TITOLO I
Ruolo del personale regionale
Art. 10
Il personale della Regione Friuli - Venezia Giulia è assegnato ad un ruolo unico regionale.
Art. 11
Il ruolo unico regionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali:
- Dirigente
- Consigliere
- Segretario
- Maresciallo del Corpo forestale regionale
- Coadiutore
- Guardia del Corpo forestale regionale
- Agente tecnico - Commesso.
Con successivo regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali di cui all' articolo 52 della presente legge, saranno indicate, nell' ambito delle qualifiche funzionali, le diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per le mansioni proprie del personale assegnato al Consiglio regionale sarà sentito altresì l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
Art. 12
Ferme restando le attribuzioni della Giunta regionale previste dallo Statuto ed i poteri di indirizzo politico propri degli Assessori, i dipendenti con qualifica di dirigente sono responsabili dell' imparzialità, legalità ed efficienza dell' azione amministrativa nei settori di attività cui sono preposti.
Spettano a dirigenti:
a) la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità burocratiche dell' amministrazione regionale;
b) l' assistenza all' organo politico nell' elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;
c) la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni o comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge rappresentano la Regione stessa e ne curano gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza;
d) compiti di studio, ricerca, consulenza o progettazione;
e) compiti ispettivi e di vigilanza;
f) l' impostazione, l' aggiornamento e l' analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza.
I dirigenti preposti ad uffici centrali o periferici della amministrazione regionale esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo previste dagli articoli seguenti.
Ai dirigenti preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale spettano rispettivamente il titolo di segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e segretario generale del Consiglio regionale.
Al dirigente preposto alla direzione regionale della ragioneria generale spetta il titolo di ragioniere generale.
Al dirigente preposto all' ufficio legislativo e legale è attribuito il titolo di avvocato della Regione.
Ai dirigenti preposti ad una direzione regionale spetta il titolo di direttore regionale.
Il direttore regionale delle foreste è direttore del Corpo forestale regionale.
La sostituzione di dipendenti preposti ad una direzione o ad un servizio, in caso di assenza o di impedimento, avviene con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il consiglio d' amministrazione.
Art. 13
Il segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell' esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza di tutti gli uffici e servizi regionali, nonché all' attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell' amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l' inserimento nella raccolta ufficiale.
È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza dell' istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.
Dirige e coordina l' attività degli uffici della segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta ed in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
È il capo del personale e, in tale veste, fatte salve le funzioni attribuite dall' articolo 17 al direttore del servizio del personale, emana i provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale, eccezion fatta per i provvedimenti relativi alla nomina all' impiego, al passaggio alla qualifica funzionale superiore, nonché per le autorizzazioni di missione all' estero, l' irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della regione e a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.
Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.
La Giunta affida l' incarico di vicesegretario generale ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.
Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso segretario generale.
Art. 14
Il segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.
Predispone, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.
Coordina l' attività dei servizi della segreteria del Consiglio.
Dirige il personale del Consiglio e, in tale veste, ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.
La Giunta, su proposta dell' Ufficio di Presidenza, affida ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, l' incarico di vice segretario generale; il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.
Art. 15
Il ragioniere generale cura la predisposizione tecnica del bilancio regionale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione, nonché la tenuta delle scritture contabili e la gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione.
Il ragioniere generale della Regione, nella sua veste di direttore della ragioneria generale, impartisce disposizioni e vigila anche sugli uffici dipendenti che potranno essere costituiti presso i diversi Assessorati con funzioni analoghe a quelle esercitate nello Stato dalle ragionerie centrali.
La costituzione degli uffici predetti avverrà nei modi previsti dal regolamento di esecuzione della
legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, su proposta dell' Assessore alle finanze, nei limiti dell' organico di cui all' allegata tabella A.
La ragioneria generale esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla ragioneria generale dello Stato ed alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello stesso.
Esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle direzioni del tesoro.
Al ragioniere generale spetta altresì:
a) apporre il visto sugli atti d' impegno e relative variazioni;
b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;
d) esaminare le norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;
e) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dai fondi di riserva iscritti in bilancio.
Il ragioniere generale della Regione può delegare uno o più funzionari dipendenti alle particolari incombenze di cui ai punti a), b) e c).
Art. 16
Ai dirigenti preposti alle direzioni regionali spetta nello ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del Presidente o degli Assessori:
a) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell' attività dell' amministrazione;
c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché provvedere all' approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell' articolo 17, lettera a), assumendo i relativi impegni di spesa;
d) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;
e) provvedere all' approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 17, lettera b);
f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;
g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli che saranno espressamente riservati al Presidente o agli Assessori da leggi o regolamenti;
h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Presidente o l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al Presidente o all' Assessore l' adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c), i provvedimenti di cui alla lettera d), eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, i provvedimenti di cui alle lettere e), f) ed h) sono definitivi.
Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
Ai dirigenti preposti ad un servizio o ad uffici dell' amministrazione periferica spetta nell' ambito della competenza del proprio ufficio ed in applicazione delle direttive dei rispettivi direttori regionali:
a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;
b) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;
c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;
d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;
e) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi;
f) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.
I dirigenti di cui sopra dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai dirigenti preposti a servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla Giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo 16, lettere a) e b).
I provvedimenti di cui alle lettere b), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e d), di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al comma precedente sono definitivi.
I dirigenti preposti ai servizi esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.
