In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:
a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti;
b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;
c) per l' istituzione, l' esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;
d) per la progettazione, la costruzione, la gestione, lo ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei, minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi. >>