LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 1975, n. 18

Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/03/1975
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
 
Presso l' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità è costituito il Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
Il Comitato regionale è organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
Art. 2
 
Il Comitato regionale di coordinamento di cui al precedente articolo 1 ha i seguenti compiti:
a) predisporre gli indirizzi per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con le attività degli enti ospedalieri e degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi in attuazione degli obiettivi della politica sanitaria regionale;
b) esaminare, previe indagini e ricerche dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, lo stato e la destinazione delle strutture sanitarie degli enti mutualistici nonché l' attività dei presidi e dei servizi degli enti medesimi e, in particolare, della struttura poliambulatoriale specialistica, formulando proposte per una loro razionale e coordinata utilizzazione con analoghe strutture e servizi degli enti ospedalieri, degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi con lo scopo anche di evitare il ricorso ingiustificato alla spedalizzazione e di abbreviare il tempo di degenza dei soggetti ricoverati;
c) formulare direttive sulla utilizzazione ed il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell' ambito della regione;
d) esprimere parere sui provvedimenti di applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, che implicano rapporti con gli enti mutualistici;
e) assumere ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli enti ospedalieri;
f) esprimere pareri ogni qualvolta l' Assessore regionale alla igiene e alla sanità ritenga di interpellarlo.

Il Comitato regionale di coordinamento ha, inoltre, facoltà di formulare voti e proposte sulle materie indicate nel presente articolo.
L' Assessorato dell' igiene e della sanità, tenuto conto dei pareri formulati dal Comitato, vincolerà nella Regione Friuli - Venezia Giulia l' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale ospedaliera e con l' attività degli enti ospedalieri e degli enti locali istituzionali e loro consorzi.
Art. 3
 
Il Comitato regionale di coordinamento è composto:
a) dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
b) da cinque esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
c) da quattro rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dall' Associazione regionale degli ospedali;
d) da cinque rappresentanti dei Comuni designati dall' associazione regionale dell' ANCI garantendo la rappresentanza della minoranza;
e) da un rappresentante delle Province designato dall' Associazione regionale dell' UPI;
f) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
g) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;
h) dai medici provinciali titolari di sedi degli uffici di medico provinciale della regione;
i) dagli ufficiali sanitari dei Comuni capoluogo di provincia della regione;
l) da due direttori sanitari ospedalieri designati dall' Associazione di categoria;
m) da due rappresentanti delle Associazioni o Sindacati provinciali dei medici della regione scelti tra i medici condotti ed i liberi professionisti;
n) da due medici ospedalieri;
o) da sei rappresentanti degli enti o casse mutue di malattia più rappresentative nel territorio regionale;
p) da due presidenti dei comitati provinciali degli enti mutualistici più rappresentativi nel territorio regionale;
q) da un dirigente sanitario di ente previdenziale assistenziale;
r) dal Direttore regionale della programmazione o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
s) dal Direttore regionale del lavoro o da un funzionario designato dall' Assessore competente;
t) dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità o da un funzionario designato dall' Assessore competente.

Art. 4
 
I componenti del Comitato regionale per il coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità e restano in carica fino all' entrata in vigore della riforma sanitaria.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.
I componenti del Comitato che siano dimissionari o permanentemente impossibilitati ad intervenire alle riunioni, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, designato dall' Assessore all' igiene e alla sanità.
Art. 5
 
Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
Il Comitato è convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il Presidente designa il componente del Comitato che deve sostituirlo, in qualità di Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento.
Il Comitato, ove ne ravvisi l' opportunità, può articolarsi in commissioni, per l' esame preliminare degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.
Art. 6
 
Ai componenti del Comitato compete, se dovuto, il trattamento previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.