TITOLO I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI
Art. 1
In conformità all' ordinamento legislativo regionale, alle previsioni del piano urbanistico ed a quelle di un piano pluriennale di spesa, la Regione Friuli - Venezia Giulia favorisce lo sviluppo dell' edilizia residenziale mediante interventi in attuazione di un piano regionale per l' edilizia residenziale.
Il piano regionale concerne l' impiego di tutti i finanziamenti disponibili, di provenienza sia statale che regionale, secondo i contenuti di cui all' articolo seguente.
Art. 2
Il piano indica il fabbisogno per un decennio e stabilisce le priorità degli interventi in concomitanza col piano pluriennale di spesa, anche in rapporto all' impiego unitario dei fondi disponibili secondo quantificazioni localizzate nell' ambito delle singole zone socio - economiche.
Il fabbisogno attiene all' acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, alla determinazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con i relativi servizi sociali e le altre opere di urbanizzazione secondaria, nonché alla definizione delle contribuzioni all' edilizia convenzionata ed agevolata con particolare riguardo alla cooperazione.
Art. 3
Il piano decennale di cui al precedente articolo 1 - scaglionato in scadenze annuali - viene formulato dall' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio d' intesa con l' Assessorato regionale dei lavori pubblici e l' Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione.
Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, la quale lo comunica successivamente al Consiglio.
La Giunta regionale, inoltre, presenta periodiche relazioni al Consiglio al fine di consentire allo stesso la valutazione dello stato di formazione e di attuazione del piano.
È rimesso all' Assessorato regionale dei lavori pubblici il compito di rendere operative le direttive previste dal piano.
A tale fine, l' Assessore regionale ai lavori pubblici procede alla concessione dei contributi per programmi d' intervento.
Art. 4
Gli interventi regionali a favore di opere pubbliche, anche nelle materie diverse dall' edilizia residenziale, devono uniformarsi alle scelte ubicazionali indicate dal piano.
In attesa dell' approvazione del piano, la Regione dispone dei fondi destinati all' edilizia abitativa per l' anno 1974 in conformità ad un programma - stralcio formulato dall' Assessorato dei lavori pubblici, d' intesa con l' Assessorato della pianificazione e bilancio e l' Assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, approvato dalla Giunta regionale e comunicato al Consiglio.
Art. 5
Per l' attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione si avvale, ai sensi delle norme legislative in materia ed in conformità alle risultanze del piano, degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e del loro Consorzio regionale, delle cooperative edilizie previste dal
secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro consorzi, nonché, per i fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa dei predetti enti, di imprese a partecipazione pubblica, attraverso apposite convenzioni.
Per gli interventi di edilizia convenzionata, la Regione si avvale, oltre che degli enti di cui al primo comma del presente articolo, dell' Ente Nazionale per Lavoratori Rimpatriati e Profughi, delle cooperative edilizie e loro consorzi, e di imprese private singole o collegate.
Art. 6
I mutui contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di alloggi su aree concesse con diritto di superficie, fruenti di contributi previsti dalla presente legge, sono garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
Analoghe forme di garanzia si applicano ai mutui contratti per gli interventi di edilizia convenzionata su aree concesse con diritto di superficie.
