LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 marzo 1973, n. 22

Nuovi provvedimenti in materia di trasporti - Modifiche alle leggi regionali 23 aprile 1969, n. 5, 10 aprile 1972, n. 18 e 13 luglio 1972, n. 28.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/04/1973
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, viene così modificato:
<< Art. 1
 
In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:
a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti;
b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;
c) per l' istituzione, l' esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;
d) per la progettazione, la costruzione, la gestione, lo ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei, minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi. >>


CAPO II
 Rifinanziamento e modifiche della legge regionale
13 luglio 1972, n. 28
Art. 2
 
All' articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, dopo il terzo capoverso, viene aggiunto il seguente comma:
<< Il contributo può essere concesso anche quando l' esercente abbia stipulato contratto di locazione di autobus di linea con patto di futura vendita. In tal caso, qualora la vendita non segua nei termini previsti dal contratto, l' esercente è tenuto a rimborsare all' Amministrazione regionale le somme percepite a titolo di contributo. >>

Art. 3
 
Per gli scopi di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.
CAPO III
 Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale
23 aprile 1969, n. 5
Art. 4
 
Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, è aggiunto il seguente inciso: << nonché per iniziative rivolte allo sviluppo di collegamenti aerei di particolare interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificata con l' articolo precedente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.
CAPO IV
 Sovvenzioni all' Ente Autonomo del Porto di Trieste
per attività nel settore dei trasporti
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 a favore dell' Ente Autonomo del Porto di Trieste per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione di iniziative, opere ed infrastrutture nel settore del trasporto pubblico anche ferroviario, nell' ambito delle direttive della programmazione economica e della pianificazione urbanistica.
La sovvenzione è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai trasporti.
CAPO V
 Disposizioni finanziarie
Art. 7
 
In relazione al disposto dell' articolo 1 della presente legge, la denominazione dei seguenti capitoli, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, viene così modificata:
- cap. 1151 << Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti, per incarichi di consulenza, indagine e collaborazione di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti >>;
- cap. 5453 << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, l' esercizio ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri >>;
- cap. 5452 << Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione, l' ammodernamento, la gestione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti >>.

Art. 8
 
La spesa di lire 900 milioni, autorizzata dall' articolo 3 della presente legge fa carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del predetto esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 1.800 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 900 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 900 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5952 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore del Consorzio per l' Aeroporto Giuliano >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 5 della presente legge, fa carico per l' esercizio finanziario 1973 al precitato capitolo 5952, e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5953 con la denominazione: << Sovvenzione allo Ente Autonomo del Porto di Trieste per attività di studio, ricerca e progettazione di iniziative, opere e infrastrutture nel settore dei trasporti >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 6 della presente legge, fa carico al precitato capitolo 5953 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.