LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 22

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente << Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive >>, come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26, e dalla legge regionale 21 novembre 1972, n. 51.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1974
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 
Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Per le medesime finalità, è altresì autorizzata la concessione a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali nonché istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, di contributi una volta tanto in misura non superiore all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 20 milioni. >>

Tra il terzo ed il quarto comma dello stesso articolo 1 inserire il seguente comma:
<< Gli interventi di cui ai commi precedenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione ed il completamento delle opere già finanziate o ammesse a contributo. >>

Art. 2
 
Il terzo e quarto comma dell' art. 9 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, sono sostituiti dal seguente:
<< All' erogazione dei contributi si provvede in base a fattura dalla quale risulti che l' attrezzatura o l' equipaggiamento ammessi a contributo regionale sono stati acquistati e che ne è stato pagato il relativo prezzo. >>

Art. 3
 
Il quarto comma dell' art. 11 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dai seguenti:
<< Le domande di sovvenzione per manifestazioni sportive o ricreative di interesse nazionale o internazionale, che non sia stato possibile programmare entro il termine di cui all' art. 3 della presente legge, possono essere presentate posteriormente a tale data.
In sede di piano annuale di ripartizione del fondo stanziato per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato alle attività ricreative e sportive, sentita la Commissione consultiva regionale per lo sport e la ricreazione, è autorizzata a destinare una quota di tale fondo per le sovvenzioni di cui al precedente comma.
A seguito dell' approvazione del piano di riparto o delle singole assegnazioni, il Presidente o l' Assessore delegato stabilisce e comunica al richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentata la documentazione a corredo della domanda. Tale termine non potrà essere prorogato.
È fatto obbligo al beneficiario di presentare, allo scadere dell' esercizio finanziario in cui è stata svolta l' attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo - munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale - dal quale risulti la specifica destinazione data al contributo regionale.
Per i Comuni e gli Enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un' apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo. >>

Art. 4
 
In deroga al disposto dell' art. 3, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, le domande di concessione dei benefici di cui alla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni possono essere presentate, per l' esercizio finanziario 1974, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, modificato dall' art. 1 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, e dall' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1972, n. 26, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell' importo di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1974, fa carico al capitolo 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 750 milioni a lire 850 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 6
 
Per gli scopi previsti dal secondo comma dell' art. 1 e dall' art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, come modificata dall' art. 1 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 51, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Categoria XI - il capitolo 5456 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni e Associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, nonché contributi per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La predetta spesa di lire 200 milioni autorizzata per l' esercizio 1974 con il primo comma del presente articolo fa carico al summenzionato capitolo 5456.
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' art. 10 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, come sostituito dall' art. 2 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 51, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 200 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Categoria IV - il capitolo 1121 con la denominazione: << Sovvenzione e sussidi a favore di associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, sia per l' incoraggiamento ed il sostegno delle attività istituzionali, che per l' organizzazione di corsi e di convegni di formazione e di aggiornamento di tecnici, di dirigenti e di atleti e a favore di Comuni, enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività sportive e ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali e di altre analoghe manifestazioni al fine di incoraggiare e sostenere le loro attività istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La predetta spesa di lire 200 milioni autorizzata per l' esercizio 1974 con il primo comma del presente articolo fa carico al sopraccitato capitolo 1121.