LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1972, n. 30

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1972
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
L' art. 1 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Piani urbanistici e norme sull' attività costruttiva
La disciplina urbanistica si attua nell' ambito della Regione, in base alle norme regionali ed alle norme statali con esse compatibili, per mezzo del piano urbanistico regionale, dei piani comprensoriali, della pianificazione urbanistica subordinata e dei regolamenti edilizi.
Quando per la utilizzazione o sistemazione di determinate zone del territorio regionale leggi statali prevedono la formazione di speciali piani regolatori, questi sono recepiti dalla pianificazione, urbanistica e ordinaria. >>

Art. 2
 
Dopo l' art. 2 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è aggiunto il seguente:
<< Art. 2 bis
 Piano generale e piani zonali
Il piano urbanistico regionale consta di un piano generale per l' intero territorio regionale e di tanti piani zonali quante sono le zone socio - economiche. >>

Art. 3
 
L' art. 3 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Contenuto del piano generale
Il piano generale:
a) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l' unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;
b) formula il quadro generale dell' assetto territoriale della Regione, indicando gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali, e per le attività industriali, agrarie e terziarie;
c) riconosce le zone a carattere storico, ambientale e paesistico, con l' indicazione dei territori che dai piani zonali dovranno essere destinati a parchi naturali;
d) indica le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi d' interesse regionale e le aree da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;
e) specifica le priorità, sia generali che di settore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. >>


Art. 4
 
L' art. 4 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 Elementi del piano generale
Il piano generale è costituito da:
1) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque, non inferiore al rapporto 1: 100.000 - per riprodurre l' assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l' efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
2) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani di grado subordinato, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici;
3) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate. >>


Art. 5
 
L' art. 5 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 Formazione del piano generale
Nella fase di predisposizione del piano generale, sono consultati i Comitati zonali di consultazione ed il Comitato regionale economico - sociale.
Sul progetto di piano generale è sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Le risultanze delle consultazioni ed il parere, di cui ai precedenti commi, debbono essere resi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta. Può prescindersi dai medesimi, quando essi non siano pervenuti all' Amministrazione regionale entro il termine anzidetto. >>

Art. 6
 
L' art. 6 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è soppresso.
L' art. 7 della stessa legge è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Deposito del progetto di piano generale
Il progetto di piano generale è depositato presso gli Uffici della Regione, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti nei singoli Comuni. Chiunque può prendere visione del progetto in tutti i suoi elementi. >>

Art. 7
 
La espressione << piano urbanistico regionale >>, contenuta nel titolo e nel testo degli articoli 8 e 9 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituita con l' espressione: << piano generale >>.
Art. 8
 
L' art. 10 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 Durata e variazioni del piano generale
Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato, ma è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale o quando l' approvazione di un nuovo programma economico nazionale, con le relative conseguenze regionali, determini tale esigenza.
Il piano generale può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.
La procedura della revisione o delle modifiche è quella prevista per l' approvazione del piano stesso. >>

Art. 9
 
Nel Capo II della LR 9 aprile 1968, n. 23, sono inseriti dopo l' art. 10, i seguenti:
<< Art. 10 bis
 Piani zonali - Contenuto ed elementi
Per ogni zona socio - economica si procede ad un' adeguata specificazione ed integrazione del piano generale, mediante formazione di un piano zonale.
Il piano zonale:
a) contempla l' intero territorio della zona socio - economica;
b) determina, sentiti i Comuni interessati, la divisione di detti territori in comprensori urbanistici;
c) svolge, precisa, chiarisce ed integra, rispetto alla zona socio - economica, le previsioni del piano generale; definisce e delimita i territori destinati a parchi naturali;
d) stabilisce le zone, rispetto alle quali - in via eccezionale o per raggiungimento di speciali obiettivi - esso viene attuato dall' Amministrazione regionale mediante piani particolareggiati.

Il piano zonale è costituito da:
1) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque, non inferiore al rapporto 1: 25.000 - per rendere chiari i contenuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente;
2) le norme di attuazione del piano, che dovranno contenere, riguardo al territorio della zona socio - economica, adeguate specificazioni ed integrazioni, opportunamente correlate a quelle contenute nelle norme di attuazione del piano generale;
3) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti.