La concessione della garanzia è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
Norme finanziarie
Art. 54
Per gli scopi previsti dall' art. 10 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 791 con la denominazione: << Contributo per la costituzione, l' attività e l' esercizio delle funzioni affidati al Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari >> e con lo stanziamento di Lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di Lire 60 milioni autorizzata dal surrichiamato art. 10 per l' esercizio 1974 fa carico al precitato capitolo 791 e l' onere di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 55
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5356 con la denominazione: << Contributi annui costanti trentacinquennali agli Istituti Autonomi Case Popolari della regione, sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare >> e con lo stanziamento di Lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 300 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5356 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 56
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5357 con la denominazione: << Contributi annui costanti trentacinquennali alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui all'
art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e successive modificazioni >> e con lo stanziamento di Lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 300 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5357 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 57
Per le finalità di cui all' art. 16 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5358 con la denominazione: << Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' art. 5 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell'
art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'
art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >> e con lo stanziamento di Lire 400 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 400 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5358 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1998 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 58
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l' art. 13, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5359 con la denominazione: << Contributi trentacinquennali, integrativi di quelli già concessi ai sensi dell'
art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e degli articoli 1 e 2 della
legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto >> e con lo stanziamento di Lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 150 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5359 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 59
In relazione alla spesa autorizzata con l'
art. 15 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dallo art. 12, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa complessiva di Lire 7.588,9 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell' art. 67, lettere b), c), d) ed e) della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precisamente:
a) Lire 4.960,93 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
b) Lire 1.089,14 milioni per gli interventi di cui all' art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
c) Lire 1.029,90 milioni per gli interventi di cui all' art. 6 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;
d) Lire 508,93 milioni per gli interventi di cui all' art. 11, secondo comma, della presente legge.
Art. 60
In relazione alla comunicazione di assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell' art. 67, lettere b), c), d) ed e), della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 7 e 12 della
legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo autorizzati dall' art. 59 della presente legge.
Art. 61
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 285 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 285 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5360 con la denominazione: << Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni da parte di società cooperative edilizie e di persone singole anche se associate oppure contributi ventennali costanti commisurati per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni >> e con lo stanziamento di Lire 285 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di Lire 285 milioni corrispondente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato capitolo 5360 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 62
Per le finalità di cui agli artt. 38 e 39 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5361 con la denominazione: << Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro congiunti, non legalmente separati, per la costruzione e l' acquisto di nuove abitazioni, nonché per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali di loro proprietà >> e con lo stanziamento di Lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Il limite d' impegno di Lire 100 milioni, autorizzato con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 5361, e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 63
Per la copertura contributiva delle domande di cui all' art. 50, secondo comma, della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 650,5 milioni.
Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di Lire 650,5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
L' onere di Lire 650,5 milioni, relativo all' annualità dell' esercizio 1974, fa carico al capitolo 5353 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato a Lire 1.450,5 milioni mediante:
a) prelevamento di Lire 155 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio dell' esercizio 1974);
b) storno di Lire 320 milioni dal capitolo 7806 al capitolo 5353 del bilancio corrente;
c) utilizzazione del limite d' impegno di Lire 175,5 milioni dello stanziamento di cui all' art. 64 della presente legge.
L' onere di Lire 650,5 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.
Art. 65
Per effetto di quanto disposto dall' art. 12, primo comma, della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di Lire 30 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' importo di Lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Fondi statali - Sezione III - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 7808 con la denominazione: << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o di altri enti pubblici della regione, per la costruzione, l' acquisizione, l' ampliamento e l' arredamento di edifici destinati o da destinare a case albergo per lavoratori >> e con lo stanziamento di Lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7805 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene ridotto da Lire 67,39 milioni a Lire 37,39 milioni.
L' onere di Lire 30 milioni relativo all' annualità autorizzata con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 7808 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 66
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 35 della presente legge è autorizzata nell' esercizio finanziario 1974 la spesa di Lire 50 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5362 con la denominazione: << Contributi una tantum sugli interessi di preammortamento relativi ai mutui contratti per la costruzione di alloggi da parte di società cooperative edilizie e di persone singole, anche se associate >> e con lo stanziamento di Lire 50 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 67
Per la concessione della garanzia integrativa di cui allo art. 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5254 << per memoria >> con la seguente denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie integrative sui mutui contratti per interventi nell' edilizia abitativa sovvenzionata, convenzionata e agevolata >>.
Art. 68
Per effetto di quanto disposto dall' art. 12, primo comma, della presente legge circa la modifica della
lettera d) dell' art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, lo stanziamento del capitolo 7804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 viene elevato da Lire 28,53 milioni a Lire 65,92 milioni mediante storno dell' importo di Lire 37,39 milioni dal capitolo 7805 dello stesso stato di previsione della spesa, che viene conseguentemente soppresso.