LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1974, n. 48

Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/10/1974
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI
Art. 1
 
In conformità all' ordinamento legislativo regionale, alle previsioni del piano urbanistico ed a quelle di un piano pluriennale di spesa, la Regione Friuli - Venezia Giulia favorisce lo sviluppo dell' edilizia residenziale mediante interventi in attuazione di un piano regionale per l' edilizia residenziale.
Il piano regionale concerne l' impiego di tutti i finanziamenti disponibili, di provenienza sia statale che regionale, secondo i contenuti di cui all' articolo seguente.
Art. 2
 
Il piano indica il fabbisogno per un decennio e stabilisce le priorità degli interventi in concomitanza col piano pluriennale di spesa, anche in rapporto all' impiego unitario dei fondi disponibili secondo quantificazioni localizzate nell' ambito delle singole zone socio - economiche.
Il fabbisogno attiene all' acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, alla determinazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con i relativi servizi sociali e le altre opere di urbanizzazione secondaria, nonché alla definizione delle contribuzioni all' edilizia convenzionata ed agevolata con particolare riguardo alla cooperazione.
Art. 3
 
Il piano decennale di cui al precedente articolo 1 - scaglionato in scadenze annuali - viene formulato dall' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio d' intesa con l' Assessorato regionale dei lavori pubblici e l' Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.
Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, la quale lo comunica successivamente al Consiglio.
La Giunta regionale, inoltre, presenta periodiche relazioni al Consiglio al fine di consentire allo stesso la valutazione dello stato di formazione e di attuazione del piano.
È rimesso all' Assessorato regionale dei lavori pubblici il compito di rendere operative le direttive previste dal piano.
A tale fine, l' Assessore regionale ai lavori pubblici procede alla concessione dei contributi per programmi d' intervento.
Art. 4
 
Gli interventi regionali a favore di opere pubbliche, anche nelle materie diverse dall' edilizia residenziale, devono uniformarsi alle scelte ubicazionali indicate dal piano.
In attesa dell' approvazione del piano, la Regione dispone dei fondi destinati all' edilizia abitativa per l' anno 1974 in conformità ad un programma - stralcio formulato dall' Assessorato dei lavori pubblici, d' intesa con l' Assessorato della pianificazione e bilancio e l' Assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, approvato dalla Giunta regionale e comunicato al Consiglio.
Art. 5
 
Per l' attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione si avvale, ai sensi delle norme legislative in materia ed in conformità alle risultanze del piano, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e del loro Consorzio regionale, delle cooperative edilizie previste dal secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro consorzi, nonché, per i fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa dei predetti enti, di imprese a partecipazione pubblica, attraverso apposite convenzioni.
Per gli interventi di edilizia convenzionata, la Regione si avvale, oltre che degli enti di cui al primo comma del presente articolo, dell' Ente Nazionale per Lavoratori Rimpatriati e Profughi, delle cooperative edilizie e loro consorzi, e di imprese private singole o collegate.
Art. 6
 
I mutui contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di alloggi su aree concesse con diritto di superficie, fruenti di contributi previsti dalla presente legge, sono garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
Analoghe forme di garanzia si applicano ai mutui contratti per gli interventi di edilizia convenzionata su aree concesse con diritto di superficie.
La concessione della garanzia è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
TITOLO II
 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E CONVENZIONATA
CAPO I
 Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi
per le Case Popolari
Art. 7
 
Al Consorzio di cui all' art. 7, primo comma, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Al Consorzio predetto possono essere delegate in tutto o in parte le attribuzioni spettanti agli organi regionali in materia di edilizia economica e popolare.
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, sentita la Giunta regionale, può, infine, affidare al Consorzio ogni altro compito che ritenga utile per i fini della presente legge.
Art. 8
 
Il decreto costitutivo del Consorzio di cui all' articolo precedente deve indicare:
a) la denominazione del Consorzio medesimo;
b) la sede;
c) la misura percentuale dei contributi dovuti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
d) i compiti attribuiti al Consorzio;
e) le categorie di spese che gravano sul Consorzio o restano a carico degli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
f) la rappresentanza di ciascun Istituto Autonomo per le Case Popolari, nonché dei lavoratori, degli utenti e della Regione, scelti in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell' art. 7 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036;
g) il termine entro il quale gli enti ed organismi di cui alla precedente lettera f) devono designare i propri rappresentanti per la costituzione dell' assemblea consorziale e la data in cui questa deve essere convocata per provvedere alla costituzione degli altri organi del Consorzio ed alla deliberazione dello Statuto dell' ente.