Art. 10 ter
 Formazione, adozione ed approvazione del piano zonale;
durata, revisioni e variazioni
Sul progetto di piano zonale, sono sentiti i pareri del competente Comitato zonale di consultazione e del Comitato urbanistico regionale. I pareri devono essere resi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della richiesta ed, il secondo, entro il termine di 60 giorni. Può prescindersi da tali pareri, quando essi non siano pervenuti all' Amministrazione regionale entro i termini anzidetti.
Per il deposito, l' adozione, l' approvazione e la pubblicazione del piano zonale, si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale.
Il piano zonale può essere modificato in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.
Le modifiche del piano zonale valgono anche come varianti al piano generale.
Art. 10 quater
 Effetti del piano urbanistico regionale
Salvo quanto stabilito dal primo comma dell' art. 32, le previsioni del piano urbanistico regionale costituiscono prescrizioni vincolanti, sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidano sull' assetto del territorio.
In via eccezionale o per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del piano generale e dei piani zonali può disporsi che le previsioni in essi contenute, riguardo ad oggetti espressamente indicati, siano vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.
Art. 10 quinquies
 Disposizioni speciali per i piani particolareggiati
di competenza dell' Amministrazione regionale
Per le zone, di cui al secondo comma, lettera d) dell' art. 10 bis, il progetto di piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, dopo che siano stati adottati dai Consorzi urbanistici i piani comprensoriali o dopo che sia scaduto il termine previsto per l' adozione di questi ultimi. Quando trattasi di obiettivi prioritari, può prescindersi da tale adozione e dalla scadenza del termine, purché siano previamente sentiti i Comuni interessati.
Riguardo ai contenuti ed agli elementi del piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25.
Il piano particolareggiato è depositato, per venti giorni consecutivi, presso gli Uffici della Regione, presso gli Uffici consorziali e presso gli Uffici dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti in detti Comuni. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all' Assessorato regionale dell' urbanistica entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.
Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dal precedente comma, ma i termini sono ridotti alla metà. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.
Il piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Avviso per estratto del decreto d' approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del piano a libera visione del pubblico è effettuato presso l' Assessorato regionale dell' urbanistica, presso l' Ufficio del Consorzio e presso le Segreterie dei Comuni territorialmente interessati. Avviso dell' avvenuto deposito è affisso all' Albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei Comuni interessati. >>

Art. 10
 
Il primo comma dell' art. 11 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< I Comuni di ciascun comprensorio indicato nei piani zonali sono costituiti in Consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale. >>

Art. 11
 
Le lettere a) e c) dell' art. 12 della LR 9 aprile 1968, n. 23, sono sostituite dalle seguenti:
<< a) la denominazione del Consorzio;
c) l' esatta delimitazione del comprensorio su cui il Consorzio è chiamato ad operare; >>.

Art. 12
 
L' art. 13 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 Composizione dell' Assemblea generale
Ciascun Comune consorziato è rappresentato nella Assemblea generale del Consorzio dal Sindaco e da Consiglieri comunali.
Il numero dei Consiglieri comunali è così determinato:
1. per i Comuni, il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario:
a) - se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti - 3 Consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;
b) - se aventi una popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti - 4 Consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;
2. per i Comuni, il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:
a) - se aventi una popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti - 5 Consiglieri comunali;
b) - se aventi una popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti - 7 Consiglieri comunali;
c) - se aventi una popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti - 10 Consiglieri comunali;
d) - se aventi una popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti - 12 Consiglieri comunali;
e) - se aventi una popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti - 15 Consiglieri comunali;
f) - se aventi una popolazione superiore a 500.000 abitanti - 20 Consiglieri comunali.

