LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 giugno 1975, n. 31

Interventi a favore di istituzioni scolastiche e di centri di studio, ricerca e documentazione di interesse regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/07/1975
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni, nell' esercizio 1975, a favore dei sottoelencati enti:
a) Scuola superiore di servizio sociale ENSISS, con sede in Trieste, nella misura massima di lire 100 milioni;
b) Istituto di sociologia internazionale ( ISIG ), con sede in Gorizia, nella misura massima di lire 76 milioni;
c) Centro di ricerca applicata e documentazione ( CRAD ), con sede in Udine, nella misura massima di lire 74 milioni;
d) Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ), con sede in Pordenone, nella misura massima di lire 50 milioni;
e) Istituto di studi e documentazione sull' Est europeo ( ISDEE ), con sede in Trieste, nella misura massima di lire 80 milioni;
f) Istituto di studi territoriali ( ISTE ), con sede in Pordenone, nella misura massima di lire 70 milioni.

Le predette sovvenzioni possono essere utilizzate per le spese di funzionamento, per lo svolgimento di corsi, convegni e congressi, per l' attività di studio, ricerca e documentazione, per la stampa di atti ed altre eventuali pubblicazioni, per l' acquisto di attrezzature, arredi e sussidi didattici nonché per l' assegnazione di borse di studio, conformemente alle finalità istituzionali di ciascun ente.
Art. 2
 
Le sovvenzioni previste dall' articolo 1 sono concesse, in unica soluzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato, previa deliberazione della Giunta medesima.
È fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Amministrazione regionale il programma delle attività che intendono promuovere, con il relativo preventivo di spesa, nonché, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti in dettaglio la specifica destinazione data alla sovvenzione.
La misura della sovvenzione sarà determinata in relazione ai suddetti programmi di attività e ai relativi preventivi di spesa.
Art. 3
 
La sovvenzione di cui all' art. 1 può essere utilizzata anche a copertura di impegni contratti dagli enti ed istituzioni beneficiari per attività di cui all' art. 1 svolte durante l' anno 1974.
A tale fine gli enti e istituzioni beneficiari dovranno presentare il bilancio consuntivo dell' anno 1974 con specifica indicazione degli impegni che devono essere soddisfatti con la sovvenzione.
Art. 4
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
Al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Categoria IV:
- Cap. 551 con la denominazione: << Sovvenzione alla Scuola superiore di servizio sociale ( ENSISS ) di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni;
- Cap. 552 con la denominazione << Sovvenzione all' Istituto di sociologia internazionale di Gorizia ( ISIG ) >> e con lo stanziamento di lire 76 milioni;
- Cap. 553 con la denominazione << Sovvenzione al Centro di ricerca applicata e documentazione ( CRAD ) di Udine >> e con lo stanziamento di lire 74 milioni;
- Cap. 554 con la denominazione: << Sovvenzione all' Istituto regionale di studi europei del Friuli - Venezia Giulia ( IRSE ) di Pordenone >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni;
Al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Categoria IV:
- Cap. 1651 con la denominazione: << Sovvenzione all' Istituto di studi e documentazione sull' Este europeo ( ISDEE ) di Trieste >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni;
- Cap. 1652 con la denominazione: << Sovvenzione all' Istituto di studi territoriali ( ISTE ) di Pordenone >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni.

All' onere complessivo di lire 450 milioni si provvede mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dell' importo di lire 360 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubriche n. 8 e n. 12 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo) e dell' importo di lire 90 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dello elenco 5 allegato al bilancio stesso).
Le spese autorizzate con l' articolo 1 della presente legge fanno carico ai rispettivi sopracitati capitoli di nuova istituzione.
Art. 5
 
Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell' esercizio finanziario 1975, potranno essere utilizzati anche nell' esercizio finanziario 1976.