Art. 9
 
Il Consorzio svolge nel campo dell' edilizia residenziale pubblica attività di intervento e coordinamento tecnico, assorbendo a tale fine compiti propri dei singoli Istituti Autonomi per le Case Popolari nel settore della progettazione e direzione dei lavori con particolare riguardo ad insediamenti residenziali organici individuati dal piano.
Esso promuove, inoltre, studi ed interventi per la sperimentazione, programmazione e uniformazione di tipologie e tecnologie in materia edilizia e impiantistica.
Il Consorzio ha l' ulteriore scopo, nel rispetto delle funzioni di competenza della Regione ed in armonia con la programmazione regionale, di coordinare le attribuzioni degli Istituti Autonomi per le Case Popolari relative agli interventi di edilizia residenziale pubblica avocando a sé e unificando - previa intesa con l' Assessorato regionale dei lavori pubblici - alcune branche della loro istituzionale attività.
Art. 10
 
Per gli oneri relativi alla costituzione del Consorzio e per l' attività e l' esercizio delle funzioni delegate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio medesimo un contributo di Lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1984.
CAPO II
 Interventi a favore dell' edilizia residenziale pubblica
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari o ad altri Enti pubblici della regione, contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6,897386% della spesa riconosciuta ammissibile - comprensiva del costo delle aree - per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento e l' arredamento di edifici destinati o da destinare a case albergo per lavoratori.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione contributi << una tantum >> per interventi di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli Istituti stessi.
Art. 12
 
A modifica di quanto disposto dall' art. 14, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, il limite di impegno di Lire 67,39 milioni di cui alla lett. e) dello stesso articolo, è destinato, per Lire 30 milioni, per gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo della presente legge e per i rimanenti 37,39 milioni ad integrazione del limite d' impegno di cui alla lettera d) dello stesso art. 14, per le finalità di cui all' art. 3, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, citata.
A modifica di quanto disposto dall' art. 15 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, il contributo di Lire 180,98 milioni di cui alla lettera c) ed il contributo di Lire 327,95 milioni di cui alla lettera e) - per un importo complessivo di Lire 508,93 milioni - vengono destinati agli interventi di cui al secondo comma dell' articolo precedente.
Art. 13
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.
Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all' Assessore ai lavori pubblici entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di approvazione dell' elaborato revisionale.
Per le finalità di cui ai commi precedenti del presente articolo è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1974, il limite d' impegno di lire 150 milioni.
Art. 14
 
La misura percentuale del 6,89% del contributo regionale prevista all' art. 1 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituita con il 6,897386%.
Art. 15
 
Gli enti costruttori di cui all' art. 5 della presente legge possono chiedere che il contributo di cui all' art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, venga esteso anche agli interessi di preammortamento capitalizzati, calcolati in via preventiva; in tale caso, i contributi saranno erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento dei mutui.
CAPO III
 Edilizia residenziale convenzionata
Art. 16
 
L' Amministrazione regionale può affidare - in conformità a quanto previsto dal piano regionale di cui all' art. 1 - agli enti di cui all' art. 5 la realizzazione di progetti residenziali speciali per la costruzione di alloggi e relative infrastrutture sociali, nonché per la riqualificazione di complessi edilizi esistenti, esclusi i centri storici.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli enti, cooperative ed imprese di cui al secondo comma dell' art. 5 della presente legge, contributi per un periodo non superiore a 25 anni, nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare sulle aree dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero sulle aree indicate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nell' ambito del piano decennale dell' edilizia residenziale e con le modalità di cui all' art. 3 possono tuttavia venire individuati, nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e nelle localizzazioni ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, insediamenti organici su aree da cedere in proprietà per i fini di cui al precedente comma.
Tali contributi sono concessi nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, in misura superiore al 4% annuo, pari al 2% semestrale, oltre il rimborso del capitale, nei casi di interventi su aree cedute con diritto di superficie. Nei casi di cui al precedente terzo comma, l' onere massimo del 4% viene elevato al 6% annuo, pari al 3% semestrale.
Art. 17
 
L' affidamento degli interventi di cui al precedente articolo viene fatto sulla base di apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di volta in volta tra il Presidente della Giunta regionale - o, per sua delega, l' Assessore ai lavori pubblici - il Sindaco del Comune interessato ed il legale rappresentante dello ente od impresa.
La convenzione di cui al comma precedente dovrà, tra l' altro, prevedere:
- la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, delle opere di urbanizzazione e della costruzione; delle spese generali comprese quelle per la progettazione; degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- la revisione periodica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, in rapporto alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni;
- la indicazione delle caratteristiche tipologiche di massima degli alloggi;
- la durata della concessione del diritto di superficie;
- le modalità di alienazione degli alloggi;
- i criteri generali di cernita degli assegnatari degli alloggi da realizzare.

Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto una convenzione - tipo da valere ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.
CAPO IV
 Disposizioni procedurali e varie
Art. 18
 
In deroga alle disposizioni contenute nell' art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, l' erogazione dei contributi una tantum agli Istituti Autonomi per le Case Popolari è fatta:
- nella misura del 90% dell' ammontare del contributo spettante, desunto dal costo dell' opera previsto nel progetto approvato, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa, vistato dal Presidente dell' Istituto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione, da parte dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel caso in cui l' ammontare del contributo complessivamente percepito dall' ente beneficiario a titolo di acconto risulti superiore a quello definitivamente spettante, l' ente medesimo provvederà a versare l' eccedenza in conto entrata del bilancio regionale. Copia della quietanza d' entrata dovrà venire inviata all' organo regionale che ha emesso il provvedimento formale di concessione del contributo ed alla Delegazione regionale della Corte dei conti nel termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di approvazione degli atti di contabilità finale da parte dell' Assessore regionale ai lavori pubblici.
In caso di mancata osservanza di tale adempimento, l' organo regionale che ha emesso il provvedimento di concessione provvederà a richiedere la sospensione prevista dall' art. 69 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, del pagamento di qualsiasi ulteriore somma per qualsiasi titolo dovuta dall' Amministrazione regionale; rimane salva la facoltà dell' Assessore alle finanze di prelevare dal tesoriere dell' ente, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari all' eccedenza del contributo complessivamente percepito dall' ente rispetto a quello spettante.
Art. 19
 
L' accertamento dello stato d' avanzamento dei lavori è demandato all' Istituto Autonomo per le Case Popolari territorialmente competente, il cui Presidente appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente, esercita la vigilanza sul regolare andamento dei lavori di esecuzione delle opere per le quali è stato erogato il contributo di cui al precedente articolo.
A tale fine, gli Istituto sono tenuti a trasmettere, alla suddetta Direzione, entro 5 giorni dal visto di cui al precedente primo comma, copia dei certificati di pagamento e dei relativi stati di avanzamento dei lavori.
Quando, nell' esercizio della vigilanza di cui al precedente secondo comma, si ravvisino delle irregolarità, il Direttore provinciale interviene presso la stazione appaltante informandone contemporaneamente l' Assessore regionale ai lavori pubblici. Qualora le irregolarità attengano a pagamento effettuati indebitamente si applicano gli ultimi due commi dell' articolo precedente.
Art. 20
 
Il secondo comma dell' art. 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< La garanzia regionale ha efficacia fino a quando il mutuatario acquisisce il diritto reale su cui possa farsi gravare la garanzia ipotecaria a copertura del mutuo, ed è limitata all' ammontare del mutuo che non superi il valore garantibile con detta ipoteca. >>

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari il cui bilancio di previsione non consegue il pareggio economico, devono ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta regionale per apportare variazioni al bilancio medesimo per far fronte a nuove o maggiori spese dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l' approvazione di esso, nonché per l' assunzione delle spese vincolanti il bilancio oltre l' anno.
Art. 21
 
Presso ciascun Istituto Autonomo per le Case Popolari è costituita una Commissione tecnica così composta:
- dal Presidente dell' Istituto che la presiede;
- da un funzionario dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- dall' Assessore all' edilizia o all' urbanistica del Comune interessato, o da un suo sostituto;
- dal Direttore dell' Istituto;
- da due tecnici nominati dall' Assessore regionale ai lavori pubblici scelti fra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
- da un rappresentante delle cooperative, nominato dallo Assessore regionale ai lavori pubblici, su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.
Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente dell' Istituto Autonomo per le Case Popolari.
Alla seduta della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il progettista.
Art. 22
 
