LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1974, n. 34

Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2 e successive modificazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1974
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 Interventi finanziari per l' elaborazione dei piani di
destinazione e di uso delle aree, nonché dei piani
regolatori dei porti regionali.
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere in proprio, ovvero ad anticipare agli enti istituzionalmente competenti, le spese necessarie per l' elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonché dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle indicazioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica, tradotte nel programma regionale dei porti che verrà approvato dalla Giunta regionale.
Art. 2
 
L' Assessore alla pianificazione ed al bilancio, d' intesa con l' Assessore all' industria ed al commercio e su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede con proprio decreto all' anticipo della spesa o, secondo i casi, all' affidamento dell' incarico di redigere i piani di cui all' articolo precedente a singoli professionisti o a studi tecnicamente attrezzati, curando i relativi adempimenti sino all' approvazione degli elaborati esecutivi.
CAPO II
 Contributi all' Ente autonomo del porto di Trieste sui
capitali mutuati per la realizzazione ed il completamento
di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili,
destinati al potenziamento dello scalo.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del porto di Trieste contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20 e nella misura massima del 7% del capitale finanziario mutuato, per la realizzazione di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dello scalo.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a garantire, mediante fidejussione, l' adempimento dell' obbligazione del mutuatario per il capitale, gli interessi e le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti dell' ente mutuante.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere garanzia sussidiaria per i mutui contratti dall' Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi ed entro i limiti dell' art. 3 del DPR 13 marzo 1974.
La garanzia viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Art. 5
 
La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

La Giunta regionale delibera sull' ammontare del contributo, alla cui concessione provvede l' Assessore all' industria ed al commercio con proprio decreto.
Per tutta la durata del mutuo il contributo è versato direttamente all' istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento e delle scadenze dal medesimo fissate.
CAPO III
Art. 6
 
Il << Comitato regionale per l' armamento >>, istituito con legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, muta la propria denominazione in << Comitato regionale dei porti e dei traffici marittimi >>.
Art. 7
 
L' art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, viene così sostituito:
<< Art. 2
 
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) sul programma regionale dei porti, nonché sui piani regolatori e sui programmi di sviluppo dei porti regionali;
b) sulle iniziative e sugli interventi idonei ad incrementare i traffici che ad essi fanno capo, con particolare riguardo ai problemi delle linee marittime, dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture di collegamento;
c) sui provvedimenti legislativi o amministrativi dello Stato e della Regione che riguardino, direttamente o indirettamente, l' economia portuale e marinara del Friuli - Venezia Giulia;
d) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal suo presidente. >>


Art. 8
 
Il Comitato, composto dai membri previsti dall' art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966 n. 2, viene così integrato:
i) dal direttore regionale dell' Assessorato dell' industria e del commercio o dal suo sostituto;
l) dal capo del compartimento doganale;
m) dal direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;
n) dall' ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste;
o) dai rappresentanti dei comuni nel cui territorio sono localizzati i porti della regione;
p) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;
q) dai presidenti dell' ente zona industriale di Trieste, del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno;
r) da un rappresentante degli spedizionieri;
s) da un rappresentante degli agenti marittimi;
t) da un rappresentante degli industriali;
u) da un rappresentante dei commercianti;
v) dal direttore del servizio regionale dei trasporti e dei traffici.

In caso di assenza o di impedimento dell' Assessore all' industria ed al commercio, assume la presidenza del Comitato il direttore regionale dell' Assessorato o il suo sostituto.
Art. 9
 
Nell' art. 3, lett. d), della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, vengono soppresse le parole: << dell' armamento >>.
Il secondo comma dell' art. 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:
<< I componenti non di diritto vengono designati dalle rispettive organizzazioni o categorie >>.

CAPO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 10
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, la spesa di lire 150 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 6903 con la denominazione: << Spese per l' elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonché dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle previsioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubriche n. 7 e n. 12, rispettivamente, per 100 milioni e 50 milioni, dell' elenco 5, allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 6903 e quello di pari importo autorizzato per l' esercizio finanziario 1975 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.
Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della presente legge, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1994 e nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6621 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dello scalo >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 500 milioni relativo all' annualità dell' esercizio 1974 fa carico al capitolo 6621 e quello conseguente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione del limite di impegno di lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1975, con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 37, fino all' esercizio 1974.
Art. 12
 
Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 vengono istituiti rispettivamente << per memoria >> - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII, i seguenti capitoli:
- Capitolo 6059 con la denominazione: << Oneri derivanti dall' eventuale garanzia concessa sui mutui contratti dall' Ente autonomo del porto di Trieste, per la realizzazione delle opere previste dall' articolo 3 >> (Spesa obbligatoria). - Capitolo 6060 con la denominazione: << Oneri derivanti dall' eventuale garanzia concessa sui mutui contratti dall' Ente autonomo del porto di Trieste ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 del DPR 13 marzo 1974 >> (Spesa obbligatoria).

I predetti capitoli vengono inclusi nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974.