LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 31

Norme integrative della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, concernente l' istituzione dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
Nel primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, le parole << tutti coloro che presentino domanda >> sono sostituite con le parole << tutti coloro che, avendo l' età per l' esercizio dell' elettorato attivo, presentino domanda >>.
Art. 2
 
All' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Sono inoltre fatte salve le provvidenze disposte per od in occasione di avversità atmosferiche o di calamità naturali, nonché per l' accesso alla proprietà coltivatrice.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, potranno essere sovvenzionate le domande pervenute agli uffici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana entro l' esercizio 1973. >>

Art. 3
 
Il primo paragrafo e la lettera a) del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, è autorizzato a emanare il regolamento per: a) l' elezione delle Commissioni provinciali che dovrà aver luogo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai 2/ 3 dei Commissari da eleggere >>.