LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 1973, n. 25

Provvedimenti regionale per l' istruzione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/04/1973
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.02 - Attività culturali
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO I
 Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni del Capo V della
legge regione 2 luglio 1969, n. 11, concernente lo sviluppo
dell' istruzione universitaria, della ricerca scientifica e
dei corsi di speciale interesse regionale.
Art. 1
 
L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali entro il mese di maggio, corredate del piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>

Art. 2
 
L' articolo 17 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
È fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione. >>

Art. 3
 
Per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 1 miliardo.
CAPO II
 Intervento per la realizzazione di una casa dello studente.
Art. 4
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare direttamente, a proprio carico, una casa dello studente in Trieste.
Nell' intervento di cui al comma precedente è incluso ogni onere inerente all' eventuale acquisto dell' area edificabile, alla costruzione dell' edificio, all' installazione degli impianti, all' acquisto e posa in opera delle attrezzature e dell' arredamento necessario, nonché una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% del costo dell' opera.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo I della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5.
Art. 5
 
Per le finalità di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976, la spesa di lire 500 milioni.
CAPO III
 Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge
regionale 7 agosto 1967, n. 18, riguardante assegni di
studio a favore di studenti universitari.
Art. 6
 
Gli articoli da 1 a 15 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, costituiscono il Capo I della stessa legge, con la denominazione: << Interventi diretti a favore di studenti universitari che frequentino corsi in Italia >>.
Art. 7
 
Dopo l' articolo 15 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti Capi:
<< CAPO II
 Interventi diretti a favore di studenti univesitari
frequentino corsi all' estero
Art. 16
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a domanda, assegni di studio a favore di studenti che, appartenendo a famiglie residenti nella regione e aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore ai limiti di cui all' articolo 3 lettera a) della presente legge, frequentino corsi di laurea o di diploma o di specializzazione a livello universitario all' estero.
Art. 17
 
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, verranno determinate, annualmente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, la misura degli assegni e le modalità di erogazione nonché le categorie di specializzazione da tenere in considerazione anche in relazione alle esigenze dello sviluppo economico della Regione.
Gli assegni saranno erogati con decreto dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali.
CAPO III
 Altri interventi regionali per la promozione del diritto
studio a favore degli studenti universitari.
Art. 18
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare sovvenzioni all' Università degli Studi di Trieste, affinché questa le utilizzi a sua diretta cura od avvalendosi dell' Opera universitaria, per le seguenti finalità:
1) sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati di studenti universitari meno abbienti;
2) concessione di sussidi per spese di alloggio a studenti universitari, che non sia stato possibile ammettere in Case dello studente per insufficienza di posti - letto;
3) interventi a favore di mense universitarie;
4) concessione di borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, alle condizioni previste negli annuali bandi di concorso dell' Opera universitaria.

Art. 19
 
La domanda per ottenere le sovvenzioni di cui all' articolo precedente deve essere presentata, corredata del piano d' impiego, all' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali.
È fatto obbligo all' Università di presentare, a titolo di rendiconto, un elenco riepilogativo delle spese effettuate, con i finanziamenti ricevuti, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi.
Art. 20
 
Le sovvenzioni sono disposte, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali. >>

Art. 8
 
Per le finalità di cui al Capo I della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.
Art. 9
 
Per le finalità di cui al Capo II della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall' articolo 7 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 10 milioni.
Art. 10
 
Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, come posto dall' articolo 7 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 170 milioni.
CAPO IV
 Rifinanziamento della legge regionale 1 settembre 1966,
n. 25, concernente provvidenze integrative in materia di
assistenza scolastica.
Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 25, nonché per servizi psico - sociali, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.
CAPO V
 Rifinanziamento e modifica della legge regionale 26 ottobre
1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente provvidenze per l' edilizia scolastica.
Art. 12
 
Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni ed agli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, contributi in conto capitale e contributi sugli interessi per la costruzione, l' ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali. >>

Art. 13
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1973 un ulteriore limite di impegno di lire 120 milioni.
CAPO VI
 Disposizioni finanziarie.
Art. 14
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5156 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell' ambito della regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell' Università, e per l' arredamento e lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 3 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5156 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 15
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5205 con la denominazione: << Finanziamento per la realizzazione di una casa dello studente >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 5 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5205 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 16
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- Capitolo 776 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi in Italia >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni. - Capitolo 777 con la denominazione: << Sovvenzioni all' Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da Case dello studente per insufficienza di posti-letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie >> e con lo stanziamento di lire 170 milioni. - Capitolo 779 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi all' estero >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

La spesa di lire 150 milioni, quella di lire 170 milioni e quella di lire 10 milioni autorizzate per l' esercizio 1973 con gli articoli 8, 10 e 9 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 776, 777 e 779, a favore dei quali si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 330 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 778 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi a Comuni, patronati e casse scolastiche ed altri enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonché per servizi psico - sociali >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 11 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 778 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
Le annualità relative al limite d' impegno di lire 120 milioni autorizzato con l' articolo 13 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2007.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5206 con la denominazione: << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni e altri Enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonché ai Comuni, alle Province, agli Istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 120 milioni conseguente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 5206 e quello di pari importo relativo alle annualità di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 2007 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 19
 
Per effetto di quanto disposto dall' articolo 12 della presente legge, la denominazione del capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 viene modificata come segue: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni ed altri Enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonché ai Comuni, alle Province, agli Istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne >>.
CAPO VII
 Disposizioni finali.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.