LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 40

Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia ( ERSA ).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1973
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

PARTE I
 Ordinamento degli Uffici
Art. 1
 
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia ( ERSA ) si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione dalla quale dipendono i seguenti uffici:
1) Servizio strutture fondiarie, progetti e lavori 2) Servizio cooperazione, formazione professionale e assistenza alle aziende 3) Servizio di segreteria amministrativa e finanziaria.

I centri zonali di sviluppo sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione dell' ERSA in riferimento alle zone d' intervento delimitate a norma dell' articolo 3 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15.
Alle dipendenze del direttore dell' Ente è sottoposto il personale dei centri zonali di sviluppo, ai quali sono preposti funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Art. 2
 
La dotazione organica per carriere e per ruoli, compresa quella dei centri zonali di sviluppo, è specificata nella tabella A, allegata alla presente legge.
La tabella B indica l' equiparazione fra le qualifiche dei ruoli dell' Ente e quelle dei ruoli statali.
L' organizzazione interna dei servizi e la loro dotazione organica saranno disciplinate con apposito regolamento interno.
Tale regolamento stabilirà inoltre i procedimenti per l' istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici di livello inferiore a quello di servizio.
Art. 3
 
L' assegnazione del personale ai servizi ed uffici di cui all' articolo 1 della presente legge è disposta dal direttore dell' Ente, eccezion fatta per i capi delle unità medesime, la cui assegnazione è disposta dal Presidente dell' Ente, su proposta del direttore.
Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate previo parere della commissione per il personale di cui al successivo articolo 26.
PARTE II
 Stato giuridico e trattamento economico del personale
TITOLO I
 Norme generali
Art. 4
 
Lo stato giuridico, l' ordinamento delle carriere e il trattamento economico degli impiegati dell' Ente sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto disposto dalla stessa.
Art. 5
 
L' impiegato, all' inizio del periodo di prova, esprime, davanti al Presidente dell' Ente o ad un suo delegato ed alla presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la seguente formula:
<< Prometto di essere fedele alla Repubblica, alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed all' Ente cui appartengo, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e quelle della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell' interesse del servizio e per il pubblico bene >>.

Conseguita la nomina in ruolo, l' impiegato presta giuramento con le modalità indicate nel primo comma e secondo la formula ivi prevista, con la sola sostituzione della parola << Giuro >> alla parola << Prometto >>.
Della promessa solenne e del giuramento è redatto processo verbale.
Il rifiuto di prestare promessa solenne o giuramento comporta la decadenza dall' impiego.
TITOLO II
 Carriere e ruoli
Art. 6
 
Le carriere del personale dell' Ente sono distinte come segue:
- carriera dirigenziale e direttiva
- carriera di concetto
- carriera esecutiva
- carriera ausiliaria

Art. 7
 
La carriera dirigenziale e direttiva comprende le seguenti qualifiche:
- direttore dell' Ente
- direttore di servizio di I classe
- direttore di servizio di II classe
- direttore aggiunto di servizio
- direttore di sezione - consigliere.

Art. 8
 
Il direttore dell' Ente svolge i compiti previsti dal secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15.
Art. 9
 
Il direttore di servizio di I classe è preposto ad un servizio; può essere incaricato di svolgere particolari indagini su uffici inferiori; riferisce all' organo dal quale dipende sull' esito delle indagini affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare ed adotta egli stesso, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il Presidente dell' Ente può conferire ad un direttore di servizio di I classe l' incarico di sostituire il direttore dell' Ente in caso di assenza o impedimento, od altro speciale incarico.
Il direttore di servizio di II classe organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge e dai regolamenti o affidatigli dai superiori; adotta e propone i provvedimenti per ridurre il costo e per migliorare l' efficienza del servizio anche in relazione a nuove esigenze.
Con provvedimento del Presidente dell' Ente il direttore di servizio di II classe può essere temporaneamente destinato anche allo svolgimento di particolari incarichi.
Art. 10
 
Il direttore aggiunto di servizio è preposto alla direzione di un ufficio centrale di livello inferiore a quello di servizio, o a un centro zonale, ovvero coordina più sezioni e può essere preposto alle più importanti.
Art. 11
 
Il direttore di sezione ed i consiglieri provvedono agli affari di competenza e predispongono gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispongono per quelli di esecuzione e svolgono compiti di studio e ricerche secondo le direttive dei superiori; partecipano a comitati e commissioni. I direttori di sezione possono inoltre essere preposti ad una sezione o ad un centro zonale.
Art. 12
 
La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:
- segretario capo
- segretario principale - segretario.

