LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1973, n. 49

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1973
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980
3Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
CAPO I
 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 31 agosto
1964, n. 1, concernente la composizione della Giunta
regionale e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e
degli Assessorati regionali)
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980
CAPO II
 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968,
n. 22, concernente l' ordinamento degli Uffici del Consiglio
e dell' Amministrazione regionali)
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
CAPO III
 (Disposizioni di coordinamento)
Art. 3
 
Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell' Assessore regionale all' urbanistica o dell' Assessorato regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:
- all' Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);
- all' Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all' Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).

Note:
1Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4
 
Il Comitato urbanistico regionale, di cui all' art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s' intende costituito presso l' Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio ed è presieduto dall' Assessore.
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 42/1974
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 6
 
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell' urbanistica o il Direttore regionale dell' urbanistica, la menzione si intende riferita:
- al Servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;
- al Servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.

Art. 7
 
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s' intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al Direttore regionale della pianificazione e del bilancio.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, L. R. 38/1983
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 14
 
Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, è aumentato di cinque unità; con successiva legge regionale ed in conformità all' impegno assunto con gli articoli 1 e 12 della legge regionale citata, si provvederà alla revisione dell' organico del personale dell' Amministrazione regionale.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.