liquidazione ed al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali e gli acconti di pensione e di buonuscita spettanti al personale regionale collocato a riposo, provvede la Ragioneria Generale della Regione a mezzo ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa o mandati diretti od ordinativi su ordini di accreditamento senza limiti di oggetto e di importo.
Art. 77
 
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al sesto comma dell' articolo 18 per i direttori regionali.
Ai segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, che dovranno essere scelti tra dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, spetta per tutta la durata dell' incarico l' eventuale differenza tra la posizione tabellare prevista al 15 anno della qualifica di consigliere ed il minore trattamento economico previsto per la posizione tabellare in cui il dipendente si trova ovvero il minore trattamento economico iniziale previsto per il parametro o classe in godimento presso l' amministrazione di provenienza.
Il personale di cui al precedente comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' ufficio al quale è assegnato.
Art. 78
 
Il trattamento di missione spettante al personale regionale è disciplinato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.
In deroga a quanto disposto dall' articolo 17 della presente legge, le missioni sono disposte dagli organi indicati all' articolo 12 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12.
L' indennità prevista all' articolo 9, terzo comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, ed all' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è elevata a lire 35 per l' uso di motomezzo ed a lire 70 se trattasi di automezzo.
L' indennità prevista dall' articolo 9, quarto comma, della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, è elevata a lire 250.
Per l' uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di una assicurazione, stipulata dal dipendente con le modalità e nei limiti previsti dall' articolo 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Salvo quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, per i percorsi compiuti nella città di Roma con autotassametri, in mancanza di autovetture di servizio, è dovuto il rimborso della relativa spesa.
Le tabelle allegato A, B, C, D alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 12 sono sostituite dalla tabella allegato C alla presente legge.
Anche al dipendente comandato in missione in località del territorio regionale spetta, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, il trattamento previsto dal citato articolo 3 per le missioni in località del territorio nazionale.
Le indennità di trasferta di cui all' articolo 20 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, sono aumentate del 50%.
Ai consiglieri, ai dirigenti, ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale, ai quali con decreto del Presidente della Giunta sia stato concesso l' uso del proprio automezzo o motomezzo per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese nella misura di cui al terzo comma del presente articolo.
Nel decreto di autorizzazione, di cui al precedente comma, saranno indicati i limiti chilometrici di percorrenza trimestrale.
L' Assessore alle finanze determina annualmente, con propri decreti, l' importo presunto di spesa per la corresponsione delle indennità di missione e dei rimborsi di spese, separatamente, per le segreterie generali, per le direzioni regionali, per gli uffici o servizi autonomi e per gli uffici periferici dell' amministrazione.
Art. 79
 
In relazione a particolari temporanee esigenze di servizio, potranno essere, con ordinanza del segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, preventivamente autorizzati ad effettuare lavoro straordinario singoli uffici per un numero limitato di dipendenti, nominativamente segnalati dal competente dirigente: ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 220 ore straordinarie. Per il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale, la suddetta autorizzazione sarà concessa con ordinanza del segretario generale del Consiglio regionale.
Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore, assegnati all' Ufficio di Gabinetto e all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari ed al personale assegnato a centralini multipli è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.
Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.
Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all' ufficio di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 750 ore annuali.
Al personale regionale, per il periodo in cui fruisce del trattamento economico di missione, non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.
Art. 80
 
Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio previsto per la qualifica funzionale e posizione tabellare cui il dipendente appartiene.
L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22.00 della sera alle 5.00 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.
Art. 81
 
Ai fini della corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, secondo le modalità ed i limiti di cui al precedente articolo 79, l' Assessore alle finanze determina annualmente, con propri decreti, l' importo presunto di spesa derivante da quanto disposto nel secondo, terzo e quarto comma del citato articolo.
Trimestralmente, con decreto dell' Assessore alle finanze, potranno essere assunti impegni per le particolari esigenze di cui al primo comma del citato articolo 79.
Art. 82
 
Agli agenti tecnici ed al personale addetto agli impianti tecnologici ed elettrici è attribuita un' indennità giornaliera pari a lire 700 per ogni giornata in cui svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni di ambiente.
Agli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi è attribuita altresì un' indennità mensile di lire 2 per km., nel limite massimo di lire 30.000 mensili.
Al personale appartenente alla qualifica di segretario o di coadiutore addetto ai servizi meccanografici con mansioni di perforatore, operatore o programmatore, nonché al personale addetto alle apparecchiature di fotoriproduzione, duplicazione, eliocianografiche, fotografiche e di trasmissione in telescrivente, è attribuita una indennità per ogni giorno di effettivo continuato servizio, di lire 700.
Ai commessi addetti ai servizi d' Aula del Consiglio regionale è corrisposta una indennità giornaliera di lire 700 per ogni giorno di seduta del Consiglio, commissione consiliare e gruppo consiliare.
Al personale che svolga prestazioni che comportino maneggio di valori di cassa è attribuita una indennità mensile di lire 5.000, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali.
TITOLO II
 Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza
Art. 83
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale regionale è iscritto rispettivamente all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico ( ENPDEDP ) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli enti locali ( INADEL ) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ( CPDEL ).
Art. 84
 