Art. 13
 
Il personale di concetto svolge, anche con l' utilizzazione di macchine, compiti di segreteria e di collaborazione; attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; può fare parte di commissioni o comitati, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale direttivo.
I segretari capi possono inoltre essere preposti ad un settore.
Art. 14
 
La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:
- applicato capo
- applicato principale
- applicato

Art. 15
 
Il personale esecutivo svolge, anche con l' utilizzazione di macchine, compiti di esecuzione e di collaborazione in materia amministrativa, contabile e tecnica non attribuiti alla carriera superiore.
L' applicato capo può inoltre essere preposto ad un reparto.
Art. 16
 
La carriera ausiliaria amministrativa comprende le seguenti qualifiche:
- commesso capo - commesso.

La carriera ausiliaria tecnica comprende le seguenti qualifiche:
- addetto tecnico capo
- addetto tecnico di I classe - addetto tecnico di II classe.

Art. 17
 
Il personale della carriera ausiliaria amministrativa provvede a mantenere l' ordine degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l' accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di custodia ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale della carriera ausiliaria tecnica provvede alla manutenzione ordinaria ed alle piccole riparazioni di beni o di materiali affidati alle sue cure; può essere addetto alla guida di automezzi e svolge, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essergli attribuite.
Limitatamente al personale che, con deliberazione della Commissione del personale di cui al successivo articolo 26, sia abitualmente adibito alla guida di automezzi, sono estesi i compens i previsti dal primo comma dell' articolo 56 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato sub articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 13.
Art. 18
 
Il personale dell' Ente è inquadrato in ruoli amministrativi e tecnici:
Ruoli amministrativi:
a) Carriera direttiva: ruolo amministrativo
b) Carriera di concetto: ruolo amministrativo
c) Carriera esecutiva: ruolo amministrativo
d) Carriera ausiliaria: ruolo amministrativo
Ruoli tecnici:
a) Carriera direttiva: ruolo tecnico agrario e degli ingegneri
b) Carriera di concetto: ruolo dei periti agrari, ruolo dei geometri
c) Carriera esecutiva: ruolo degli assistenti tecnici
d) Carriera ausiliaria: ruolo degli addetti tecnici

TITOLO III
 Accesso alle carriere e svolgimento
Art. 19
 
L' assunzione degli impiegati dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è effettuata mediante pubblico concorso secondo le norme del TU 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 20
 
Apposito regolamento interno disciplinerà i pubblici concorsi per l' accesso nei ruoli dell' Ente e, in particolare, stabilirà i titoli di studio necessari per l' ammissione in ciascuna carriera e ruolo, le materie degli esami scritti e orali, le prove tecniche e attitudinali, le particolari categorie di titoli da valutare nei concorsi per titoli o per titoli ed esami, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie.
Art. 21
 
I bandi di concorso, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati sulla parte speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 22
 
Per lo svolgimento delle carriere si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme vigenti per il personale regionale.
La promozione a direttore di servizio di I classe si consegue a ruolo aperto.
Art. 23
 
Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, connesse a particolari interventi affidati all' Ente dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, e qualora non si possa provvedervi con personale dell' Ente, su conforme parere della Commissione per il personale, può essere assunto personale con contratto a termine di diritto privato, nel numero e per la durata strettamente necessari all' espletamento del servizio cui deve essere adibito.
Il contratto individuale d' assunzione sarà redatto secondo le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Alla spesa per detto personale temporaneo si provvede con i fondi messi a disposizione dall' Amministrazione statale o regionale o dall' Ente committente.
Per i periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico, l' Ente potrà richiedere oppure concedere alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e agli altri enti regionali, in posizione di comando, personale di ruolo appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.
Il numero complessivo dei dipendenti da assumere oppure concedere in posizione di comando ai sensi del precedente comma non potrà essere superiore alle 5 unità.
Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato, ad ogni effetto, a quello prestato presso l' Amministrazione di provenienza, dalla quale il personale comandato continua a dipendere, salvi i rapporti gerarchici e funzionali con gli organi dell' Ente presso cui presta temporaneamente servizio.
Alla spesa del personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l' Ente richiedente. Esso è altresì tenuto a versare all' Amministrazione di provenienza l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Art. 24
 
