LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1975, n. 38

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c)) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernenti l' assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l' Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1975
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

CAPO I
 Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7
marzo 1968, n. 11, modificata dalle leggi regionali 3 agosto
1971, n. 32 e 26 gennaio 1973, n. 9, sullo sviluppo dei
servizi sanitari e delle istituzioni per l' assistenza
psichiatrica e di igiene mentale.
Art. 1
 
Tra le iniziative per il potenziamento dell' assistenza psichiatrica, di cui alla lettera a) dell' art. 2 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, si intende compresa anche la concessione di assegni:
a) ai dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni di psichiatria istituite presso gli enti ospedalieri, quando necessitino di assistenza extraospedaliera e questa debba essere svolta da dispensari di igiene mentale o da centri di salute mentale;
b) a coloro che, pur non essendo ricoverati, necessitino di assistenza psichiatrica presso dispensari di igiene mentale, presso servizi psichiatrici istituiti presso gli enti ospedalieri, nonché presso centri di salute mentale.

Art. 2
 
Gli assegni di cui al precedente articolo 1, potranno essere concessi a persone che versino in condizioni di bisogno e siano residenti da almeno un anno nella regione.
Art. 3
 
L' articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito con il seguente:
<< Art. 3
 
Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge dovranno essere presentate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Le domande dovranno essere corredate:
1) dalla deliberazione dell' Ente, previo parere del Consiglio provinciale, con l' annotazione dell' esecutività;
2) da una dettagliata relazione tecnica illustrativa delle iniziative e dei bisogni, redatta dal direttore degli ospedali psichiatrici o dal direttore sanitario degli enti ospedalieri dove esista una divisione psichiatrica o servizi equipollenti e, per quanto riguarda gli assegni di cui alla lett. a) dell' articolo 2 della presente legge, da una documentata proposta contenente una dettagliata valutazione degli aspetti medico e socio - ambientali e che specifichi, tra l' altro, l' entità degli assegni da concedere e la loro durata nel tempo;
3) dal preventivo sommario di spesa. >>


Art. 4
 
L' istituzione dei corsi, di cui all' articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, deve essere preventivamente autorizzata, ai fini delle sovvenzioni regionali, dall' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, nel quadro della programmazione sanitaria e tenendo conto, in modo particolare, delle esigenze di formazione professionale del personale paramedico, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
Art. 5
 
L' ultimo comma dell' art. 5 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, è sostituito con il seguente:
<< È fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l' avvenuta utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonché l' elenco delle spese sostenute con gli estremi degli ordinativi di pagamento e delle relative deliberazioni ravvisate legittime dal competente Comitato di controllo >>.

Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, e dai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
Art. 7
 
Le domande relative all' anno 1975 per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge dovranno essere presentate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità entro un mese dalla sua entrata in vigore.
CAPO II
 Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966,
n. 30, concernente provvedimenti a favore dei centri per le
malattie sociali
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente provvedimenti a favore dei Centri per le malattie sociali, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
Art. 9
 
L' inciso << sentite le Province interessate >> di cui al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è soppresso.
Il terzo comma del medesimo articolo 3 della citata legge regionale è sostituito con il seguente:
<< È fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l' avvenuta utilizzazione delle sovvenzioni regionali secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonché l' elenco delle spese sostenute con gli estremi degli ordinativi di pagamento. >>

CAPO III
 Servizi di pronto soccorso sanitario stradale (legge
regionale 10 agosto 1966, n. 19, modificata ed integrata con
le leggi regionali 22 gennaio 1968, n. 7; 28 luglio 1969,
n. 20; 23 novembre 1970, n. 42; 10 aprile 1972, n. 19
e 21 gennaio 1975, n. 8 - articolo 14)
- Rifinanziamento ed integrazioni
Art. 10
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
Art. 11
 
All' articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipazioni delle sovvenzioni concesse per i servizi di pronto soccorso sanitario stradale sino al 90% delle stesse, mentre al pagamento del saldo si provvederà ad avvenuta dimostrazione dell' impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dai decreti di concessione. >>

CAPO IV
 Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n.
46 << Sussidi a favore dei nefropatici >>, modificata ed
integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 -
Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66
<< Contributi per i servizi di emodialisi >>
Art. 12
 
All' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66, sono aggiunte le parole: << nonché per l' istituzione e il funzionamento di laboratori di microbiologia per la diagnosi precoce della batteriurie in connessione coi servizi di medicina scolastica >>.
Art. 13
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
CAPO V
 Rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30,
(articolo 1, lettera c)
Art. 14
 
Per le finalità di cui alla lettera c) dell' articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 5 milioni.
CAPO VI
 Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18
agosto 1966, n. 22, modificata con l' articolo 3 della legge
regionale 28 luglio 1969, n. 22 e dalla legge regionale 18
luglio 1972, n. 31, concernente il recupero sociale dei
minorati psichici e fisici.
Art. 15
 
L' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, è sostituito con il seguente:
<< Art. 1
 
In attesa dell' entrata in funzione dei Consorzi sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni, ad altri enti pubblici e loro consorzi, nonché ad associazioni ed istituzioni per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il recupero dei soggetti, specialmente minori, psichicamente e fisicamente anormali. >>

