LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 giugno 1975, n. 46

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente << Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/07/1975
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
L' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Alla concessione dei contributi regionali per l' attuazione del piano decennale nonché di qualsiasi altra iniziativa finanziaria in favore dell' edilizia residenziale pubblica, procede l' Assessore regionale ai lavori pubblici, con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d' intervento. >>

Art. 2
 
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Per l' attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione si avvale, ai sensi delle norme legislative in materia ed in conformità alle risultanze del piano, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e del loro Consorzio regionale, delle cooperative edilizie previste dal secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro consorzi e di cooperative di produzione e lavoro, nonché per i fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa dei predetti enti e attraverso apposite convenzioni, di imprese e loro consorzi con preferenza, nell' ordine, per le imprese a partecipazione pubblica e per i consorzi di piccole e medie imprese private. >>

Art. 3
 
Il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< I mutui contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di alloggi su aree concesse con diritto di superficie, fruenti di contributo regionale, sono garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. >>

Art. 4
 
All' articolo 8 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Ai fini di cui al punto f) del comma precedente, i rappresentanti del Ministero dei Lavori pubblici e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono sostituiti da due funzionari designati rispettivamente dall' Assessore regionale ai lavori pubblici e dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori dei conti. >>

Art. 6
 
L' articolo 22 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 12, 15 e 17 ter della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la Commissione di cui all' articolo precedente esercita le attribuzioni di pertinenza degli organi tecnici regionali, limitatamente ai progetti di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed a quelli posti in essere dalle cooperative edilizie, a totale carico, con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.
I progetti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli di edilizia convenzionata, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per l' esame tecnico e l' approvazione dei progetti relativi ad opere da eseguirsi dalla Regione. >>

Art. 7
 
La disposizione di cui all' articolo 31, terzo comma della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, non si applica, limitatamente alle domande già presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge, quando le dichiarazioni di abitabilità siano state rese nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio 1974 e la data di entrata in vigore della citata legge.
Non costituisce inoltre motivo di esclusione dal beneficio del contributo il fatto di aver acquistato l' alloggio prima della presentazione della domanda, purché il relativo contratto sia stato stipulato nel periodo compreso tra la data della pubblicazione della legge e quella della sua entrata in vigore.
Art. 8
 
All' articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sono aggiunte le parole << per alloggio >>.
Art. 9
 
L' ultimo comma dell' articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Nel computo dei 6 mesi di cui al comma precedente non si tiene conto del periodo compreso tra il 10 gennaio 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge. >>

Art. 10
 
L' articolo 41 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:
<< Art. 41
 
In deroga a quanto previsto dal successivo art. 50, gli emigranti, o i loro coniugi non legalmente separati, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, senza che la stessa sia stata accolta in via provvisoria ai sensi dell' art. 7 di detta legge, possono, entro il 31 dicembre 1975, chiedere che alla determinazione dell' importo del contributo si proceda secondo quanto previsto dal precedente art. 38. >>

Art. 11
 
In via di interpretazione autentica della norma contenuta nell' articolo 46 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il Direttore provinciale dei lavori pubblici procede pure all' impegno, alla liquidazione e all' ordinazione della relativa spesa.
Art. 12
 
In via di interpretazione autentica della norma contenuta nell' articolo 51 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio esercita tutte le attribuzioni già spettanti all' Assessore ai lavori pubblici ed alla Commissione di cui all' articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ai fini dell' evasione delle domande di contributo presentate in base alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ivi compresi l' impegno, la liquidazione ed ordinazione della spesa.
Art. 13
 
A modifica di quanto disposto dagli articoli 12, primo comma, e 68 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, il limite di impegno di lire 67,39 milioni di cui alla lettera e) dell' articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è destinato:
- per lire 30 milioni, per gli interventi di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48;
- per lire 23,8 milioni ad integrazione del limite d' impegno di cui alla lettera a) dell' articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
- per lire 13,59 milioni ad integrazione del limite d' impegno di cui alla lettera d) del medesimo articolo 14.

Lo stanziamento del Capitolo 7801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 viene elevato, di conseguenza, da lire 947,20 milioni a lire 971 milioni mediante storno di lire 23,8 milioni dal Capitolo 7804 del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene ridotto a lire 42,12 milioni.
Art. 14
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi agli Enti di cui al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, per le finalità e secondo quanto previsto dall' articolo 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e successive modifiche e integrazioni, entro i limiti delle effettive assegnazioni effettuate a tale titolo dallo Stato.
Art. 15
 
Nello Stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1, il capitolo 431 con la denominazione: << Acquisizione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi del combinato disposto degli articoli 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 190 milioni.
Detto stanziamento potrà variare in aumento a seguito di ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato ai sensi della predetta norma, e per la relativa iscrizione nel bilancio regionale sarà seguita la procedura prevista dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15, di approvazione del bilancio regionale per l' esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 14 della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1975, un limite di impegno di lire 190 milioni.
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2004.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Fondi Statali - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Categoria XI, è istituito il capitolo 7809 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti di cui al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, per le finalità e secondo quanto previsto dall' articolo 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 190 milioni cui si provvede mediante utilizzazione del limite di impegno di pari importo relativo allo stanziamento di cui all' articolo 15 della presente legge.
L' onere di lire 190 milioni, relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1975, fa carico al sopracitato capitolo 7809 e quello di pari importo conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2004, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per la copertura contributiva delle domande di cui allo articolo 50, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1975, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità conseguenti al limite d' impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.
L' onere di lire 200 milioni, relativo all' annualità dell' esercizio 1975, fa carico al capitolo 5353 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.450,5 milioni a lire 1.650,5 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.