Il direttore dell' Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea ed abbiano prestato per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato, ovvero abbiano esercitato per un uguale periodo attività professionale con iscrizione nel relativo albo, quando tale iscrizione sia prevista.
Non è previsto alcun limite di età nel caso di candidati che già prestano servizio presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia, ovvero presso la Regione Friuli - Venezia Giulia.
La nomina a direttore può essere eccezionalmente conferita per chiamata nel caso sia andato deserto o abbia avuto esito negativo il pubblico concorso. La scelta deve comunque cadere su persona che sia particolarmente esperta nei problemi dell' agricoltura e dotata di vasta esperienza professionale nel campo di attività dell' Ente.
Il rapporto è risolto in tutti i casi previsti dagli articoli 84 e 85 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO IV
 Rapporti informativi ed organi collegiali
Art. 25
 
Il rapporto informativo per il direttore è compilato dal Presidente, mentre il Consiglio di amministrazione formula il giudizio complessivo.
I rapporti informativi per i direttori di servizio e per i capi degli uffici direttamente dipendenti dal direttore dell' Ente sono compilati dal direttore medesimo, mentre il giudizio complessivo è formulato dal Presidente.
Per il rimanente personale della carriera direttiva e di concetto nonché per i dipendenti della carriera esecutiva ed ausiliaria il rapporto informativo è compilato dal direttore di servizio competente, mentre il giudizio complessivo è formulato dal direttore dell' Ente.
Art. 26
 
Le competenze attribuite dal quinto e sesto comma dell' articolo 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, al Consiglio di amministrazione ed alla commissione di avanzamento spettano ad un' apposita commissione per il personale.
Detta commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica due anni ed è così composta:
- dal Presidente dell' Ente, o da un consigliere da lui delegato, che la presiede
- da tre membri del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio medesimo
- da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell' Ente, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il direttore dell' Ente partecipa a tutte le riunioni della commissione con voto consultivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, senza diritto di voto.
Art. 27
 
La commissione di disciplina è costituita:
- da due membri del Consiglio di amministrazione, designati dallo stesso, di cui uno con funzioni di presidente;
- dal direttore dell' Ente;
- da due rappresentanti del personale dell' Ente, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
I componenti della commissione sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell' Ente e durano in carica tre anni.
I rappresentanti del personale di cui alla lettera c) sono nominati di volta in volta.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.
Per ciascuno dei membri della commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare; quale supplente del direttore dell' Ente viene nominato un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di servizio di I classe.
TITOLO V
 Trattamento economico previdenziale ed assistenziale
Art. 28
 
Al personale dell' Ente spetta il trattamento economico di quiescenza, previdenza ed assistenza riconosciuto ai dipendenti dell' Amministrazione regionale.
L' Ente adotterà nei confronti dei propri dipendenti le altre provvidenze di cui il personale della Regione Friuli - Venezia Giulia beneficia o beneficierà secondo le modalità ed i limiti previsti per detto personale.
TITOLO VI
 Norme transitorie e finali
Art. 29
 
Il dipendente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall' articolo 24 della presente legge, svolge le funzioni di direttore dell' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura, può, a domanda, continuare a svolgere dette funzioni.
Il servizio prestato anteriormente all' entrata in vigore della presente legge è utile a tutti i fini.
Art. 30
 
Il personale assunto a tempo indeterminato, in servizio presso l' Ente alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli organici dell' Ente nella carriera e con la qualifica e la classe di stipendio corrispondenti al parametro in godimento, sempreché abbia svolto lodevole servizio e previo esame - colloquio inteso ad accertare l' idoneità ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuirgli.
Il personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l' accesso alla carriera immediatamente superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere ammesso, su conforme domanda, a sostenere l' esame - colloquio per l' inquadramento nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge mansioni proprie della carriera direttiva e sia in godimento di un parametro non inferiore al 426, può chiedere di essere ammesso a sostenere l' esame - colloquio per l' inquadramento nella qualifica di direttore di servizio di II classe. Il personale che, pur avendo superato l' esame - colloquio, non possa conseguire l' inquadramento nella qualifica di direttore di servizio di II classe per insufficienza di posti, è inquadrato anche in soprannumero nella qualifica di direttore aggiunto di servizio.
La composizione delle commissioni e le modalità dello esame - colloquio sono stabilite da apposito regolamento interno, da emanarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 
Il personale è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato dall' Ente ed eventualmente del titolo di studio nonché, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata nella domanda di inquadramento.
Per esigenze di inquadramento nei ruoli del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.
Art. 32
 
La domanda di inquadramento indirizzata al Presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura deve essere presentata entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di inquadramento del personale che abbia superato favorevolmente l' esame - colloquio è adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed ha effetto dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità di qualifica il servizio prestato presso l' Ente per lo sviluppo della agricoltura con un parametro o coefficiente corrispondente a quelli previsti per la qualifica di inquadramento e valutato per intero.
Ai fini dell' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all' eventuale classe di stipendio superiore si valutano:
a) l' anzianità maturata nel parametro corrispondente a quello di inquadramento;
b) l' anzianità convenzionale attribuita ai sensi della deliberazione del Comitato esecutivo dell' ERSA n. 17/72 del 13 aprile 1972 nella misura eccedente quella necessaria per l' attribuzione del parametro ai sensi della medesima conferito.