Per l' elezione dei rappresentanti dei Comuni di cui al punto 2) del precedente comma, ciascun Consigliere comunale vota per un solo nome.
Qualora, nelle elezioni di cui al secondo comma, più Consiglieri riportino il medesimo numero di voti, la scelta ha luogo secondo l' ordine delle rispettive cifre individuali conseguite in occasione della elezione a Consigliere comunale.
Ai rappresentanti di ciascun Comune, Sindaco e Consiglieri comunali, è attribuito nell' Assemblea generale del Consorzio un numero di voti pari a quello della popolazione di detto Comune diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.
Ai fini del presente articolo, la popolazione di ciascun Comune è determinata in base ai risultati dell' ultimo censimento ufficiale. >>

Art. 13
 
Nell' art. 14 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Con apposite norme regolamentari saranno stabiliti la durata in carica ed il procedimento per la nomina e la revoca degli organi amministrativi indicati nei precedenti commi; le modalità di funzionamento dell' Assemblea generale e del Consiglio direttivo; i criteri per la formazione del bilancio. >>

Art. 14
 
I commi secondo e terzo dell' art. 16 della LR 9 aprile 1968, n. 23, sono soppressi.
Art. 15
 
Sono soppresse, nel titolo del Capo IV della LR 9 aprile 1968, n. 23, le parole << o comunali generali >>.
Art. 16
 
L' art. 17 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 Termini di formazione e di adeguamento
dei piani comprensoriali
I Consorzi urbanistici sono tenuti ad adottare, entro due anni dalla loro costituzione, piani comprensoriali, sostitutivi dei piani regolatori generali comunali.
I piani comprensoriali devono essere adeguati alle revisioni e modifiche del piano urbanistico regionale entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della medesime. >>

Art. 17
 
Gli artt. 18 e 19 della LR 9 aprile 1968, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 18
 Contenuto dei piani comprensoriali
Il piano comprensoriale, che contempla l' intero territorio cui si riferisce, deve prevedere:
a) gli obiettivi del piano, in relazione alle indicazioni del piano urbanistico regionale;
b) la localizzazione delle principali opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, nonché le principali reti infrastrutturali inerenti alla viabilità, ai trasporti ed agli impianti tecnologici;
c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e quelle sottoposte a speciali servitù o limitazioni;
d) le destinazioni d' uso delle varie zone - mediante determinazione di funzioni, vincoli e norme particolari - con la specificazione di quelle riservate all' espansione degli aggregati urbani;
e) i rapporti che, riguardo alle varie zone, debbono essere rispettati fra gli insediamenti - con le funzioni ivi ammesse - e gli spazi da riservare ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o di uso pubblico;
f) l' individuazione degli spazi unitari, per i quali è stabilito l' obbligo della formazione di piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionata, nonché i termini per la formazione di detti piani particolareggiati: tali termini sono prorogabili una sola volta e per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale;
g) il programma di attuazione del piano, articolato in periodi quinquennali e contenente l' indicazione delle priorità delle opere da realizzare e degli insediamenti da attuare.

Art. 19
 Elementi dei piani comprensoriali
I piani comprensoriali sono costituiti da:
1) le rappresentazioni grafiche, in numero e scala convenienti, per descrivere l' assetto territoriale attuale e quello previsto dal piano e per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure;
2) una relazione illustrativa, che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione e dimostri la coerenza di questa con il piano urbanistico regionale;
3) le norme di attuazione, con la precisazione dei vincoli da osservarsi nelle varie zone, dei criteri di determinazione e di ripartizione degli oneri di urbanizzazione, delle procedure di attuazione del piano;
4) la rappresentazione del programma di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature pubbliche fondamentali previste, dei relativi elementi di costo, nonché, limitatamente alle più importanti, delle loro caratteristiche progettuali di massima. >>


Art. 18
 
Nel titolo e nel primo comma dell' art. 20 della LR 9 aprile 1968, n. 23, le parole << piano generale >> sono sostituite con le parole << piano comprensoriale >>. Nel primo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole << dal Comune o >> e le parole << nella segreteria comunale o >>. Nel primo e nel secondo comma, le parole << trenta giorni >> sono sostituite con le parole << venti giorni >>.
Nel primo comma dell' art. 21 della medesima legge, l' espressione << il Comune od il Consorzio deliberanti possono modificare il piano generale >> è sostituita con l' espressione << il Consorzio può modificare il piano comprensoriale >>.
Sono soppresse, nel titolo e nel primo comma dell' art. 23 della citata legge, le parole << o comunali generali >>.
Art. 19
 
