LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1973, n. 28

Modifica ed integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, modificata dalla legge regionale 6 maggio 1969, n. 7, concernente << Apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/05/1973
Materia:
220.01 - Industria

Articolo unico
 
L' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e sue modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale in zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del piano urbanistico regionale, contributi in capitale nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono.
La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7% di detto costo per spese di progettazione e spese generali e di collaudo.
I mutui ordinari contratti dagli stessi enti e consorzi per far fronte alla spesa per l' acquisto e l' apprestamento di aree destinate ad uso industriale, nonché per finanziare la differenza di spesa non coperta da contributo regionale, per le opere di cui al primo comma, possono essere garantiti dalla Regione. >>