In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 12, 15 e 17 ter della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la Commissione di cui all' articolo precedente esercita le attribuzioni di pertinenza degli organi tecnici regionali, limitatamente ai progetti di edilizia residenziale pubblica di cui al presente Titolo II ed a quelli posti in essere dalle cooperative edilizie a totale carico, con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.
Art. 23
 
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono tenuti a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nel territorio di loro competenza.
Gli schedari sono unificati a livello regionale.
È fatto obbligo alle cooperative edilizie, comunque sovvenzionate dallo Stato o da Enti pubblici, di comunicare, entro il termine di 60 giorni dall' assegnazione, all' Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, l' elenco dei soci assegnatari unitamente ai certificati anagrafici dei rispettivi nuclei familiari.
Art. 25
 
All' art. 48 bis della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
<< Nello stesso modo si procede quanto taluni immobili di proprietà di un Istituto Autonomo per le Case Popolari della regione vengono a trovarsi nella circoscrizione territoriale di pertinenza di altro Istituto. >>

Art. 26
 
Quando si verifichi inadempienza ad obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o inerenti l' attuazione dei programmi regionali in materia di edilizia abitativa, gli enti e loro organi che siano inadempienti possono essere diffidati da parte della Giunta regionale con assegnazione di un termine perentorio di esecuzione.
Qualora l' ente o l' organo diffidato non provveda entro il termine stabilito, la Giunta regionale nomina un commissario per il compimento degli atti necessari.
Le spese relative sono inserite d' ufficio nel bilancio dell' ente.
Art. 27
 
L' Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste è autorizzato a contrarre mutui allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione, sino alla concorrenza dell' importo corrispondente ai disavanzi accertati a tutto il 31 dicembre 1974.
Tali mutui sono garantiti dalla Regione per capitale ed interesse e ad essi si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' art. 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18.
Art. 28
 
I piani delle aree per l' edilizia economica e popolare e le localizzazioni deliberate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono contenere, fra l' altro, l' individuazione distributiva degli ambiti specifici destinati rispettivamente agli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed agli altri enti pubblici, alle cooperative, alle imprese ed ai singoli, sia per la parte concessa in diritto di superficie, che per quella ceduta in proprietà.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni ed i Consorzi integreranno gli strumenti adottati con l' adempimento di cui al precedente comma.
Alle deliberazioni di cui al comma precedente ed a quelle che dispongono eventuali modifiche dell' individuazione distributiva si applica il disposto dell' ultimo comma dell' art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, aggiunto con l' art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 29
 
Al primo comma dell' art. 12 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:
<< Vi fa inoltre parte un rappresentante dell' Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta >>.

TITOLO III
 EDILIZIA AGEVOLATA
CAPO I
 Obiettivi e forme dell' intervento regionale
Art. 30
 
Gli interventi dell' Amministrazione regionale nel settore dell' edilizia agevolata sono diretti a favorire la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni non di lusso da parte di società cooperative edilizie e di persone singole anche se associate.
Gli interventi privilegiano le localizzazioni delle nuove costruzioni nelle aree comprese nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e nelle zone di cui all' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 31
 
L' Amministrazione regionale interviene per gli scopi di cui al presente Titolo con contributi semestrali sui mutui a tale fine contratti con Istituti di credito a ciò autorizzati secondo la legge dello Stato.
Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore a 20 anni ed in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l' estinzione del mutuo medesimo.
Il contributo non viene concesso quando le abitazioni da acquistare siano state dichiarate abitabili oltre sei mesi prima dell' acquisto.
La somma mutuata per la costruzione o per l' acquisto dell' alloggio è ammissibile al contributo fino al limite massimo di Lire 15 milioni.
Art. 32
 
I contributi di cui all' articolo precedente sono commisurati in ragione di Lire 70 mila annue per ogni milione di Lire mutuato quando vengono richiesti da società cooperative - sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui all' art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci - o quando si tratti di costruzioni comprese nei piani di zona di cui all' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, o nelle zone di cui all' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; in ragione di Lire 50 mila negli altri casi.
Per le frazioni di milioni le misure unitarie di contributo di cui al comma precedente sono proporzionalmente ridotte.
Art. 33
 
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, in alternativa ai contributi di cui al precedente art. 31, contributi ventennali costanti commisurati in ragione di Lire 9.200 annue per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni, quando richiedente sia una società cooperativa - sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui all' art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci - o quando si tratti di costruzioni localizzate nei piani di zona di cui all' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, o nelle zone di cui all' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; di Lire 6.500 negli altri casi.
La superficie utile a base della determinazione del contributo di cui al comma precedente non può superare mq 110.
I contributi di cui al primo comma sono corrisposti annualmente, entro il primo semestre di ciascun anno, a decorrere da quello successivo al rilascio del certificato di abitabilità.
Art. 34
 
