LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1974, n. 43

Concessione di un assegno straordinario al personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1974
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1974
2Articolo abrogato da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975 a decorrere dalla data di inquadramento del personale menzionato al citato articolo 121.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 121, sesto comma, L. R. 48/1975
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.