LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1974, n. 34

Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1974
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 8, primo comma, L. R. 9/1979
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
3Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 13, terzo comma, L. R. 28/1981
4Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO I
 Interventi finanziari per l' elaborazione dei piani di
destinazione e di uso delle aree, nonché dei piani
regolatori dei porti regionali.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 9/1979
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 9/1979
CAPO II
 Contributi all' Ente autonomo del porto di Trieste sui
capitali mutuati per la realizzazione ed il completamento
di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili,
destinati al potenziamento dello scalo.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 44/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 44/1982
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, terzo comma, L. R. 28/1981
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, terzo comma, L. R. 28/1981
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, terzo comma, L. R. 28/1981
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, terzo comma, L. R. 28/1981
CAPO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.