<< I contributi di cui alle lettere b), c) e d), del precedente primo comma, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro i seguenti limiti:
a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, loro consorzi e ad organismi del Club Alpino Italiano, devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino il 100% della spesa ammissibile;
b) se concessi a privati operatori o ad enti pubblici diversi da quelli di cui alla precedente lettera " a", devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel primo comma. >>