Il personale regionale è iscritto all' INADEL, ai fini della corresponsione dell' indennità premio di servizio, dalla data dell' inquadramento o della nomina nei ruoli regionali.
Ai dipendenti provenienti da enti locali o da amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.
Ai dipendenti regionali collocati a riposo spetta comunque una indennità di buonuscita pari ad un dodicesimo dello 80% dello stipendio annuo tabellare spettante alla data di cessazione dal servizio, o attribuito ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per ogni anno di servizio computabile da parte degli enti previdenziali tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523. L' eventuale differenza tra l' indennità spettante ai sensi del presente articolo e l' indennità dovuta dagli enti previdenziale è interamente a carico della Regione.
La Regione assicura altresì ai propri dipendenti o agli aventi diritto la corresponsione di una indennità di fine rapporto, determinata con le modalità previste al precedente comma, ogni qualvolta il rapporto d' impiego cessi o sia cessato senza che il dipendente abbia acquisito il diritto a percepire, secondo la legislazione dell' INADEL, l' indennità premio di servizio.
Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza, la Regione concede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/ 10 della somma presumibilmente spettante.
L' onere relativo all' applicazione delle disposizioni del presente articolo ai dipendenti degli enti regionali è interamente a carico degli enti stessi.
Art. 85
 
La Regione adeguerà, alle scadenze previste dall' articolo 120, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio nei modi previsti dal successivo articolo 112. L' onere conseguente potrà essere ripartito tra il personale e l' amministrazione regionale.
Sino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione mensile in misura non superiore ai 9/ 10 dell' ammontare complessivo del trattamento presumibilmente spettante.
Art. 86
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% sul trattamento economico corrispondente alla posizione tabellare in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato articolo 2, la posizione tabellare corrispondente alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
La disposizione di cui all' articolo 1, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, si applica nell' ambito dei ruoli, delle carriere, dei gradi o categorie previsti dall' ordinamento regionale in vigore alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
I posti lasciati liberi negli organici regionali dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica di appartenenza.
Art. 87
 
Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' articolo 38 che ne abbiano i requisiti saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola", come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
I dipendenti regionali già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola", possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto istituto, anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.
Ai dipendenti a contratto possono essere estese, con deliberazione della Giunta regionale, le provvidenze previste per il restante personale regionale che non siano già comprese nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.
Art. 88
 
Ai dipendenti regionali che contraggano infermità per causa di servizio spettano tutti i benefici previsti per gli impiegati civili dello Stato.
Per il riconoscimento dell' infermità, per il rimborso delle spese di cura e per la corresponsione dell' equo indennizzo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e del DPR 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni. Le attribuzioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previste dall' articolo 55 del citato DPR n. 686/1957 sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 89
 
La Regione ha facoltà di stipulare apposite convenzioni con istituti idonei per assicurare, contro i rischi connessi al trasporto ed al maneggio di denaro, i propri dipendenti a ciò addetti.
PARTE V
 Organi collegiali dell' amministrazione regionale
Art. 90
 
Il consiglio di amministrazione del personale è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato ed è composto:
a) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
c) dal ragioniere generale;
d) da sei direttori regionali scelti annualmente dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
e) da sei rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli uffici periferici, eletti da tutti i dipendenti e scelti su liste presentate dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52.

I membri di cui alle lettere a), b) e c), in caso di legittimo impedimento o di vacanza dei rispettivi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell' adempimento delle rispettive funzioni.
Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il dirigente preposto al Servizio affari generali, organizzazione e metodi ed il dirigente preposto al Servizio affari del personale; possono inoltre essere chiamati a partecipare con voto consultivo i direttori degli uffici direttamente interessati agli argomenti all' ordine del giorno.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un consigliere della Segreteria generale della Presidenza della Giunta.
Per l' esame e l' approfondimento di particolari problemi ed argomenti, possono essere nominate, in seno al consiglio, delle commissioni.
Il consiglio è organo di consulenza della Giunta, ed in tale veste esprime parere obbligatorio in materia di ordinamento del personale e degli uffici ed espleta tutti i compiti ad esso attribuiti da leggi o regolamenti regionali.
In particolare fornisce al segretario generale della Presidenza della Giunta parere sulla istituzione di gruppi di lavoro tra funzionari appartenenti a direzioni regionali diverse; fornisce parere sulle anticipazioni per merito di cui all' articolo 76 della presente legge.
Formula proposte ed esprime il parere su quelle avanzate dal Servizio affari generali, organizzazione e metodi, in materia di semplificazione delle procedure, applicazione di nuove tecniche amministrative, addestramento del personale e nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonché su quelle atte a migliorare il rendimento dei servizi, a ridurre i costi e, in genere, a rendere più efficiente l' azione amministrativa.
Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato su richiesta di 1/ 3 dei componenti.
Per i dirigenti nominati direttori regionali le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.
I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. I componenti di cui alla lettera d) durano in carica un anno e quelli di cui alla lettera e) durano in carica due anni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà dei componenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 91
 
