LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58

Unificazione dei presidi sanitari di base.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/01/1973
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale, in attesa dell' attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, promuove la costituzione in tutto il territorio regionale di Consorzi sanitari aventi lo scopo di avviare l' unificazione dei presidi sanitari di base.
Ciascun Consorzio deve servire una zona con popolazione non inferiore ai 27 mila abitanti o, nelle località montane, non inferiore ai 17 mila abitanti.
Art. 2
 
La costituzione dei Consorzi si effettua nei modi previsti dal TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, dal TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, dal DPR 26 giugno 1965, n. 960, e dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, fra i Comuni interessati e gli enti ospedalieri esistenti nell' area consorziale, per la gestione unificata dei seguenti uffici e servizi sanitari:
1 - ufficio sanitario comunale, servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di cui agli artt. 3 e 33 del predetto testo unico delle leggi sanitarie;
2 - servizio di medicina scolastica comunale di cui al DPR 11 febbraio 1961, n. 264, Titolo III;
3 - dispensario antivenereo comunale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
4 - centri per le malattie sociali di cui all' art. 5 del DPR 11 febbraio 1961, n. 249;
5 - ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale di cui all' art. 2, IV comma, della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132;
6- ogni altro servizio che l' Amministrazione regionale ritenga di affidare ai Consorzi.

Art. 3
 
Ai Consorzi sanitari può inoltre essere affidata la gestione unificata dei seguenti servizi:
1) servizi di assistenza medico - chirurgica ed ostetrica;
2) uffici veterinari comunali e relativi servizi;
3) ogni altro servizio igienico - sanitario o sociale obbligatorio o facoltativo di competenza comunale.

Art. 4
 
Ai Consorzi sanitari possono partecipare anche altri enti pubblici per la gestione in comune di ogni altro servizio sanitario o sociale, purché consorziabile secondo le leggi alle quali gli enti medesimi sono soggetti.
Art. 5
 
I Consorzi sanitari, per l' utilizzazione in comune di servizi, ambulatori, centri o presidi sanitari, possono stipulare convenzioni tra di loro, con altri enti pubblici e con istituti assistenziali.
I Consorzi sanitari possono inoltre stipulare convenzioni con gli istituti mutualistici e previdenziali per l' integrazione dei rispettivi servizi sanitari, il loro coordinamento e l' estensione dell' intervento sanitario preventivo, curativo e riabilitativo.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale può nelle forme di legge delegare ai Consorzi l' esercizio di proprie funzioni sanitarie o avvalersi dei loro uffici.
Art. 7
 
Nell' ambito della propria circoscrizione i Consorzi sanitari collaborano con altri enti, centri ed istituzioni operanti nel settore sanitario e sociale, mantengono il collegamento dei servizi e degli interventi, coordinano i servizi del pronto soccorso sanitario stradale extra ospedaliero.
Art. 8
 
I Consorzi sanitari curano inoltre il coordinamento con le istituzioni sanitarie e gli ambulatori soggetti all' autorizzazione dell' Amministrazione regionale, a norma del DPR 9 agosto 1966, n. 869, e della legge regionale 14 novembre 1967, n. 25, di quelli soggetti all' autorizzazione dei sindaci, in relazione agli artt. 193 del TU delle leggi sanitarie e 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, nonché il coordinamento del servizio farmaceutico e l' organizzazione del servizio di guardia medica festiva e notturna.
Art. 9
 
Per rendere uniforme la struttura dei Consorzi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale predisporrà uno statuto tipo che potrà essere adottato dall' assemblea generale di ciascun Consorzio con le modificazioni ed integrazioni eventualmente necessarie.
Art. 10
 
All' emanazione delle norme regolamentari che si rendessero necessarie per l' esecuzione della presente legge, si provvederà ai sensi degli artt. 46 e 42, lettera b), dello Statuto regionale.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere mediante concessione di contributi nelle spese di primo impianto e di gestione e funzionamento dei Consorzi sanitari.
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' igiene e alla sanità sulla base di programmi di ripartizione dei fondi annualmente disponibili, deliberati dalla Giunta regionale.
È fatto obbligo al Presidente del Consorzio di produrre annualmente all' Assessorato dell' igiene e della sanità una dichiarazione attestante che il contributo è stato impiegato per gli scopi indicati nel decreto di concessione.
Art. 12
 
Per gli interventi previsti dall' art. 11 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni per l' esercizio 1972 e quella complessiva di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 sono istituiti:
- al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 275 con la denominazione: << Contributi nelle spese di primo impianto e di funzionamento dei Consorzi sanitari, nonché in quelle per la gestione unitaria degli uffici, centri e servizi sanitari >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo);
- al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 593 con la denominazione: << Contributi a Consorzi sanitari ed uffici, centri e servizi sanitari per le spese di costruzione e ampliamento od ammodernamento degli edifici, nonché per la dotazione degli impianti e delle attrezzature >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere complessivo di lire 250 milioni, per l' esercizio 1972, fa carico ai sopracitati capitoli 275 e 593 mentre quello complessivo di lire 300 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, per lire 150 milioni in ciascun capitolo.
Alla maggiore spesa di lire 50 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975, si provvederà a fronte della cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata con la legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, fino all' esercizio finanziario 1972.
Lo stanziamento autorizzato per l' esercizio 1972 sul summenzionato capitolo 275, eventualmente non impegnato nello stesso esercizio finanziario, potrà essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1973.