La concessione dei contributi di cui agli artt. 31 e 33 è subordinata alla condizione che si tratti di abitazioni non di lusso e che la superficie utile degli alloggi da costruire o da acquistare non superi i 110 mq; quando la famiglia è composta da più di 5 membri, può essere consentito l' aumento di 16 mq di superficie per ogni persona in più delle 5.
Art. 35
 
Qualora, per la costruzione degli alloggi, i richiedenti abbiano ricevuto anticipazioni dagli Istituti mutuanti, sui relativi interessi di preammortamento può essere concesso un contributo, commisurato in ragione del 50% degli interessi stessi, per un periodo non eccedente i due anni dalla data della loro decorrenza e fino al limite massimo di capitale mutuato di Lire 15 milioni.
Art. 36
 
Ai fini della costruzione di alloggi per i propri soci da realizzare con finanziamenti regionali o statali, le cooperative edilizie della regione, per la progettazione, l' aggiudicazione e la direzione dei lavori, possono avvalersi degli Istituti autonomi per le Case Popolari territorialmente competenti o del loro Consorzio.
Per le prestazioni di cui al comma precedente gli Istituti Autonomi per le Case Popolari o il loro Consorzio hanno titolo ad un compenso complessivo non superiore al 6% del costo delle opere.
CAPO II
 Particolari agevolazioni agli emigranti
Art. 37
 
La Regione favorisce il rientro dall' estero dei lavoratori della Regione Friuli - Venezia Giulia emigrati e delle loro famiglie, anche attraverso particolari agevolazioni nel settore dell' edilizia abitativa.
Le disposizioni del presente capo non si applicano nel caso in cui alla data della presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all' estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 6 mesi.
In via transitoria, il termine di 6 mesi di cui al comma precedente, non viene applicato per gli emigranti che siano rientrati dal 10 gennaio 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 38
 
Ai lavoratori emigrati, o loro coniugi non legalmente separati, le unità di contributo di cui ai precedenti articoli 31 e 33 si applicano nella misura, rispettivamente di Lire 70 mila annue per ogni milione di Lire mutuato e di Lire 9.200 per ogni metro quadrato di superficie utile, a prescindere dalla ubicazione o meno delle costruzioni nei piani di zona richiamati dalle predette norme.
Art. 39
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli emigranti e loro coniugi non legalmente separati che ne facciano richiesta, contributi pluriennali per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali di loro proprietà.
La ristrutturazione può comprendere ampliamenti quando gli stessi si rivelino necessari in rapporto alle esigenze del nucleo familiare.
Il contributo viene commisurato in ragione di Lire 70 mila annue per ogni milione mutuato e viene erogato semestralmente per un periodo non superiore a 20 anni ed in ogni caso non eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l' estinzione del mutuo medesimo.
Il contributo stesso può essere erogato, anche in assenza di mutuo, nella misura annua di Lire 50 mila per ogni milione di spesa ritenuta ammissibile per un periodo di 20 anni.
Per le frazioni di milione, la misura unitaria di contributo, di cui ai commi precedenti, viene proporzionalmente ridotta.
La somma ammissibile a contributo, di cui ai commi precedenti, non può superare il limite di Lire 7 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma si prescinde dal limite di superficie.
I lavori previsti dal primo comma dovranno essere compiuti nel termine di due anni dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda di cui al successivo art. 44.
Ai fini della concessione definitiva dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono far pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un tecnico professionalmente abilitato in rapporto alla natura degli stessi, e, ove del caso, il permesso di abitabilità rilasciata dall' autorità comunale competente, entro il termine di 2 anni dalla data del provvedimento con il quale è stata accolta in via provvisoria la domanda.
Art. 40
 
I termini di cui agli articoli 44, secondo comma, 45, secondo e terzo comma, della presente legge sono prorogati di 60 giorni, qualora i richiedenti siano un lavoratore emigrato all' estero od il suo coniuge non legalmente separato.
Il lavoratore emigrato è inoltre dispensato, per un periodo non superiore a 5 anni, nel caso in cui debba prolungare la sua permanenza all' estero, dall' obbligo di cui al primo comma del successivo art. 47, fermo restando il divieto di vendita dell' alloggio.
Art. 41
 
