LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1974, n. 40

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell' ERSA.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1974
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Dopo l' articolo 43 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, sono inseriti i seguenti:
<< Art. 43 bis
 
Il personale dell' ERSA, inquadrato nei ruoli organici dell' Ente ai sensi degli articoli 29 e seguenti della presente legge, che alla data di assunzione abbia già compiuto il 50 anno di età, può optare tra il trattamento di previdenza di cui all' articolo 28 e l' assicurazione generale obbligatoria gestita dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( INPS ), alla quale sia stato iscritto prima dell' assunzione da parte dell' Ente.
Art. 43 ter
 
Il diritto di opzione può essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del provvedimento di inquadramento, se successiva. >>

Art. 2
 
Fra il personale avente titolo all' inquadramento, di cui all' articolo 30, primo comma, della legge 4 maggio 1973, n. 40, s' intende compreso anche quello che, regolarmente assunto con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa, non abbia potuto per qualsivoglia motivo presentarsi in servizio prima di tale data, purché la presentazione sia avvenuta entro il termine previsto dall' articolo 32, primo comma, della legge stessa.
Per il personale di cui al precedente comma, l' inquadramento è disposto con effetto dalla data della presentazione, in base alla valutazione del servizio posteriormente prestato ed in base all' esito dell' esame - colloquio.
Art. 3
 
Il richiamo alla deliberazione del comitato esecutivo dell' ERSA, ai fini dell' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all' eventuale classe di stipendio superiore, di cui all' articolo 33, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, deve intendersi riferito anche alle modificazioni ed integrazioni apportate alla stessa con la deliberazione consiliare dell' ERSA n. 45/1973 del 25 maggio 1973.
Art. 4
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' articolo 39, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, nel trattamento economico s' intende compresa l' indennità per l' esercizio di funzioni superiori eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore della sopracitata legge regionale.