LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1972, n. 55

Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/1972
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 
Le spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e di bonifica montana, anche dopo la dichiarazione di compimento e la loro consegna ai Consorzi, rimangono a carico della Regione nella stessa misura percentuale in cui gravano sulla Regione medesima le spese di esecuzione delle stesse opere.
Art. 2
 
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.