LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1973, n. 42

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 (Provvedimenti per agevolare la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1973
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
Per la concessione di contributi ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1973 un limite di impegno di lire 400 milioni, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 5708 con la denominazione: << Contributi costanti sui mutui assunti dagli Enti pubblici ospedalieri per il completamento delle sedi ospedaliere >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 400 milioni relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 5708, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Le domande per la concessione dei contributi di cui all' articolo precedente dovranno essere presentate entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.