Art. 1
Per il conseguimento di specifici obiettivi di interesse economico e sociale, in armonia con il programma di sviluppo della Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum - in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per l' acquisto di terreni e di fabbricati, per la costruzione, il miglioramento e l' ammodernamento di fabbricati, per l' approvvigionamento di scorte, per l' acquisto e l' installazione di impianti, di macchinari e di attrezzature - alle piccole e medie imprese industriali che provvedano all' esecuzione di piani di riconversione o di trasformazione radicali di stabilimenti che cessano la precedente attività.
L' ammontare delle scorte assoggettabili a contributo non può superare il 20% dell' intero investimento.
Art. 2
Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola e media dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi non superiori a 3 miliardi di lire.
Art. 3
Le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio assieme ai documenti appresso elencati:
1) relazione illustrativa sull' importanza e sulle dimensioni del piano di riconversione o di trasformazione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, sulla aderenza del piano medesimo alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della Regione, sugli effetti occupazionali che è in grado di determinare e su ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l' interesse economico e sociale dell' iniziativa;
2) preventivi sommari di spesa.
Art. 4
Sull' ammissibilità della spesa al contributo e sulla determinazione dell' ammontare del medesimo delibera la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il Comitato tecnico - consultivo di cui all'
art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni.
Il contributo è erogato con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio, non prima dell' avvenuta riconversione o trasformazione dello stabilimento, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente ed alle risultanze dei controlli eseguiti.
Art. 5
Detto contributo non può essere concesso alle imprese cui partecipa la Finanziaria regionale << Friulia SpA >> o nei cui confronti opera la << Friulia - Lis SpA >>.
Art. 6
Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e che non applichino nello stabilimento le leggi sociali.
Non sono altresì ammesse a contributo le imprese che non si impegnino ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti per territorio, accorgimenti contro gli inquinamenti e per la salubrità dell' ambiente circostante.
All' atto della presentazione dell' istanza tendente ad ottenere il contributo, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui alla presente legge.
La dichiarazione infedele comporta la revoca del contributo.
Dopo un anno dalla concessione del contributo a cura dell' Assessorato dell' industria e del commercio sarà effettuata una verifica dell' osservanza degli impegni da parte dell' impresa beneficiata.
Art. 7
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 500 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e di Lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 872 con la denominazione: << Contributi straordinari una tantum sulla spesa sostenuta per l' acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, il miglioramento e l' ammodernamento di fabbricati, per l' approvvigionamento di scorte, per l' acquisto e la installazione di impianti, macchinari ed attrezzature >> e con lo stanziamento di Lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di Lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e di Lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di Lire 500 milioni autorizzata per l' esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 872 e quella di Lire 250 milioni prevista per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.