Le anzianità di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono valutate soltanto nel caso che non siano state già utilizzate ai fini previsti nel comma medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
 
Il personale che per effetto del primo comma dell' articolo 37 sia collocato nella I, nella II o nella III classe di stipendio della qualifica iniziale della carriera di appartenenza è ammesso alla promozione alla qualifica superiore dopo aver raggiunto un' anzianità complessiva, rispettivamente di 2/ 3, di 1/ 2 e di 1/ 3 di quella prevista nell' articolo 37 della presente legge.
Art. 35
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella carriera di inquadramento il servizio prestato presso l' ERSA è valutato:
a) per intero, se fu prestato in carriera corrispondente a quella di inquadramento;
b) per metà, se fu prestato in carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento;
c) per un quarto, se fu prestato in carriera ulteriormente inferiore a quella di inquadramento.

Art. 36
 
La posizione nel ruolo è determinata: a parità di qualifica e di decorrenza dell' inquadramento, dall' anzianità nella qualifica; a parità di anzianità nella qualifica, dall' anzianità nella carriera; a parità di anzianità nella qualifica e nella carriera, dall' età.
Art. 37
 
Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l' anzianità richiesta per la promozione prevista dallo articolo 15 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotta di un nono;
b) l' anzianità richiesta per le promozioni previste dagli articoli 20 e 26 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché quella richiesta per la promozione prevista dall' articolo 35, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sono ridotte di un sesto;
c) le anzianità richieste per il passaggio alle classi di stipendio previste per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono ridotte di un ottavo.

Art. 38
 
I benefici della riduzione dei termini previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta per il medesimo titolo dallo stesso dipendente.
Art. 39
 
Il personale che venga inquadrato nei ruoli organici dell' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura ai sensi del precedente articolo 30 conserva, nella nuova posizione, gli aumenti periodici di stipendio eventualmente maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge fosse in godimento di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, anche in applicazione del comma precedente, si applica il disposto dell' articolo 1, quinto comma, del DPR 28 dicembre 1970, n. 1079.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale di cui allo articolo 29.
Art. 40
 
Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, se compatibili, le norme transitorie e finali relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale.
Art. 41
 
Le promozioni del personale dell' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura sono effettuate:
a) con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data avevano la anzianità minima per parteciparvi;
b) con riferimento alla data del 30 giugno 1973 e rispettivamente alla data di scadenza di ciascun semestre successivo per coloro che a tale data abbiano l' anzianità per parteciparvi.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite ai sensi del precedente comma sono riportati alle date indicate alle lettere a) e b) del comma medesimo.
Art. 42
 
Per un periodo di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari un impiegato sia temporaneamente destinato, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 31 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dell' articolo 16 del DPR 3 maggio 1957, n. 686, a funzioni superiori dello stesso ruolo e della stessa carriera, e l' esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta a decorrere dall' inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.
Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento dell' indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.
Art. 43
 
Fino a quando al personale della Regione Friuli - Venezia Giulia non sarà esteso il nuovo trattamento economico previsto dal DPR 30 giugno 1972, n. 748, per la carriera direttiva degli impiegati civili dello Stato, al personale dell' ERSA che, ai sensi della presente legge, venga inquadrato nella qualifica di direttore aggiunto di servizio spetta il trattamento economico previsto per il personale regionale con qualifica e classe di stipendio corrispondenti al parametro in godimento all' atto dell' inquadramento; al personale che venga inquadrato nella qualifica di direttore dell' Ente e di direttore di servizio di II classe spetta il trattamento economico previsto per il personale regionale che rivesta, rispettivamente, le qualifiche di direttore regionale e di direttore di servizio di II classe.
TITOLO VII
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio
1967, n. 15, istitutiva dell' ERSA.
Art. 44
 
Nell' articolo 21 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, al secondo comma, dopo la lettera f) va aggiunta la seguente lettera:
<< g) un rappresentante del personale dell' Ente, eletto dai dipendenti. >>

PARTE III
 Norma finanziaria
Art. 45
 
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge farà carico al bilancio dell' Ente.