Il Comitato, composto dai membri previsti dall'
art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966 n. 2, viene così integrato:
i) dal direttore regionale dell' Assessorato dell' industria e del commercio o dal suo sostituto;
l) dal capo del compartimento doganale;
m) dal direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;
n) dall' ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste;
o) dai rappresentanti dei comuni nel cui territorio sono localizzati i porti della regione;
p) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;
q) dai presidenti dell' ente zona industriale di Trieste, del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno;
r) da un rappresentante degli spedizionieri;
s) da un rappresentante degli agenti marittimi;
t) da un rappresentante degli industriali;
u) da un rappresentante dei commercianti;
v) dal direttore del servizio regionale dei trasporti e dei traffici.
In caso di assenza o di impedimento dell' Assessore all' industria ed al commercio, assume la presidenza del Comitato il direttore regionale dell' Assessorato o il suo sostituto.