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Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1973, n. 10

Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia << Friulia SpA >> e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo << Friulia- Lis SpA >>

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1973
Materia:
170.06 - Società finanziarie

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >>, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2 miliardi.
La stessa Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Friulia - Lis SpA >> fino alla concorrenza dell' importo di lire 600 milioni.
I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 2
 
A seguito della sottoscrizione di azioni della << Friulia - Lis SpA >> prevista dal secondo comma dell' articolo precedente:
a) il bilancio di esercizio di detta società, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall' art. 2435 del codice civile;
b) il Comitato interassessorile, istituito con l' art. 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, integrato con la partecipazione dell' Assessore all' industria e commercio, eserciterà la verifica che l' attività di detta società si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche allo statuto della << Friulia - Lis SpA >> eventualmente occorrenti per rendere possibile quanto previsto al comma precedente.
Art. 3
 
Per gli scopi della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- cap. 6003 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;
- cap. 6004 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Friulia - Lis SpA >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

Alla spesa complessiva di lire 2.600 milioni, prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1971 con l' art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 59.