Nell' ambito della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, della Segreteria generale del Consiglio regionale e di ogni Assessorato è costituito un organo collegiale di consulenza presieduto dal Presidente o dallo Assessore competente, ovvero, per delega, dal dirigente responsabile.
Presso gli Assessorati che si articolano in più Direzioni o Servizi autonomi possono costituirsi, in deroga a quanto previsto dal primo comma e qualora esigenze funzionali lo richiedano, più consigli di Direzione o di Servizio.
Detto collegio è composto, oltre che dal Presidente o dall' Assessore competente ovvero dal dirigente delegato che lo presiede, dagli altri dirigenti della Segreteria generale o dell' Assessorato nonché da dipendenti eletti, nel proprio ambito, dal personale della Segreteria generale o dell' Assessorato scelti su liste presentate dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52, in numero corrispondente a metà del numero dei dirigenti. La frazione inferiore all' unità è computata come numero intero. I dipendenti eletti durano in carica due anni.
Per i servizi e gli uffici istituiti ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, presso la Presidenza della Giunta regionale, si potrà provvedere alla costituzione di consigli per gruppi omogenei di uffici in modo che il numero dei dirigenti membri di ciascun consiglio non risulti inferiore a due unità.
Agli organi collegiali sopra indicati, il cui numero sarà fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sono attribuiti compiti di consulenza nelle materie concernenti l' organizzazione interna degli uffici e l' utilizzazione e valorizzazione del personale.
Essi esercitano le attribuzioni previste dalla presente legge o da successivi leggi o regolamenti: in particolare formulano proposte ed esprimono pareri in ordine alla costituzione, nell' ambito della medesima Direzione o Servizio, di gruppi di lavoro e sulla anticipazione della concessione degli aumenti periodici di stipendio; si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e vengono convocati dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei componenti.
Funge da segretario un impiegato dell' Assessorato o ufficio interessato con qualifica non inferiore a quella di segretario.
Art. 92
 
La Commissione di disciplina è costituita:
a) da un presidente scelto tra i direttori regionali;
b) da due dipendenti con qualifica di dirigente;
c) da due rappresentanti del personale, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designati dalle rappresentanze sindacali di cui allo articolo 52.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente con qualifica di consigliere.
I componenti della Commissione di disciplina sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. I componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica per un periodo di tre anni e quelli di cui alla lettera c) sono nominati di volta in volta.
Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado o coloro che ai sensi degli articoli 64 e seguenti abbiano preso parte alla fase istruttoria o al deferimento alla Commissione di disciplina.
Per ciascuno dei cinque membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione.
Qualora, durante il triennio, taluno dei membri o il segretario venga a cessare dall' incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che manca al compimento del triennio, secondo le modalità previste nel presente articolo.
I membri della Commissione possono essere ricusati nei casi e con le modalità stabilite dall' articolo 149 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
PARTE VI
 Norme relative all' organizzazione degli enti regionali
Art. 93
 
Ai concorsi di cui agli articoli 32 e 35 indetti dall' amministrazione regionale e dagli enti regionali possono essere ammessi tutti i dipendenti dell' amministrazione regionale e degli enti regionali in possesso dei requisiti previsti agli articoli 33 e 35 della presente legge.
Art. 94
 
Per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, ciascun ente regionale può richiedere oppure concedere, in posizione di comando, all' amministrazione regionale e agli altri enti regionali, personale di ruolo appartenente alle qualifiche di consigliere, segretario e coadiutore.
Per l' amministrazione regionale e per ciascun ente il numero complessivo dei dipendenti concessi in posizione di comando deve essere di norma pari al numero dei dipendenti assunti in posizione di comando.
Art. 95
 
Nell' articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, al primo comma, dopo la lettera d), va aggiunta la seguente lettera:
<< e) un rappresentante del personale dell' ente, eletto dai dipendenti>>.

L' indicazione " primo comma dell' articolo 37" di cui all' articolo 34 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, è sostituita con l' indicazione " primo comma dell' articolo 30".
Art. 96
 
Le competenze attribuite dalla presente legge al consiglio di amministrazione e all' organo di cui all' articolo 91 spettano, per il personale dipendente dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e dall' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura, ad una apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione di ciascun ente.
Detta commissione è composta:
- dal Presidente dell' ente, o da un consigliere da lui delegato, che la presiede;
- da tre membri del consiglio di amministrazione designati dal consiglio medesimo;
- da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell' ente, dalle rappresentanze sindacali del personale.

