Art. 20
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 873 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 874 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per l' acquisto, il rinnovo e l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del gruppo, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 875 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' acquisto, o il rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale, di trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica, nonché nei casi di ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
All' onere complessivo di lire 300 milioni autorizzato per l' esercizio 1972 si provvede per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale dello stesso esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.
La spesa di lire 300 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico ai precitati capitoli 873, 874 e 875, mentre quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 21
Per le finalità previste dall' art. 19 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 876 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni e Consorzi fra enti locali territoriali sulle spese sostenute per opere ed impianti pubblici infrastrutturali (compresi i mercati all' ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) a servizio di insediamenti industriali ed artigianali, secondo il programma di sviluppo economico e sociale regionale, nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 876, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.