In deroga a quanto previsto dal successivo art. 50, gli emigranti, o i loro coniugi non legalmente separati, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, senza che la stessa sia stata accolta in via provvisoria ai sensi dell' art. 7 di detta legge, possono, entro il termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, chiedere che alla determinazione dell' importo del contributo si proceda secondo quanto previsto dal precedente art. 38.
CAPO III
 Disposizioni procedurali e varie
Art. 42
 
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Titolo coloro:
a) che non abbiano la cittadinanza italiana;
b) che non abbiano la residenza in un Comune della regione; tale disposizione non si applica a coloro che dimostrino di svolgere attività lavorativa nel territorio regionale da almeno tre anni o da due anni all' estero, se trattasi di lavoratore emigrato che prima dell' espatrio risiedeva nel territorio regionale;
c) che siano proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili;
d) che fruiscano, all' atto della presentazione della domanda, di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a Lire 5.000.000, e, per il caso in cui il nucleo familiare sia composto da più di 4 persone, superiore a Lire 6.000.000; per gli emigranti che richiedono i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39, il limite di reddito viene fissato a Lire 7.500.000;
e) che abbiano già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione o per l' acquisto di abitazioni anche mediante assegnazione a riscatto;
f) che costruiscano od acquistino più di un alloggio; tale esclusione opera anche nel caso in cui gli ulteriori alloggi vengano costruiti od acquistati dai familiari, conviventi ed a carico, e nei loro confronti.

Le esclusioni di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, si applicano anche nei confronti dei richiedenti il cui coniuge, non legalmente separato, ed i figli conviventi a carico si trovino nelle condizioni indicate.
Art. 43
 
Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici nel territorio di competenza delle quali i richiedenti intendono costruire od acquistare le abitazioni.
Ciascuna domanda deve contenere le dichiarazioni dell' interessato concernenti:
a) la sussistenza della condizione di cui all' art. 34 della presente legge per coloro che intendono costruire od acquistare l' abitazione;
b) i dati catastali relativi all' alloggio prescelto, per gli acquisti; quelli riferiti all' area su cui si intende edificare l' immobile per le costruzioni, precisando, in quest' ultimo caso, se dell' area stessa il richiedente sia o meno già proprietario;
c) i dati catastali e quelli relativi all' ubicazione dell' alloggio, per gli interventi previsti dall' art. 39, nonché l' impegno di compiere i lavori nel termine di due anni;
d) una relazione indicante le opere che si intendono eseguire con la previsione di spesa per gli interventi di cui al precedente art. 39;
e) l' assenza delle cause di esclusione di cui all' art. 42.

Art. 44
 
L' accoglimento in via provvisoria od il rigetto delle domande è deciso dal Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente; l' accoglimento suddetto potrà essere contestualmente subordinato, se del caso, a particolari prescrizioni progettuali o modalità esecutive. Il Direttore provinciale dei lavori pubblici accerta altresì la congruità della spesa indicata nelle domande di cui al precedente art. 39.
Ai fini dell' accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l' ammissibilità al contributo, possono essere fissati dai Direttori provinciali dei lavori pubblici termini perentori non inferiori a 30 giorni per la presentazione dei documenti ritenuti all' uopo necessari.
L' inosservanza dei prefissati termini comporta la decadenza della domanda, che viene dichiarata dal Direttore provinciale dei lavori pubblici e notificata all' interessato.
Art. 45
 
Al fine di ottenere la concessione definitiva dei benefici previsti dall' articolo 31, i richiedenti devono far pervenire ai competenti Direttori provinciali dei lavori pubblici il contratto di mutuo ed, in caso di acquisto, anche quello di compravendita dell' alloggio.
I contratti di cui al comma precedente devono pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine di tre mesi decorrenti dalla data della loro registrazione e, comunque, entro e non oltre tre anni dalla data del provvedimento col quale è stata accolta, in via provvisoria, la domanda ai sensi del primo comma dell' articolo precedente.
Per ottenere la concessione dei contributi previsti dagli artt. 31 e 33, i richiedenti devono far pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, nel termine di tre anni dalla data del provvedimento di cui al primo comma dell' art. 44, il certificato di abitabilità dell' alloggio costruito.
Possono essere concesse eventuali proroghe qualora il richiedente dimostri di aver richiesto il rilascio di detto certificato almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma precedente e non lo abbia ottenuto per cause a lui non imputabili.
L' inosservanza dei termini fissati dai precedenti commi comporta la decadenza della domanda, da pronunciarsi nel modo indicato al terzo comma dell' art. 44.
Art. 46
 