Il direttore dell' ente partecipa a tutte le riunioni della Commissione con voto consultivo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a consigliere.
La commissione dura in carica per un periodo di due anni.
Sono conseguentemente soppressi gli articoli 35 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40.
Art. 97
 
Presso l' Azienda regionale delle foreste è costituito un organo collegiale con composizione e competenze analoghe a quelle previste dall' articolo 91 della presente legge.
PARTE VII
 Disposizioni transitorie e finali
TITOLO I
 Inquadramento del personale di ruolo
nelle qualifiche funzionali
Art. 98
 
I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 100, sono inquadrati nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza in base al seguente criterio di equiparazione:
Direttore di servizio di I e di II classe - dirigente
- carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di servizio aggiunto - consigliere
- carriera di concetto - segretario
- sottufficiali del Corpo forestale regionale - maresciallo del Corpo forestale regionale
- carriera esecutiva - coadiutore
- allievi guardie, guardie e guardie scelte del Corpo forestale regionale - guardie del Corpo forestale regionale
- carriera ausiliaria ruoli tecnici - agente tecnico
- carriera ausiliaria ruolo amministrativo - commesso.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano addetti, da almeno un anno, ai centralini abilitati a servire non meno di 50 interni, sono inquadrati nella qualifica di coadiutore.
Il personale che abbia partecipato ad un corso di preparazione all' esercizio delle funzioni di tavolarista - conservatore del libro fondiario e che sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado può essere inquadrato anche in soprannumero, nel limite massimo di due unità - a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - nella qualifica di segretario.
Ai dipendenti inquadrati ai sensi delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21, 10 novembre 1969, n. 36, e 10 maggio 1973, n. 41, provenienti dalla posizione di comando, che non siano stati inquadrati né in carriera superiore a quella di provenienza né con il parametro o qualifica immediatamente superiore al parametro goduto nell' amministrazione di provenienza o a quello individuato per assimilazione ovvero non abbiano usufruito del beneficio previsto dall' articolo 20 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, sono attribuiti, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tre aumenti periodici di stipendio con effetto dal giorno precedente alla data dell' inquadramento previsto dalla presente legge.
Ai dipendenti è attribuita, nella qualifica di inquadramento, salvo quanto previsto dal successivo comma, la posizione tabellare corrispondente alla somma dello stipendio base previsto per la suddetta qualifica e dell' importo derivante dalla differenza tra la retribuzione in godimento e la retribuzione iniziale della carriera di appartenenza. Ai dipendenti che per effetto dell' inquadramento non conseguono un aumento complessivo di lire 300.000 annue lorde, rispetto alla retribuzione in godimento il giorno precedente alla data di inquadramento, da valutare ai sensi dei successivi settimo e nono comma del presente articolo, tale aumento viene garantito mediante anticipazione della progressione tabellare sino alla concorrenza del suddetto importo; il predetto aumento è di lire 360.000 per il personale già appartenente alla carriera ausiliaria e per i sottufficiali del Corpo forestale regionale e di lire 550.000 e 360.000 rispettivamente per i sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale inquadrati ai sensi del primo comma dell' art. 121 della presente legge, che siano stati collocati a riposo entro il 31 gennaio 1975. Qualora l' importo derivante ai sensi delle disposizioni del presente comma non coincida con una posizione tabellare, si effettua l' arrotondamento per eccesso allo scatto biennale, anche virtuale, superiore a detto importo: diconsi scatti virtuali gli aumenti di importo pari al 2,50%, sullo stipendio base teoricamente computati in aggiunta allo scatto biennale tabellare precedente una classe di stipendio.
Ai dipendenti in godimento del parametro iniziale della qualifica di provenienza è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento: l' importo corrispondente ad eventuali aumenti periodici in godimento viene comunque riportato in aggiunta al nuovo stipendio iniziale mediante l' attribuzione di scatti virtuali.
Ai fini dell' effettuazione del calcolo di cui al precedente comma quinto, la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio, l' indennità perequativa di cui all' articolo 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l' assegno perequativo nella misura stabilita dall' articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 7 nonché per il personale del Corpo forestale regionale, l' indennità di istituto di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni; per i dirigenti la retribuzione iniziale e quella in godimento comprendono lo stipendio e l' indennità di funzione di cui all' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748, richiamato all' articolo 4, I comma, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.
Per il personale dei ruoli tecnici della carriera esecutiva e direttiva si considera retribuzione iniziale quella prevista per i ruoli amministrativi della carriera stessa, mentre per il personale che riveste una qualifica dirigenziale si considera retribuzione iniziale quella prevista dalla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41 per il direttore di servizio di II classe.
Nella retribuzione in godimento si computano inoltre gli eventuali aumenti periodici spettanti al dipendente nella qualifica e parametro di provenienza.
Il termine previsto dalla tabella B per il conseguimento dell' aumento periodico tabellare successivo alla posizione di inquadramento decorre, per ciascun dipendente, dalla data di attribuzione del vecchio ordinamento, dell' ultimo aumento periodico biennale ovvero dell' ultima classe di stipendio.
I limiti fissati al nono comma dell' articolo 76 della presente legge non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 99
 
