CAPO II
Intervento per la realizzazione di una casa dello studente.
Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare direttamente, a proprio carico, una casa dello studente in Trieste.
Nell' intervento di cui al comma precedente è incluso ogni onere inerente all' eventuale acquisto dell' area edificabile, alla costruzione dell' edificio, all' installazione degli impianti, all' acquisto e posa in opera delle attrezzature e dell' arredamento necessario, nonché una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% del costo dell' opera.
Art. 5
Per le finalità di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976, la spesa di lire 500 milioni.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie.
Art. 14
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5156 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell' ambito della regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche dell' Università, e per l' arredamento e lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 3 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5156 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 15
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5205 con la denominazione: << Finanziamento per la realizzazione di una casa dello studente >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 5 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 5205 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 16
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- Capitolo 776 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi in Italia >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni. - Capitolo 777 con la denominazione: << Sovvenzioni all' Università degli studi di Trieste per la sistemazione in stanze od alloggi ammobiliati degli studenti universitari meno abbienti, sussidi per spese di alloggio a studenti universitari esclusi da Case dello studente per insufficienza di posti-letto, borse di studio per posti gratuiti in Case dello studente, nonché interventi a favore di mense universitarie >> e con lo stanziamento di lire 170 milioni. - Capitolo 779 con la denominazione: << Fondo per l' assistenza scolastica agli studenti universitari che frequentino corsi all' estero >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
La spesa di lire 150 milioni, quella di lire 170 milioni e quella di lire 10 milioni autorizzate per l' esercizio 1973 con gli articoli 8, 10 e 9 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 776, 777 e 779, a favore dei quali si provvede mediante prelevamento dell' importo complessivo di lire 330 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 778 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi a Comuni, patronati e casse scolastiche ed altri enti per la gestione di mense e refezioni scolastiche, di doposcuola e di case dello studente, nonché per servizi psico - sociali >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 con l' articolo 11 della presente legge, fa carico al sopraccitato capitolo 778 e quella di pari importo prevista per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 18
Le annualità relative al limite d' impegno di lire 120 milioni autorizzato con l' articolo 13 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2007.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5206 con la denominazione: << Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni e altri Enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonché ai Comuni, alle Province, agli Istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne >> e con lo stanziamento di lire 120 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 120 milioni conseguente all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 5206 e quello di pari importo relativo alle annualità di ciascun esercizio finanziario dal 1974 al 2007 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 19
Per effetto di quanto disposto dall' articolo 12 della presente legge, la denominazione del capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 viene modificata come segue: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni ed altri Enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole secondarie superiori, artistiche e di istituti professionali, nonché ai Comuni, alle Province, agli Istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l' ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne >>.