Sulla base della documentazione presentata e degli eventuali ulteriori accertamenti che si ritengano necessari, il Direttore provinciale dei lavori pubblici determina l' ammontare del contributo e lo concede in via definitiva; dispone inoltre il pagamento dei ratei maturati a favore del beneficiario, dandone comunicazione agli interessati, ed emette il ruolo di spesa fissa.
Art. 47
 
Gli alloggi per i quali siano stati concessi i benefici previsti dal Titolo III della presente legge e dalla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, devono essere occupati dai beneficiari per non meno di un decennio dalla data del provvedimento di concessione definitiva del contributo. Per il medesimo periodo è fatto divieto di locare e di vendere l' alloggio.
Tuttavia, per comprovati motivi, l' Assessore ai lavori pubblici può dispensare il beneficiario del contributo dallo obbligo di occupare l' alloggio, come pure può autorizzarne la locazione o la vendita prima della scadenza del decennio, a favore di soggetti non esclusi dai benefici a norma dell' art. 42 della presente legge.
In difetto dell' autorizzazione prevista dal precedente comma, la mancata occupazione dell' alloggio e la locazione o la vendita determinano la decadenza dal contributo.
La decadenza è dichiarata con provvedimento del Direttore provinciale dei lavori pubblici ed importa l' obbligo, per il beneficiario, di restituire sia i contributi direttamente corrispostigli che quelli già versati dall' Amministrazione regionale all' Istituto mutuante.
La stessa decadenza e con gli stessi effetti viene dichiarata in caso di vendita delle quote di partecipazione ad una società cooperativa edilizia prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità dell' alloggio assegnato al socio alienante.
Art. 48
 
All' adeguamento dei limiti di reddito di cui alla lettera d) dell' art. 42 si provvede mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.
Analogamente il Presidente della Giunta regionale può inoltre, in relazione al variare dei tassi d' interesse e del costo delle costruzioni edilizie, provvedere all' adeguamento dei limiti di somma di cui agli articoli 31, ultimo comma, e 39, sesto comma, nonché delle unità di contributo di cui agli articoli 32, 33 e 39, terzo e quarto comma.
Art. 49
 
L' Assessorato dei lavori pubblici comunicherà annualmente al Consiglio regionale l' elenco dei destinatari dei contributi previsti dagli articoli 16, 31, 33 e 39 della presente legge.
CAPO IV
 Disposizioni transitorie per l' edilizia
agevolata in accoglimento di domande
presentate ai sensi della legge regionale
29 dicembre 1967, n. 27
Art. 50
 
Le norme della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alle domande di contributo presentate successivamente al 10 gennaio 1974.
All' esame istruttorio ed alla determinazione dell' importo del contributo per le domande presentate fino a tutto il 10 gennaio 1974 e tuttora non accolte in via provvisoria, ai sensi dell' art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si procede, in via transitoria, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 27, con preferenza, nell' ordine, rispettivamente per quelle che si riferiscono a costruzioni localizzate nell' ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, per quelle presentate da società cooperative - sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui all' art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci - e da emigranti ai sensi della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24.
Art. 51
 
Ai fini di cui al precedente articolo, le attribuzioni dell' Assessore ai lavori pubblici e della Commissione di cui all' art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, sono assunte dal Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, il quale, ove ricorrano i presupposti di legge, concede il contributo nella misura massima prevista dal quarto e dal sesto comma dell' art. 2 della legge regionale n. 27 medesima, ove non sia già stata stabilita dalla suddetta commissione una misura diversa.
Art. 52
 
Sono abrogate le norme della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, che siano incompatibili con quelle del presente Titolo.
Art. 53
 
I provvedimenti che il Direttore provinciale dei lavori pubblici adotta nell' esercizio delle attribuzioni previste dal presente Titolo sono definitivi.
Norme finanziarie
 
Art. 54
 
Per gli scopi previsti dall' art. 10 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 791 con la denominazione: << Contributo per la costituzione, l' attività e l' esercizio delle funzioni affidati al Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari >> e con lo stanziamento di Lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di Lire 60 milioni autorizzata dal surrichiamato art. 10 per l' esercizio 1974 fa carico al precitato capitolo 791 e l' onere di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 55
 