L' art. 22 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 Approvazione dei piani comprensoriali
Il Consorzio si pronunzia sulle osservazioni per le quali non si è fatto luogo a modifiche e, entro il termine di tre mesi dall' adozione del piano o dall' adozione della sua ultima variante, invia l' intera documentazione alla Regione.
Entro sei mesi dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del piano comprensoriale approvato a libera visione del pubblico è effettuato presso l' Ufficio del Consorzio. Avviso dell' avvenuto deposito è affisso all' Albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei Comuni facenti parte del Consorzio.
Nelle more di approvazione del piano comprensoriale, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie. >>

Art. 20
 
L' ultimo comma dell' art. 23 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito con il seguente:
<< Tali piani possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarli o di integrarli anche per singoli settori. >>

Art. 21
 
Dopo l' art. 23 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è inserito, sotto il Capo V, il seguente:
<< Art. 23 bis
 Formazione dei piani particolareggiati
Salvo quanto previsto dall' art. 10 bis, secondo comma, lettera d), e dall' art. 10 quinquies, la formazione dei piani particolareggiati è devoluta ai Comuni. Per oggetti di rilevanza comprensoriale, provvedono i Consorzi urbanistici. >>

Art. 22
 
L' art. 24 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Contenuto dei piani particolareggiati
Il piano particolareggiato svolge, precisa, integra ed attua, rispetto alla zona cui esso si riferisce, le previsioni del piano da cui deriva. >>

Art. 23
 
Al punto 3 dell' art. 25 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è aggiunto il seguente inciso: << nonché gli elementi catastali delle proprietà comprese nel piano >>.
Nel primo comma dell' art. 26 della stessa legge, le parole << piani regolatori generali >> sono sostituite con le parole << piani comprensoriali >>.
Nel secondo comma e nel terzo comma dello stesso articolo, le parole << trenta giorni >> sono sostituite con le parole << venti giorni >>.
Nel primo comma dell' art. 27 della medesima legge, le parole << piani regolatori generali >> sono sostituite con le parole << piani comprensoriali >>.
Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.
Nel terzo comma dell' art. 28 della LR 9 aprile 1968, n. 23, sono soppresse le seguenti parole: << con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, sentito il Comitato urbanistico regionale >>.
Art. 24
 
L' art. 29 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 29
 Disposizioni speciali per i parchi naturali
Per i territori destinati a parchi naturali, ai sensi del secondo comma, lettera c), dell' art. 10 bis, è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo, aventi valore di piani particolareggiati.
Il piano di conservazione e sviluppo prevede una o più delle seguenti zone:
a) zone di riserva integrale, dove l' ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pesca, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all' aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;
b) zone di riserva orientata, dove l' evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;
c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;
d) zone di preparco, dove sono ammessi attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e sportive, specificamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonché quegli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini, secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

Salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera d), dell' art. 10 bis, il piano di conservazione e sviluppo è formato dal Consorzio urbanistico, nel cui comprensorio è compreso il parco naturale, con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano la formazione dei piani particolareggiati.
Al fine di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi del piano, l' Ente cui compete l' attuazione del piano medesimo può provvedere alla espropriazione di immobili compresi nel parco, secondo le norme vigenti per i parchi nazionali. >>

Art. 25
 
L' art. 30 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 Salvaguardia del piano urbanistico regionale
A decorrere dalla data del deposito del progetto di piano regionale generale e fino alla entrata in vigore del piano medesimo, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, che siano in contrasto con le prescrizioni considerate vincolanti dal progetto di piano generale.
Per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, può disporre la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano in contrasto con le suddette prescrizioni e siano tali da compromettere o rendere più onerosa l' attuazione del piano.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la salvaguardia dei piani zonali e comprensoriali. >>

Art. 26
 
L' art. 31 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 31
 Attuazione dei programmi di fabbricazione
Salvo quanto previsto dall' art. 17, all' attuazione dei programmi di fabbricazione può provvedersi anche mediante piani regolatori particolareggiati, limitatamente alle zone di interesse storico od artistico o di particolare pregio ambientale. >>

