LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1974, n. 41

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, concernente << Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali >> e contributi per la promozione delle attività economiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1974
Materia:
220.01 - Industria

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
CAPO I
 Modifiche e rifinanziamento della legge regionale
16 gennaio 1973, n. 3
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 3
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
La predetta spesa di lire 50 milioni fa carico per l' esercizio 1974 al capitolo 2054 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato a lire 100 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 50 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e quella di pari importo autorizzata per l' esercizio 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.
CAPO II
 Contributi per la promozione delle attività economiche
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli - Venezia Giulia, in ciò avvalendosi in particolare delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5
 
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio corredate dei programmi di attività e dei relativi preventivi sommari di spesa.
I contributi sono concessi annualmente con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale che determina l' ammontare dei singoli contributi.
È fatto obbligo agli Enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi regionali entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
Art. 6
 
Per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.
Per le finalità di cui al secondo comma dell' articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1974 e di lire 20 milioni per l' esercizio 1975.
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 sono istituiti, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7, i seguenti capitoli:
- alla Categoria III il capitolo 2031 con la denominazione:
<< Spese dirette per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
- alla Categoria IV il capitolo 2055 con la denominazione:
<< Contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento a favore di comitati ed altri organismi che si propongono come fine principale la promozione delle attività economiche nella regione >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede per lire 30 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso) e per lire 20 milioni mediante storno dello stesso importo dal capitolo 121 dello stato di previsione medesimo.
Le predette spese di lire 40 milioni e di lire 10 milioni, autorizzate con il precedente articolo 6, fanno carico, per l' esercizio finanziario 1974, rispettivamente ai capitoli 2055 e 2031 e quelle rispettivamente di lire 40 milioni e 20 milioni previste per l' esercizio finanziario 1975 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detto esercizio, facendo fronte al maggior onere di lire 10 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, fino all' esercizio 1974.