Al dirigente preposto al servizio del personale spetta, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l' attribuzione dei benefici combattentistici, l' attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti biennali.
Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.
È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.
Art. 18
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, provvede a conferire l' incarico di ragioniere generale, avvocato della Regione e direttore regionale fra gli appartenenti alla qualifica dirigenziale con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica.
L' incarico di direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all' art. 38, cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali da almeno 6 anni; detto personale è inserito, anche ai fini dell' attribuzione dell' indennità di cui al sesto comma, nella posizione tabellare corrispondente alla anzianità di servizio prestato presso la Regione nella qualifica dirigenziale.
L' incarico di segretario generale della Presidenza della Giunta e di segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra i dirigenti cui sia già stato attribuito l' incarico di cui al primo comma del presente articolo, al settimo comma dell' art. 13 o al quinto comma dell' art. 14. L' incarico di segretario generale del Consiglio è conferito su proposta dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
L' incarico può essere eccezionalmente conferito, salvo quanto previsto dall' art. 18, secondo comma, lettere a) e b) della
legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, a persone estranee all' amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti dall' articolo 26 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica amministrazione oppure per aver svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi ordini per un periodo non inferiore a 15 anni; l' incarico può essere conferito, anche a prescindere dal possesso del diploma di laurea, a persone che abbiano continuativamente svolto per almeno quindici anni funzioni equiparabili a quelle dirigenziali, anche se con rapporto di impiego privato.
I direttori regionali di cui al comma precedente non possono comunque superare il limite di due unità oltre agli eventuali incarichi di cui all' articolo 18 della LR 22 agosto 1968, n. 30 e all' articolo 38, primo comma, della presente legge; ad essi spetta il trattamento economico tabellare previsto al quindicesimo anno della qualifica dirigenziale, oltre all' indennità di cui al successivo comma.
Nel periodo di durata dell' incarico, ai direttori regionali, all' avvocato della Regione, al vice segretario generale della Presidenza della Giunta ed al vice segretario generale del Consiglio è attribuita un' indennità mensile, non pensionabile, pari al 25% del trattamento economico tabellare in godimento; detta indennità è elevata al 30% per l' incarico di segretario generale della Presidenza della Giunta, di segretario generale del Consiglio regionale e di ragioniere generale.
L' incarico è conferito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato. In caso di mancato rinnovo i dirigenti provenienti dal ruolo regionale sono preposti ad un servizio.
Art. 19
I dipendenti con qualifica di consigliere attendono alle attività che comportano specifiche conoscenze tecniche o amministrative, nonché iniziativa ed autonomia nell' ambito delle direttive impartite dai dirigenti.
In particolare:
- collaborano con il dirigente;
- adottano i provvedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza da leggi e regolamenti, rimanendone responsabili;
- curano l' istruttoria dei provvedimenti amministrativi di competenza dei superiori;
- sono responsabili della corretta e tempestiva applicazione delle direttive ricevute, delle soluzioni tecniche adottate e dei risultati ottenuti nell' attuazione dei programmi di lavoro;
- svolgono attività di ricerca, di studio e di progettazione nell' ambito delle materie affidate e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;
- possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell' interesse dell' amministrazione regionale.
Art. 20
I dipendenti con qualifica di segretario attendono alle attività che comportano particolari conoscenze tecniche o amministrative nonché iniziativa e autonomia operative nell' ambito delle direttive loro impartite dai dirigenti.
In particolare:
- collaborano in attività di studio, di progettazione ed istruttoria;
- svolgono attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico e sono eventualmente responsabili sul piano organizzativo di uno o più settori di attività del servizio;
- sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute;
- possono partecipare a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e collegi anche nell' interesse dell' amministrazione regionale.
Art. 21
I dipendenti con la qualifica di coadiutore svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica a carattere prevalentemente ripetitivo che richiedono generiche cognizioni professionali e specifica pratica d' ufficio; possono in particolare essere addetti a centralini multipli, a trasmissioni in telescrivente, nonché ad apparecchiature grafiche e di fotoriproduzione; possono partecipare a gruppi di lavoro; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 22
I dipendenti con qualifica di agente tecnico provvedono alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali loro affidati; possono essere addetti alla guida di automezzi; svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivai, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno; svolgono, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 23
I dipendenti con qualifica di commesso provvedono a mantenere l' ordine e la sicurezza dei locali cui sono addetti; curano la conservazione dei beni materiali loro affidati in custodia; disimpegnano il servizio di anticamera; eseguono il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d' ufficio; sono responsabili della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 24
Al personale direttivo e dirigente ed ai marescialli e guardie del Corpo forestale regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali sarà affidato a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie.
Marescialli e guardie potranno essere, per periodi di tempo determinati, distaccati per esigenze di servizio, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentito l' organo di cui all' art. 91, in misura non superiore al 12% dei posti di organico, anche agli uffici della direzione regionale delle foreste ed agli ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione, collaborazione tecnica; sarà data la precedenza al personale non idoneo al servizio di campagna e a quello che abbia superato il cinquantesimo anno di età; in ogni caso non può essere assegnato ai compiti di cui al presente comma personale con meno di dieci anni di servizio, salvi i casi di comprovata inidoneità fisica.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, ai componenti il Corpo forestale regionale, in quanto incaricati della ricerca e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell' articolo 221 cpp.
La norma di cui al terzo comma ha effetto dopo sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.