Art. 27
 
L' art. 32 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 32
 Mantenimento in vigore dei piani regolatori generali,
comunali o intercomunali, e dei programmi di fabbricazione -
Adeguamento dei nuovi piani e delle varianti
Salvo quanto previsto dal secondo comma dell' art. 10 quater e dei commi secondo e terzo del presente articolo, si applicano, fino all' entrata in vigore del piano comprensoriale, i piani regolatori generali, comunali o intercomunali, ed i programmi di fabbricazione, vigenti nei Comuni del comprensorio.
I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, i programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione od approvazione si provveda dopo l' entrata in vigore del piano regionale generale e prima dell' entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi a detto piano regionale generale.
I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, i programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione od approvazione si provveda dopo l' entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi anche a quest' ultimo.
Dalla data di costituzione in Consorzio, nelle forme e nei modi di cui all' art. 11 e seguenti della presente legge, cessa per i Comuni consorziati la possibilità di adottare piani regolatori generali, programmi di fabbricazione o loro varianti. >>

Art. 28
 
L' art. 34 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 34
 Modifiche ammissibili in sede di approvazione
degli strumenti urbanistici
In sede di approvazione dei piani regolatori generali, comprensoriali o comunali, dei piani regolatori di grado subordinato, dei regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, sono ammissibili, oltre le modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale e degli speciali piani regolatori, di cui al secondo comma dell' art. 1. >>

Art. 29
 
L' art. 35 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 Interventi sostitutivi della Giunta regionale
Quando il Comune od il Consorzio urbanistico non eseguono in tempo utile gli adempimenti preordinati alla formazione degli strumenti urbanistici e, in genere, gli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione.
Qualora l' Ente non provveda entro il termine stabilito, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d' ufficio nel bilancio dell' Ente. >>

Art. 30
 
L' art. 36 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 36
 Applicazione di disposizioni normative statali
in materia urbanistica
Ai fini dell' applicazione, nel territorio regionale, delle disposizioni di leggi o regolamenti statali in materia urbanistica, compatibili con la disciplina normativa regionale nella stessa materia, le attribuzioni amministrative, che tali disposizioni demandano ad organi dello Stato, sono in via esclusiva esercitate, per quanto di competenza della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
Quando dalle suddette disposizioni sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi dello Stato, a tale parere s' intende sostituito, per quanto di competenza della Regione, il parere del Comitato urbanistico regionale, salvo quanto previsto dall' art. 46 della LR 18 ottobre 1967, n. 22.
Il riferimento - contenuto in tali disposizioni - ai Comuni, ai Consigli comunali ed ai piani regolatori comunali è esteso ai Consorzi urbanistici, alle Assemblee consortili ed ai piani comprensoriali, previsti dalla presente legge. >>

Art. 31
 
L' art. 37 della LR 9 aprile 1968, n. 23 è sostituito dal seguente:
<< Art. 37
 Norme speciali di adeguamento alla normativa statale
in materia urbanistica
La sospensione o demolizione di opere, ai sensi dello art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l' annullamento di autorizzazioni comunali, ai sensi dell' art. 27 della stessa legge, possono dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore da lui delegato essere disposti anche per la violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica e per la inosservanza di prescrizioni del piano urbanistico regionale e, in genere, di ogni altro piano urbanistico legalmente in vigore.
La disposizione, di cui al sesto comma dell' art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non si applica nel territorio della Regione, quando trattisi di costruzioni da realizzare su singoli lotti racchiusi fra l' esistente edificazione, fuori dei centri storici e delle zone di risanamento. In tale ipotesi il rilascio della licenza di costruzione è, tuttavia, condizionato ad una specifica autorizzazione del Consiglio comunale, previo nulla osta dell' Assessore regionale all' urbanistica, da emettersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera comunale. In caso di silenzio il nulla osta s' intende concesso. >>

Art. 32
 
L' art. 39 della LR 9 aprile 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 39
 Disposizioni particolari per i piani regolatori speciali,
previsti da leggi statali
Riguardo ai piani regolatori speciali, di cui al secondo comma dell' art. 1, si osservano le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell' art. 10 quinquies.
Le disposizioni dell' art. 35 si applicano anche nei confronti degli Enti cui spetta di formare detti piani regolatori speciali. >>