Alla data in cui ciascun dipendente avrebbe maturato, secondo l' ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge, l' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, può, a domanda, essere rideterminata la posizione tabellare di ciascun dipendente sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento l' importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione in godimento il giorno precedente alla data di inquadramento. L' arrotondamento si effettua nei modi previsti al quinto comma dell' articolo 98. Nella retribuzione in godimento non si computano, ai fini della rideterminazione, gli aumenti periodici eventualmente attribuiti ai sensi del quarto comma dell' articolo 98.
Nel caso in cui per l' accesso alla qualifica superiore non fosse prevista la promozione a ruolo aperto, l' anzianità richiesta per la promozione predetta è aumentata, ai fini della rideterminazione, di un anno ovvero l' importo spettante ai fini della medesima rideterminazione è ridotto del 20%.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione di cui ai precedenti commi non può comunque avere effetto anteriore alla data d' inquadramento.
Art. 100
 
Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore regionale o equiparata, il conferimento degli incarichi previsti al settimo comma dell' articolo 13, al quinto comma dell' articolo 14 nonché al primo e terzo comma dell' articolo 18 avviene nei modi stabiliti dai citati articoli. Al suddetto personale peraltro non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18, sesto e settimo comma; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto all' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Per l' assorbimento degli eventuali assegni personali in godimento si applicano le norme di cui all' articolo 102, fermo restando il diritto all' aumento minimo garantito di cui al quinto comma dell' articolo 98.
Art. 101
 
I direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento vengono inquadrati in soprannumero nella qualifica dirigenziale ai sensi dell' articolo 98 della presente legge sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato, qualora avessero conseguito al 30 giugno 1974 l' inquadramento alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali con le modalità di cui all' articolo 62, secondo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero avverrà nel limite del 50% di quelli che si renderanno liberi a seguito di cessazione del rapporto di impiego di dipendenti cui, ai sensi del successivo articolo 117, sia stata attribuita la stessa specializzazione dirigenziale dei dirigenti già appartenenti al ruolo ad esaurimento ed inquadrati ai sensi del precedente comma.
Art. 102
 
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 121 per l' assegno straordinario di cui alla legge regionale 16 agosto 1974, n. 43 e successive modificazioni, gli eventuali assegni personali in godimento, riassorbibili per l' attribuzione di successive classi di stipendio, per promozioni o per passaggio di carriera, vengono conservati e saranno riassorbiti con il passaggio alla qualifica funzionale superiore e con la rideterminazione di cui all' articolo 99.
Gli eventuali assegni personali in godimento, riassorbibili con i miglioramenti di carattere generale, vengono riassorbiti nei limiti dei miglioramenti conseguenti all' inquadramento, fermo restando il diritto al conseguimento dell' aumento minimo garantito, di cui al quinto comma dell' articolo 98. La parte residua verrà assorbita con i futuri miglioramenti di carattere generale. Gli eventuali assegni personali in godimento riassorbibili oltre che con i miglioramenti di carattere generale anche per l' attribuzione di successive classi di stipendio o per promozione vengono riassorbiti nei limiti previsti dal presente comma. La parte residua verrà assorbita con i successivi miglioramenti di carattere generale, con il passaggio alla qualifica funzionale superiore nonché con la rideterminazione di cui all' articolo 99.
TITOLO II
 Inquadramento del personale
estraneo alla pubblica amministrazione
e del personale in posizione di comando
Art. 103
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi la propria attività presso gli uffici regionali, in base al contratto stipulato in applicazione delle norme contenute nell' articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, nell' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e nell' articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 e successive modificazioni, può - a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - essere inquadrato anche in soprannumero nella qualifica corrispondente alla carriera in cui ha prestato attività a contratto purché in possesso dei requisiti prescritti per l' accesso alla qualifica medesima, con esclusione del limite di età, con lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Ai fini previsti dal terzo comma del successivo articolo 106, il servizio prestato in applicazione dell' articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, è ricongiungibile con quello successivamente maturato per effetto di quanto disposto dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi la propria attività presso gli uffici regionali, in base al contratto stipulato in applicazione della norma di cui all' articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, può, a domanda da presentarsi entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti all' articolo 26, primo comma, eccezion fatta per quelli di cui alle lettere c) e f), essere inquadrato anche in soprannumero con lo stipendio iniziale della qualifica funzionale individuata, sulla base della categoria rivestita ai sensi del contratto nazionale per i dipendenti dell' industria metalmeccanica a partecipazione statale, secondo la seguente equiparazione:
operaio comune - commesso
operaio specializzato - agente tecnico
operaio specializzato provetto - coadiutore.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica il disposto dell' articolo 29 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli richiamati nel primo e nel terzo comma.
Art. 104
 
