LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1972, n. 45

Interventi finanziari in materia urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1972
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi straordinari, in misura non superiore al 90% della spesa occorrente, per:
a) l' acquisizione, anche mediante espropriazione di aree scelte nell' ambito delle previsioni dei piani particolareggiati o degli altri piani d' attuazione ad essi equiparati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive integrazioni e modificazioni; alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e sue successive integrazioni e modificazioni; alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue successive integrazioni e modificazioni; agli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle previsioni richiamate alla lettera a).

Nella spesa occorrente per le opere di urbanizzazione può comprendersi una quota, per spese generali, non superiore al 6% del costo dell' opera medesima. >>

Art. 2
 
L' articolo 2 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate all' Assessorato regionale dell' urbanistica, per il corrente esercizio, entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 1 febbraio di ciascun anno.
Esse debbono essere corredate da una relazione di massima, che illustri l' iniziativa, e del preventivo di spesa approvati dal Consiglio comunale. >>

Art. 3
 
L' articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' urbanistica, sentito l' Assessore ai lavori pubblici, delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo regionale ed approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.
Dopo l' approvazione del piano di ripartizione, l' Assessore all' urbanistica comunica all' Ente richiedente il termine entro il quale deve essere presentata la deliberazione, divenuta efficace, con cui si sia dato formale avvio al procedimento di acquisizione dell' area o sia stato adottato il progetto esecutivo dell' opera. >>

Art. 4
 
L' articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' urbanistica.
All' impegno definitivo della spesa e all' erogazione dei contributi medesimi si provvede:
a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del Comune o del Consorzio, del contratto di acquisto o della ordinanza di deposito dell' indennità di espropriazione o dell' autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;
b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma può anche disporsi l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.
Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29. >>

Art. 5
 
L' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, in misura non eccedente l' 8% della spesa riconosciuta ammissibile, per le finalità di cui all' articolo 1.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' urbanistica, sentito l' Assessore ai lavori pubblici, delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo regionale.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' urbanistica. Alla erogazione dei medesimi si provvede con le modalità indicate nel decreto di concessione. >>

Art. 6
 
Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, sono soppressi.
Art. 7
 
L' articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Le somme ricavate dalla cessione in proprietà o ad altri titoli dei terreni acquisiti con i contributi, di cui agli articoli 1 e 5, dovranno dai Comuni o loro Consorzi essere reimpiegate per nuovi acquisti od indennizzi di espropriazioni di aree o per la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle previsioni richiamate alla lettera a) dell' articolo 1.
L' accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3. >>

Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 15 milioni.
Art. 9
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 90 milioni.
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 700 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 964 con la denominazione: << Contributi straordinari ai Comuni e loro Consorzi per l' acquisizione, anche mediante espropriazione, di aree scelte nell' ambito delle previsioni dei piani particolareggiati o degli altri piani di attuazione ad essi equiparati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alla relativa esecuzione delle opere di urbanizzazione >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni.
La spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 964.
Art. 11
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 417 con la denominazione: << Spese per lo svolgimento - a cura della Regione o di Istituti universitari oppure di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati - di corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni.
La spesa autorizzata dall' articolo 8 della presente legge, per l' esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 417.
Art. 12
 
La spesa di lire 90 milioni autorizzata dall' articolo 9 della presente legge per l' esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento di lire 50 milioni viene elevato a lire 140 milioni.
All' onere complessivo di lire 805 milioni previsto dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari importo dall' avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.