LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 1972, n. 40

Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1972
Materia:
220.02 - Commercio

TITOLO I
 Provvidenze a favore delle imprese del settore della
cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonché
del settore distributivo.
CAPO I
 
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di consumo ed ai loro consorzi, contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:
a) acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali - singoli o consortili - di deposito;
b) acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella stessa misura alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per provvedere all' acquisto e rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa.
Limitatamente alle cooperative di consumo e loro consorzi i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 1972.
Art. 2
 
I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi nella stessa misura ai gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per:
a) acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del gruppo;
b) acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività.

Art. 3
 
Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo.
Alla domanda va unita:
1) una relazione tecnico - finanziaria dell' iniziativa, contenente l' elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile;
2) il certificato d' iscrizione della società al registro regionale delle cooperative, ovvero copia notarile dell' atto costitutivo del gruppo d' acquisto richiedente;
3) la situazione patrimoniale della cooperativa relativa all' ultimo consuntivo approvato;
4) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione della cooperativa che approva l' iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

Art. 4
 
Sull' ammissibilità delle attrezzature al contributo previsto dagli articoli 1 e 2, delibera la Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 14.
Art. 5
 
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio.
Il contributo è erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente - vistata per congruità dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell' Assessorato dell' industria e del commercio attraverso propri funzionari delle carriere direttiva e di concetto.
CAPO II
 
Art. 6
 
Per favorire l' attuazione delle finalità previste dai singoli piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, secondo i principi fissati dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli esercenti attività commerciali contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto o il rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di:
a) fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale;
b) trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica;
c) ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza.

Art. 7
 
Le domande per ottenere il contributo di cui all' articolo precedente devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo.
Alla domanda va unita:
1) una relazione tecnico - finanziaria dell' iniziativa, contenente l' elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa e ogni altra notizia ritenuta utile a dimostrare l' esistenza di almeno una delle condizioni previste dai punti a), b), c) dell' articolo precedente;
2) copia dell' autorizzazione all' esercizio del commercio.

Art. 8
 
Sull' ammissibilità delle attrezzature al contributo previsto dall' art. 6, delibera la Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio.
Art. 9
 
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio.
Il contributo è erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente - vistata per congruità dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell' Assessorato dell' industria e del commercio attraverso propri funzionari delle carriere direttiva e di concetto.
CAPO III
 
Art. 10
 
Il contributo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della presente legge è cumulabile con i benefici in conto interessi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.
TITOLO II
 Norme di integrazione e modifica della legge regionale
5 giugno 1967, n. 9.
Art. 11
 
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, i contributi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, con l' osservanza delle disposizioni di detta legge, in quanto applicabili, alle imprese di spedizione per provvedere:
- alla costruzione, all' acquisto, al completamento ed all' ammodernamento dei locali di deposito, dei magazzini e delle attrezzature fisse e mobili necessarie all' attività di spedizione;
- all' acquisto, all' ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all' attività delle dette imprese.

Art. 12
 
L' articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è integrato come segue:
<< Sono altresì ammessi a contributo i finanziamenti ottenuti per attuare programmi di acquisto, ampliamento o rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili, nonché per la costruzione, l' acquisto, il completamento e l' ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa. >>

Art. 13
 
L' articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
A favore di uno stesso imprenditore non può ammettersi al contributo sugli interessi un importo superiore a lire 100 milioni. Tuttavia, quando il contributo sia richiesto da una società risultante dalla fusione di più imprese commerciali, che si trovino nelle circostanze di cui all' articolo 3, tale limite si intende riferito a ciascuna delle imprese che parteciparono alla fusione, purché non venga superata la misura massima di lire 500 milioni.
L' importo massimo ammissibile al contributo sugli interessi è stabilito in lire 300 milioni a favore delle cooperative, in lire 500 milioni a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti e dei consorzi tra imprese commerciali e in lire 600 milioni a favore dei consorzi di cooperative.
A favore delle imprese di spedizione, dei commercianti all' ingrosso e dei rappresentanti con deposito che effettuino la costruzione o l' attrezzatura dei locali per l' esercizio della attività nelle aree e nelle zone destinate a funzione emporiale o annonaria dagli strumenti urbanistici in vigore, è ammesso a contributo il limite di spesa di lire 500 milioni. >>

Art. 14
 
L' articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono chiamati a far parte del Comitato tecnico consultivo, istituito ai sensi dell' art. 4 delle legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, in luogo dei componenti menzionati in detto articolo 4, secondo comma, lettera g), sette esperti del settore distributivo, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque nominativi, di cui almeno uno competente nel settore della cooperazione ed uno in quello della distribuzione al dettaglio. >>

TITOLO III
 Norme di modifica della LR 27 novembre 1967, n. 26.
Art. 15
 
Il titolo del capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:
 << Programmi per l' impianto e l' allestimento di
comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla
produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone
di servizio per operazioni doganali. >>

Art. 16
 
L' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:
<< Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine. >>

Art. 17
 
L' articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:
<< Art. 11
 
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria ed al commercio, sentito il parere dell' Assessorato dell' urbanistica. >>

Art. 18
 
L' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è così sostituito:
<< Nella spesa ammissibile s' intendono compresi l' importo occorrente per l' acquisto o per l' asservimento delle aree e degli immobili ed una quota non superiore al 7 per cento per spese generali e di collaudo. >>

TITOLO IV
 Norme di modifica della legge regionale
19 agosto 1969, n. 31.
Art. 19
 
L' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a Comuni e Consorzi tra enti locali territoriali, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 6 per cento della spesa sostenuta per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali ed artigianali nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici, comunali o comprensoriali, purché tali insediamenti siano in armonia con le direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione riguardo ai settori d' intervento.
I benefici di cui al comma precedente sono applicabili anche alle opere ed agli impianti pubblici per i mercati all' ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. >>

TITOLO V
 Norme finanziarie
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 873 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 874 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per l' acquisto, il rinnovo e l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del gruppo, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' esercizio dell' attività >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 875 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' acquisto, o il rinnovo delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale, di trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica, nonché nei casi di ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
All' onere complessivo di lire 300 milioni autorizzato per l' esercizio 1972 si provvede per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale dello stesso esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.
La spesa di lire 300 milioni relativa all' esercizio finanziario 1972 fa carico ai precitati capitoli 873, 874 e 875, mentre quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' art. 19 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 876 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni e Consorzi fra enti locali territoriali sulle spese sostenute per opere ed impianti pubblici infrastrutturali (compresi i mercati all' ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) a servizio di insediamenti industriali ed artigianali, secondo il programma di sviluppo economico e sociale regionale, nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni relativo alla annualità dell' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 876, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.