Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese degli Enti provinciali per il turismo della regione con contributi annuali entro il limite di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Nella determinazione dei contributi di cui al precedente comma si tiene conto delle esigenze dei singoli enti, in rapporto alla importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento dei forestieri, nonché in funzione degli interessi del turismo regionale. I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore regionale al turismo.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere << una tantum >>, nell' esercizio finanziario 1972, sovvenzioni straordinarie:
a) agli Enti provinciali per il turismo, entro il limite di lire 30 milioni;
b) alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, entro il limite di lire 45 milioni.
Le sovvenzioni, previste al precedente comma, sono concesse con decreto dell' Assessore regionale al turismo.
Art. 4
La spesa di lire 40 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1972 dal primo comma dell' art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 409 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 40 milioni a lire 80 milioni.
La spesa di lire 20 milioni, autorizzata per l' esercizio finanziario 1972 dal secondo comma dell' art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 410 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 20 milioni a lire 40 milioni.
Per gli scopi previsti dall' art. 2 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 412 con la denominazione: << Concorsi nelle spese degli Enti provinciali per il turismo della Regione >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni.
La predetta spesa di lire 40 milioni autorizzata per l' esercizio 1972 fa carico al precitato capitolo 412.
All' onere complessivo di lire 100 milioni si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento viene elevato di lire 100 milioni.
Le rispettive spese di lire 40 milioni, 20 milioni e 40 milioni di cui al presente articolo ed autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 5
Per le finalità previste dall' art. 3 della presente legge, sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - i capitoli:
- 413 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie una volta tanto a favore degli Enti provinciali per il turismo della Regione >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni;
- 414 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie una volta tanto a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione >> e con lo stanziamento di lire 45 milioni.
All' onere complessivo di lire 75 milioni si provvede mediante storno di lire 8 milioni dal capitolo 906 e di lire 67 milioni dal capitolo 913 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972.
Le predette spese di lire 30 milioni e di lire 45 milioni autorizzate per l' esercizio finanziario 1972, fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 413 e 414.