LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 1973, n. 54

Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/1973
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
All' art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante, entro il limite massimo del 60% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale. >>

Art. 2
 
L' art. 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, è sostituito, con effetto dal 7 luglio 1973, data di inizio della III legislatura regionale, dal seguente:
<< Art. 2
 
L' indennità di presenza di cui all' art. 19, secondo comma, dello Statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 4,7 volte l' importo previsto dall' art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2. >>

Art. 3
 
Ai gruppi consiliari, per l' esplicazione delle loro funzioni, vengono versati, a carico dei fondi del Consiglio, contributi che, a decorrere dal 7 luglio 1973, data di inizio della III legislatura regionale, potranno essere determinati in misura non superiore ai seguenti importi mensili:
- lire 200.000 per ciascun Gruppo;
- lire 120.000 per ciascun Consigliere iscritto.

Art. 4
 
Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.