LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8

Modificazioni del I comma dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, concernente << Norme sul personale dell' Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1973
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.02 - Foreste

Articolo unico
 
Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, è sostituito dal seguente:
<< Gli Ispettorati forestali e l' Azienda delle foreste della Regione hanno facoltà di assumere, con contratto di diritto privato e con l' osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati per l' esecuzione in amministrazione diretta di lavori di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, di varie opere di miglioria boschiva, di assestamento, di valorizzazione naturalistica, di difesa fitopatologica, nonché di lavori per la coltivazione dei vivai forestali e per l' utilizzazione in economia dei prodotti del demanio forestale, il personale necessario secondo le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni. >>