Per le finalità di cui all' art. 2, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite d' impegno di Lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5356 con la denominazione: << Contributi annui costanti trentacinquennali agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione, sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare >> e con lo stanziamento di Lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 300 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5356 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 56
 
Per le finalità di cui all' art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1974, il limite d' impegno di Lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5357 con la denominazione: << Contributi annui costanti trentacinquennali alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all' art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di Lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 300 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5357 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 57
 
Per le finalità di cui all' art. 16 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5358 con la denominazione: << Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' art. 5 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >> e con lo stanziamento di Lire 400 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 400 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5358 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1998 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 58
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l' art. 13, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5359 con la denominazione: << Contributi trentacinquennali, integrativi di quelli già concessi ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto >> e con lo stanziamento di Lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 150 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5359 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 59
 
In relazione alla spesa autorizzata con l' art. 15 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dallo art. 12, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa complessiva di Lire 7.588,9 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' art. 67, lettere b), c), d) ed e) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precisamente:
a) Lire 4.960,93 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
b) Lire 1.089,14 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
c) Lire 1.029,90 milioni per gli interventi di cui all' art. 6 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
d) Lire 508,93 milioni per gli interventi di cui all' art. 11, secondo comma, della presente legge.

Art. 60
 
In relazione alla comunicazione di assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell' art. 67, lettere b), c), d) ed e), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 7 e 12 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo autorizzati dall' art. 59 della presente legge.
Art. 61
 
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 285 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 285 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5360 con la denominazione: << Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni da parte di società cooperative edilizie e di persone singole anche se associate oppure contributi ventennali costanti commisurati per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni >> e con lo stanziamento di Lire 285 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 285 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5360 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 62
 
Per le finalità di cui agli artt. 38 e 39 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5361 con la denominazione: << Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro congiunti, non legalmente separati, per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni, nonché per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali di loro proprietà >> e con lo stanziamento di Lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Il limite d' impegno di Lire 100 milioni, autorizzato con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 5361, e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 63
 
Per la copertura contributiva delle domande di cui all' art. 50, secondo comma, della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 650,5 milioni.
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di Lire 650,5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
L' onere di Lire 650,5 milioni, relativo all' annualità dell' esercizio 1974, fa carico al capitolo 5353 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato a Lire 1.450,5 milioni mediante:
a) prelevamento di Lire 155 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio dell' esercizio 1974);
b) storno di Lire 320 milioni dal capitolo 7806 al capitolo 5353 del bilancio corrente;
c) utilizzazione del limite d' impegno di Lire 175,5 milioni dello stanziamento di cui all' art. 64 della presente legge.

L' onere di Lire 650,5 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.
Art. 64
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 423 con la denominazione << Acquisizione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' art. 1 quater del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13 >> e con lo stanziamento di Lire 175,5 milioni.
Art. 65
 
Per effetto di quanto disposto dall' art. 12, primo comma, della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 30 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' importo di Lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Fondi statali - Sezione III - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 7808 con la denominazione: << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o di altri enti pubblici della regione, per la costruzione, l' acquisizione, l' ampliamento e l' arredamento di edifici destinati o da destinare a case albergo per lavoratori >> e con lo stanziamento di Lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7805 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene ridotto da Lire 67,39 milioni a Lire 37,39 milioni.
L' onere di Lire 30 milioni relativo all' annualità autorizzata con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 7808 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 66
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 35 della presente legge è autorizzata nell' esercizio finanziario 1974 la spesa di Lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5362 con la denominazione: << Contributi una tantum sugli interessi di preammortamento relativi ai mutui contratti per la costruzione di alloggi da parte di società cooperative edilizie e di persone singole, anche se associate >> e con lo stanziamento di Lire 50 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 67
 
Per la concessione della garanzia integrativa di cui allo art. 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5254 << per memoria >> con la seguente denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie integrative sui mutui contratti per interventi nell' edilizia abitativa sovvenzionata, convenzionata e agevolata >>.
Art. 68
 
Per effetto di quanto disposto dall' art. 12, primo comma, della presente legge circa la modifica della lettera d) dell' art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, lo stanziamento del capitolo 7804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene elevato da Lire 28,53 milioni a Lire 65,92 milioni mediante storno dell' importo di Lire 37,39 milioni dal capitolo 7805 dello stesso stato di previsione della spesa, che viene conseguentemente soppresso.