LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51

Proroga dei termini di cui all' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: << Concessione di un assegno straordinario al personale regionale >> e all' art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: << Ordinamento degli Uffici per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1974
Materia:
120.05 - Personale regionale
410.04 - Libro fondiario

Art. 1
 
Il termine previsto all' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43 è prorogato fino al 31 ottobre 1975.
Art. 2
 
Il termine entro il quale l' Amministrazione regionale può esercitare la facoltà di cui al primo comma dell' art. 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, è prorogato fino al 31 dicembre 1975.
Art. 3
 
La maggiore spesa conseguente all' applicazione della presente legge, prevista in lire 460 milioni, farà carico agli appositi capitoli di spesa per gli assegni del personale, istituiti nel bilancio dell' esercizio 1975 in corrispondenza agli analoghi capitoli dell' esercizio 1974, e precisamente:
- per lire 350 milioni sul capitolo relativo agli assegni fissi;
- per lire 45 milioni sul capitolo relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali;
- per lire 65 milioni sul capitolo relativo alle imposte e tasse.

Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.