Art. 16
 
L' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, integrato con l' articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, è sostituito con il seguente:
<< Art. 3
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni provinciali e gli altri enti, istituzioni ed associazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno far pervenire all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità le domande di sovvenzione corredate dal programma degli interventi e dal relativo preventivo di spesa.
Su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità, la Giunta regionale approva il programma degli interventi da realizzare in tutto il territorio regionale e ne determina la misura, contemperando le esigenze prospettate, in relazione agli stanziamenti di bilancio e tenendo conto delle necessità più importanti ed urgenti.
Tale programma di interventi sarà comunicato, per ogni esercizio finanziario, al Consiglio regionale.
È fatto obbligo agli enti beneficiari delle sovvenzioni di fornire una dichiarazione dalla quale risulti l' utilizzazione delle sovvenzioni - comprese quelle già concesse - secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonché l' elenco delle spese sostenute. >>

Art. 17
 
Le domande di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, integrato con l' articolo 3 della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e sostituito dal precedente articolo 16, relative all' anno 1975 dovranno pervenire all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 15 la spesa di lire 1 miliardo è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.
CAPO VII
 Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19
maggio 1970, n. 15, modificata ed integrata dalla legge
regionale 17 novembre 1972, n. 47, << Provvidenze a favore
delle associazioni dei donatori volontari di sangue >>
Art. 19
 
Per le finalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 novembre 1972, n. 47, e dalla presente legge, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1975 l' ulteriore spesa di lire 50 milioni e la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio finanziario 1976.
I relativi piani di riparto saranno comunicati alla competente Commissione del Consiglio regionale.
Art. 20
 
A modifica dell' articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1972, n. 47, la concessione di contributi a titolo di rimborso spese ai donatori lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584, verrà effettuata dagli enti che gestiscono Centri di raccolta, Centri trasfusionali e Centri di produzione degli emoderivati.
Al rimborso delle sovvenzioni di cui al precedente comma, provvederà trimestralmente l' Assessorato regionale della igiene e della sanità, su presentazione da parte degli enti della relativa documentazione.
Art. 21
 
Le domande di sovvenzione per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15 e successive modificazioni, nonché per quelle indicate al precedente articolo 20 della presente legge, dovranno essere presentate all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge.
CAPO VIII
 Modifica al Capo VII della legge regionale
24 dicembre 1969, n. 44
Art. 22
 
Il sussidio straordinario di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, ed erogato all' Istituto regionale di Medicina fisica e Riabilitazione per la costruzione di una nuova sede sarà invece utilizzato per l' ampliamento e l' ammodernamento, nonché per la dotazione di impianti, attrezzature ed arredi dell' esistente sede, salve le spese generali già effettuate.
CAPO IX
 Disposizioni finanziarie
Art. 23
 
La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l' esercizio 1975, con l' articolo 6 della presente legge, fa carico al capitolo 1362 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 500 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stesso stato di previsione (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l' esercizio 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Art. 24
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- 1353 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi agli Enti ospedalieri, ai Consorzi Provinciali Antitubercolari, alle Province, ai Comuni, ai loro Consorzi e ad altri Enti, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni;
- 1355 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale >> e con lo stanziamento di lire 125 milioni;
- 1359 con la denominazione: << Sussidi straordinari a favore dei nefropatici a titolo di concorso nelle spese relative al trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, al trasporto, alla tipizzazione, nonché al trapianto del rene e alla successiva assistenza >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni;
- 1358 con la denominazione: << Sovvenzioni ai Comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti per la lotta contro le termiti e per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nelle ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni;
- 1354 con la denominazione: << Sovvenzioni per il recupero sociale dei minorati psichici e fisici >> e con lo stanziamento di lire un miliardo.

A favore dei sopraccitati capitoli si provvede mediante prelevamento degli importi complessivi di lire 550 milioni e di lire 1 miliardo dagli appositi fondi globali iscritti rispettivamente ai capitoli 3000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 6 degli elenchi 4 e 5 allegati al bilancio medesimo).
La spesa autorizzata per l' esercizio 1975 con gli articoli 8, 10, 13, 14 e 18 della presente legge fa carico rispettivamente ai sopraccitati capitoli 1353, 1355, 1359, 1358 e 1354 e quelle autorizzate per l' esercizio 1976 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l' esercizio medesimo.
Art. 25
 
La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l' esercizio 1975 con l' articolo 19 della presente legge, fa carico al capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 il cui stanziamento viene elevato a lire 100 milioni mediante prelevamento di lire 50 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo facendo fronte alla maggiore spesa di lire 50 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall' articolo 8 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, fino all' esercizio 1975.
In relazione al disposto dell' articolo 20, primo comma, della presente legge la denominazione del succitato capitolo 1360 viene così modificata: << Provvidenze a favore dell' Associazione Donatori volontari di Sangue della regione e sovvenzione agli enti che gestiscono Centri di raccolta, Centri trasfusionali e Centri di produzione degli emoderivati per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese, ai donatori lavoratori autonomi, non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584 >>.