LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 novembre 1972, n. 48

Modifiche all' art. 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente << Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell' istruzione superiore nella Regione >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/1972
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Articolo unico
 
Nell' articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, modificato con l' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Nella spesa ammissibile si intendono compresi l' importo occorrente per l' acquisto o l' asservimento delle aree e degli immobili e una quota non superiore al 7% per spese generali e di collaudo. >>

Nello stesso articolo viene aggiunto il seguente terzo comma:
<< I contributi di cui alle lettere b), c) e d), del precedente primo comma, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro i seguenti limiti:
a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, loro consorzi e ad organismi del Club Alpino Italiano, devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino il 100% della spesa ammissibile;
b) se concessi a privati operatori o ad enti pubblici diversi da quelli di cui alla precedente lettera " a", devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel primo comma. >>