Il personale in posizione di comando o estraneo alla pubblica amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga da almeno sei mesi l' incarico di cui al primo comma dell' articolo 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, può, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 26, primo comma, eccezion fatta per quelli di cui alle lettere c) ed f), essere inquadrato anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di consigliere se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva ovvero se in possesso del diploma di laurea. Negli altri casi il predetto personale viene inquadrato anche in soprannumero nella qualifica funzionale di segretario, nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale.
Il personale in posizione di comando può peraltro chiedere di essere inquadrato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' amministrazione di provenienza, da valutare ai sensi del successivo articolo 105, primo comma. In tal caso non si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 106.
Al personale estraneo alla pubblica amministrazione, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell' articolo 29 della presente legge.
Art. 105
 
Il personale che alla data del 1 gennaio 1975 si trovi da almeno sei mesi in posizione di comando ai sensi dello articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, può - a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - essere inquadrato anche in soprannumero nella qualifica corrispondente alla carriera di appartenenza e con la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico previsto per il parametro in godimento nell' amministrazione di provenienza, comprensivo dell' assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, dell' indennità perequativa nella misura stabilita all' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 7, nonché degli aumenti periodici in godimento e di quelli previsti al quarto comma dell' articolo 98.
Il personale cui sia stato affidato, almeno dal 1 gennaio 1975, con contratto d' opera, l' esercizio e la manutenzione degli impianti di amplificazione sonora e registrazione, di traduzione simultanea e di televisione a circuito chiuso installati nella sede del Consiglio regionale, nonché i lavori di restauro di Villa Manin, può a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti all' articolo 26, primo comma eccezion fatta per quelli di cui alle lettere c) ed f), essere inquadrato anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di segretario se abbia svolto funzioni di capo tecnico responsabile e della qualifica di coadiutore se abbia svolto funzioni di aiuto operatore o restauratore.
I traduttori cui sia stata affidata in via continuativa, per almeno due anni, con contratto d' opera, l' effettuazione di servizi di traduzione o di interprete, possono, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e nel limite di due unità, essere inquadrati anche in soprannumero nella posizione tabellare corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e della qualifica di consigliere se in possesso del diploma di laurea o di diploma rilasciato da scuola o istituto specializzato per traduttori ed interpreti.
Al personale inquadrato ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo si applica il disposto di cui allo articolo 29 della presente legge.
Art. 106
 
L' inquadramento del personale di cui all' articolo 103, del personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all' articolo 104, del personale di cui al secondo ed al terzo comma dell' articolo 105 si consegue previo superamento di un esame - colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del Presidente, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52.
Il provvedimento di inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale di cui agli articoli 103, 104 e 105, secondo e terzo comma, ai fini dell' attribuzione di eventuali aumenti periodici tabellari, il servizio prestato presso l' amministrazione regionale anteriormente all' inquadramento è valutato per intero e per non più di cinque anni, nonché, per il personale comandato di cui all' articolo 104, il servizio prestato presso l' amministrazione di provenienza alla data del passaggio in posizione di comando alla Regione, è valutato per intero se prestato in carriera corrispondente o assimilata alla qualifica di inquadramento, per metà se prestato in carriera immediatamente inferiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento l' anzianità maturata dal personale comandato presso l' amministrazione di provenienza è valutata per intero se maturata in carriera corrispondente od assimilata alla qualifica di inquadramento; per metà se maturata in carriera immediatamente inferiore.
Al personale di cui al terzo comma dell' articolo 103 viene garantito comunque il trattamento economico, al netto delle indennità di contingenza, in godimento il giorno prima della data del provvedimento di inquadramento mediante anticipazione della progressione tabellare secondo le modalità previste al quinto comma dell' articolo 98.
TITOLO III
 Situazioni particolari e regime transitorio di avanzamento
Art. 107
 
Sino al 31 dicembre 1976 l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore aggiunto di servizio, nonché i dipendenti che maturino l' anzianità prevista dall' articolo 35, primo comma.
Agli scrutini che verranno effettuati per il numero di posti che si renderanno disponibili nella qualifica dirigenziale per le singole specializzazioni e che si svolgeranno a scadenze semestrali dal 1 gennaio 1976 con le modalità previste dal DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e dall' articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, saranno ammessi i dipendenti di cui al primo comma, secondo la corrispondenza tra la specializzazione dirigenziale ed il ruolo di provenienza determinati nei modi previsti dall' articolo 117.
La distribuzione tra le diverse specializzazioni dei posti recati in aumento nella qualifica dirigenziale della presente legge sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il consiglio di amministrazione, in base alle esigenze emergenti nell' amministrazione anche in conseguenza dei nuovi compiti ad essa attribuiti.
Il personale utilmente collocato in graduatoria viene inquadrato nella qualifica dirigenziale secondo le modalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 34 valutando peraltro al 50% l' importo derivante dalla differenza fra lo stipendio in godimento e quello base della qualifica di consigliere.
Art. 108
 
Ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di servizio di I o di II classe, anche ad esaurimento, è richiesta per il conferimento dell' incarico di cui al VII comma dell' articolo 13, al V comma dell' articolo 14 ed al I comma dell' articolo 18 una anzianità complessiva di 4 anni nella qualifica dirigenziale.
Per il personale che abbia conseguito la nomina di cui agli articoli 16, 21 e 27 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, le anzianità previste al I comma degli articoli 33, 35 e 107 della presente legge sono ridotte di un anno.
Art. 109
 
Ai dipendenti regionali collocati a riposo spetta, ove rivestano una qualifica equiparabile a quella prevista dallo ordinamento statale, una indennità di buonuscita ed un trattamento di quiescenza non inferiori a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato; l' eventuale differenza fra la indennità spettante e la indennità dovuta dagli enti previdenziali è interamente a carico della Regione; ai fini di detta integrazione, l' indennità di buonuscita è calcolata sulla base degli emolumenti previsti per i dipendenti statali ed in relazione al medesimo periodo cui è riferita l' indennità dovuta dagli enti previdenziali.
Nessuna integrazione spetta al personale che si sia avvalso del diritto di opzione di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1974, n. 40.
Art. 110
 
La Regione concorre all' onere del riscatto del servizio prestato alle proprie dipendenze, prima dell' inquadramento, dal personale direttamente assunto in via provvisoria, anteriormente al 16 aprile 1968 e successivamente inquadrato nei ruoli regionali, purché gli interessati abbiano presentato la domanda di riscatto entro il 30 giugno 1974 e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il concorso della Regione all' onere predetto è limitato alla differenza tra l' importo del contributo di riscatto che sarebbe stato dovuto, qualora la domanda fosse stata presentata alla data di inquadramento, e quello dovuto al momento di presentazione della stessa.
Per il personale di cui al primo comma, che sia stato collocato a riposo anteriormente al 30 giugno 1974 senza aver presentato domanda di riscatto del predetto servizio, la Regione assume l' intero onere della differenza tra l' indennità premio di servizio dovuta dall' INADEL e la maggiore indennità spettante con la valutazione del servizio prestato alle dipendenze dell' amministrazione regionale anteriormente all' inquadramento.
Art. 111
 
I benefici di cui al precedente articolo sono estesi al personale dipendente dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato e dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura direttamente assunto in via provvisoria e successivamente inquadrato nei ruoli organici dei predetti enti, purché gli interessati presentino domanda di riscatto entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Il concorso dei predetti Enti all' onere conseguente avverrà con le modalità ed i limiti previsti al secondo comma del precedente articolo.
Art. 112
 
In conformità a quanto previsto dall' articolo 85 della presente legge per il personale collocato a riposo tra il 16 aprile 1968 ed il 1 luglio 1974, il trattamento economico di quiescenza viene adeguato al trattamento economico tabellare della presente legge per il personale in servizio. Alla retribuzione pensionabile così determinata, verrà applicata la aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.
L' adeguamento di cui al comma precedente verrà effettuato sulla base della qualifica funzionale e della posizione tabellare spettante ai sensi dell' articolo 98 ovvero del trattamento economico previsto all' articolo 100; per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 luglio 1970 ovvero al 1 gennaio 1971 si procederà preliminarmente all' inquadramento previsto dai DPR 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 e rispettivamente dal DPR 30 giugno 1972, n. 748.
L' onere derivante dal disposto del presente articolo è interamente a carico dell' amministrazione regionale.
Gli adeguamenti conseguenti all' applicazione del presente articolo non potranno in nessun caso superare il trattamento corrispondente alla posizione tabellare prevista al 15 anno della qualifica di dirigente.
Art. 113
 
Art. 114
 
In attesa di organizzare i corsi di cui agli articoli 26 e 37 e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, l' amministrazione regionale può avvalersi dei corsi organizzati dallo Stato per le guardie ed i sottufficiali del Corpo forestale statale.
L' amministrazione regionale è autorizzata, finché non provvederà a nuove assunzioni e comunque non oltre il 31 marzo 1976, a ricoprire con personale in posizione di comando, proveniente dal Corpo forestale dello Stato, il 50% dei posti vacanti in organico nel Corpo forestale regionale.
Art. 115
 
