LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 1975, n. 32

Interventi regionali a favore dell' Istituto di studi giuridici regionali ( ISGRE ).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/07/1975
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto di studi giuridici regionali, con sede in Udine, una sovvenzione di lire 80 milioni per l' esercizio finanziario 1975 ed una sovvenzione di lire 40 milioni per l' esercizio finanziario 1976, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento, con particolare riguardo alla raccolta, alla sistemazione ed allo studio del materiale documentario e bibliografico concernente l' attività delle Regioni ed i rapporti fra le Regioni e lo Stato.
La sovvenzione sarà concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel decreto di concessione verranno inoltre indicate le modalità con cui l' Istituto di studi giuridici regionali fornirà al Consiglio ed alla Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia, senza ulteriori oneri per la Regione stessa, notizie sull' attività di altre Regioni e copie dei documenti in suo possesso nonché gli studi e le ricerche relative condotte dall' ISGRE. stesso.
Art. 2
 
Mediante deliberazioni della Giunta regionale, previa intesa con l' Istituto di studi giuridici regionali, potranno essere affidati all' Istituto stesso specifici incarichi di ricerca per l' approfondimento e per la soluzione degli aspetti giuridici dei problemi interessanti la Regione, ivi compresa l' organizzazione di appositi convegni di studio.
Art. 3
 
È fatto obbligo all' Istituto di studi giuridici regionali di rendere conto dell' impiego delle sovvenzioni ricevute secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
Art. 4
 
La sovvenzione di cui all' art. 1 può essere utilizzata anche a copertura di impegni contratti per attività di cui all' art. 1 svolte durante l' anno 1974.
A tale fine l' Istituto di studi giuridici regionali dovrà presentare il bilancio consuntivo dell' anno 1974 con specifica indicazione degli impegni che devono essere soddisfatti con la sovvenzione.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 è istituito, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Categoria IV, il capitolo 555 con la denominazione: << Sovvenzione all' Istituto di studi giuridici regionali di Udine a titolo di concorso nelle spese di funzionamento >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (di cui 30 milioni della rubrica 4 e 50 milioni della rubrica 11 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 80 milioni autorizzata con l' articolo 1 della presente legge fa carico, per l' esercizio finanziario 1975, al citato capitolo 555, mentre quella di lire 40 milioni, autorizzata per l' esercizio 1976, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, facendo fronte alle maggiori spese di lire 40 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata con l' articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34, fino all' esercizio 1975.