LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 30

Provvidenze a favore dei beni silvo - pastorali e per il pronto intervento - Integrazione della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1973
Materia:
210.02 - Foreste
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1977.
Tale maggiore spesa fa carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 20 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 10 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Il maggior onere di lire 10 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
All' articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, dopo le parole << Azienda regionale delle foreste >>, sono inserite le parole << delle Comunità montane >>.
Art. 3
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.
La predetta maggiore spesa fa carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 6162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 490 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 190 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Il maggior onere di lire 190 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.