I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di servizio di I classe, qualora abbiano presentato domanda di collocamento a riposo ai sensi dell' art. 1 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, ovvero cessino comunque dal servizio entro il 1 gennaio 1980, possono chiedere, ai sensi del secondo comma dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in alternativa a quanto previsto all' art. 86, I comma, il trattamento previsto dal DPR 30 giugno 1972, n. 748, per la qualifica di dirigente generale.
Art. 116
 
Fino alla data di cui al secondo comma dell' articolo 120, quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio, i dipendenti di cui all' articolo 100 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere collocati fuori organico ed assegnati a compiti ispettivi od a speciali servizi.
I dipendenti collocati a disposizione non possono rimanervi per un periodo superiore a 3 anni; per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già collocati a disposizione detto periodo decorre dalla predetta data. Trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' amministrazione regionale ha la facoltà di non applicare il predetto limite al dipendente con qualifica di direttore regionale od equiparata, cui venga conferito l' incarico di reggere l' ufficio di cui al secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.
Il numero complessivo dei dipendenti a disposizione fuori organico non può eccedere il numero di cinque.
Ai dipendenti collocati a riposo a norma dei precedenti commi spetta il trattamento di quiescenza previsto dalla CPDEL.
TITOLO IV
 Norme finali
Art. 117
 
In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal titolo III della parte VII della presente legge, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali è attribuita la specializzazione amministrativa se già appartenente ai soppressi ruoli giuridico - amministrativo, di ragioneria ed economico - sociale; quella agraria se già appartenente al ruolo degli agronomi; quella forestale se già appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale; quella sanitaria se già appartenente al ruolo dei sanitari; quella urbanistico - ingegneristica se già appartenente al ruolo degli ingegneri ed architetti.
Art. 118
 
Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non conclusi alla medesima data.
Art. 119
 
Sino a quando non si provvederà al rinnovo del consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni della presente legge e comunque non oltre 6 mesi dall' entrata in vigore della stessa, le funzioni attribuite a detto organo sono svolte dal consiglio di amministrazione in carica alla predetta data.
Per il 1975 i termini di cui al quarto comma dell' art. 76 sono prorogati di tre mesi.
Art. 120
 
Ogni triennio si provvederà, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52, all' esame delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale regionale.
La prima revisione avverrà comunque entro il 31 dicembre 1976.
Art. 121
 
L' inquadramento di cui agli articoli 98 e 101 ha effetto dal 1 luglio 1974 limitatamente a coloro che siano cessati dal servizio per qualsiasi causa successivamente alla predetta data, ma anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche a tale personale si applicano le disposizioni della presente legge in materia di trattamento economico, previdenza e quiescenza, ivi compresi i benefici di cui all' articolo 99.
Per il rimanente personale l' inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Peraltro a tale personale spetta, per i periodi dal 1 luglio 1974 al 31 dicembre 1974 e dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno straordinario mensile dell' ammontare indicato per ciascuna qualifica funzionale nell' allegato D, per ogni mese di servizio prestato nell' amministrazione regionale nei predetti periodi.
Per il personale che abbia conseguito dopo il 1 luglio 1974 il passaggio alla carriera superiore, l' ammontare degli assegni è calcolato sulla qualifica funzionale corrispondente a detta carriera superiore.
Al personale di cui all' art. 101 l' assegno di cui al secondo comma è corrisposto nella misura indicata per la qualifica di dirigente; al personale regionale, comandato o estraneo, di cui al primo comma dell' art. 28 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, l' assegno è corrisposto nella misura indicata per la qualifica di consigliere.
In sede di attribuzione degli assegni di cui al secondo comma sarà comunque recuperato l' assegno straordinario mensile di lire 25.000, già attribuito con legge regionale 16 agosto 1974, n. 43 e successive modificazioni.
A decorrere dalla data di inquadramento, sarà soppresso l' assegno straordinario mensile di lire 25.000 attribuito con legge regionale 16 agosto 1974, n. 43 e successive modificazioni. Esso peraltro continuerà ad essere attribuito a titolo di acconto sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
La misura del compenso per lavoro straordinario svolto dal 1 luglio 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge sarà rideterminata computando, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13, anche l' assegno mensile di cui al presente articolo.
Art. 122
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 151, 158 e 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati rispettivamente di lire 870 milioni, 95 milioni e 135 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire un miliardo e 100 milioni prevista per l' esercizio finanziario 1975 si provvede mediante:
a) prelevamento dell' importo di lire 650 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975 (rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo);
b) prelevamento dell' importo di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 (rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
c) storno dell' importo di lire 200 milioni dal capitolo 2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975.

La maggiore spesa per l' indennità di missione prevista in lire 50 milioni per l' esercizio 1975 fa carico per lire 40 milioni al capitolo 156 e per lire 10 milioni al capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975.
Lo stanziamento di detti capitoli viene elevato rispettivamente di lire 40 milioni e 10 milioni mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 161 dello stato di previsione medesimo.
La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario fa carico al capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1975, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 123
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.