LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13

Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell' agricoltura e foreste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/1975
Materia:
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 1
 
Le competenze degli Ispettorati dell' agricoltura e delle foreste, richiamate negli articoli 1, 2, 3, 6 e 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle degli Ispettorati di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, modificata ed integrata con le leggi regionali 7 luglio 1969, n. 12, 4 ottobre 1971, n. 44, e 27 dicembre 1972, n. 60, e quella dei funzionari delegati degli uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, sono modificate nel senso che le competenze medesime sono estese agli Uffici centrali e periferici dell' Assessorato e ai rispettivi funzionari delegati.
Art. 2
 
Gli ultimi due commi dell' articolo 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
<< Nei settori di competenza dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, riguardo alle spese occorrenti per l' esecuzione delle opere della Regione ed a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, ivi incluse le spese per lo svolgimento delle attività d' istituto e quelle per i contributi di cui agli articoli 2, 2 bis e 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, l' Assessore competente, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all' articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, può, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all' articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore dei Direttori degli Uffici centrali e periferici dell' Assessorato.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa. >>

Art. 3
 
L' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
Per la concessione dei premi alla nascita per i vitelli destinati all' ingrasso di cui alla lettera a), nonché di quelli previsti alle lettere b) e c) dell' articolo 3, l' Organismo cooperativo inoltrerà istanza cumulativa agli Ispettorati Provinciali dell' agricoltura o al Servizio dell' economia montana secondo le rispettive competenze.
L' Organismo cooperativo è autorizzato ad anticipare all' atto dell' impegno previsto con il primo comma dell' articolo 5 i premi alla nascita per i vitelli destinati all' ingrasso e ad anticipare all' atto del conferimento i premi di cui allo articolo 3, lettere b) e c).
Per le finalità del precedente comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti all' Organismo cooperativo, il quale dovrà presentare semestralmente la documentazione delle spese sostenute.
I provvedimenti di impegno e di liquidazione dei premi saranno emessi a nome dell' Organismo cooperativo e a favore degli aventi diritto. >>

Art. 4
 
Il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, è sostituito dai seguenti due commi:
<< Ai fini della tempestività degli interventi riguardanti l' erogazione dei premi alla nascita per le vitelle destinate alla rimonta e dei premi di allevamento per le manze gravide previsti alle lettere a) e d) del precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle Associazioni provinciali degli allevatori, le quali dovranno presentare semestralmente la documentazione delle spese sostenute.
Analoga anticipazione potrà essere concessa per i premi previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, richiesti tramite le Associazioni provinciali degli allevatori. >>

Art. 5
 
Tra il primo e il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:
<< Per accelerare l' erogazione di dette sovvenzioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alle Associazioni ed Enti di cui al primo comma, a seguito di istanza corredata da programma preventivo e con l' obbligo di presentare annualmente la documentazione delle spese sostenute. >>

Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.