<< Le domande di sovvenzione per manifestazioni sportive o ricreative di interesse nazionale o internazionale, che non sia stato possibile programmare entro il termine di cui all' art. 3 della presente legge, possono essere presentate posteriormente a tale data.
In sede di piano annuale di ripartizione del fondo stanziato per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, sentita la Commissione consultiva regionale per lo sport e la ricreazione, è autorizzata a destinare una quota di tale fondo per le sovvenzioni di cui al precedente comma.
A seguito dell' approvazione del piano di riparto o delle singole assegnazioni, il Presidente o l' Assessore delegato stabilisce e comunica al richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentata la documentazione a corredo della domanda. Tale termine non potrà essere prorogato.
È fatto obbligo al beneficiario di presentare, allo scadere dell' esercizio finanziario in cui è stata svolta l' attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale - dal quale risulti la specifica destinazione data al contributo regionale.
Per i Comuni e gli Enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un' apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo. >>