LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1972, n. 28

Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1972
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Agevolazioni a favore degli studenti
e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento
autoservizi di linea.
Art. 1
 
Nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi a scuola e, rispettivamente, al posto di lavoro, è applicato dalle imprese concessionarie uno sconto pari al 70 per cento della tariffa ordinaria.
Il costo dello sconto, quale onere sociale, è a carico della Regione.
Le somme scontate sono dall' Amministrazione regionale mensilmente rimborsate a ciascuna impresa, su presentazione di un elenco in cui, a fianco dei nominativi degli studenti e dei lavoratori dipendenti beneficiari, siano indicati gli importi degli abbonamenti e gli sconti correlativamente applicati.
Il rimborso è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Art. 2
 
Le provvidenze previste dal precedente articolo 1 avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
L' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
È istituito un assegno regionale di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica. >>

Nell' articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, sono soppresse le parole: << ed all' eventuale contributo per spese di viaggio >>.
CAPO II
 Incentivi per l' acquisto di autobus nuovi
Art. 4
 
A favore delle aziende pubbliche di trasporto e delle imprese private esercenti autolinee in concessione che procedano al rinnovo dei rispettivi autoparchi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il periodo di cinque anni, contributi annui costanti in misura non superiore al 4 per cento della spesa occorsa per l' acquisto di autobus nuovi.
Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale dei trasporti.
Alla domanda dev' essere unita la fattura rilasciata dal venditore e l' attestato di immatricolazione rilasciato dagli uffici della Motorizzazione Civile.
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Alla erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Si procede alla revoca del beneficio quando l' azienda o l' impresa beneficiaria, senza autorizzazione del Servizio regionale dei trasporti, abbia dato all' autobus - per il cui acquisto il contributo sia stato concesso - una destinazione diversa da quella indicata nella domanda di concessione o quando siano stati commessi altri abusi od irregolarità.
CAPO III
 Ulteriore finanziamento e modifica della legge regionale
10 aprile 1972, n. 18.
Art. 5
 
Per le finalità indicate nell' articolo 1 lettera c), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, sono autorizzate, per l' esercizio 1972, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, l' ulteriore spesa di lire 40 milioni.
Per le finalità indicate nell' articolo 1, lettera d), della legge succitata è autorizzata per gli esercizi dal 1973 al 1976 la spesa di lire 50 milioni.
Art. 6
 
Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione. >>

CAPO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria IV - il capitolo 248 con la denominazione: << Rimborso alle imprese concessionarie di autolinee delle somme dalle stesse scontate a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi a scuola e, rispettivamente, al posto di lavoro >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 200 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 200 milioni mediante prelevamento dello stesso importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 248 e quella di lire 900 milioni prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Alla maggiore spesa annua di lire 700 milioni dal 1973 al 1975, si farà fronte con la cessazione della spesa per pari importo autorizzata con le leggi regionali 2 luglio 1969, n. 11, e 6 agosto 1969, n. 26 (art. 15), fino all' esercizio finanziario 1972.
Art. 8
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 4 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 563 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle aziende pubbliche di trasporto e delle imprese private esercenti autolinee in concessione, per l' acquisto di autobus nuovi occorrenti al rinnovo dei rispettivi autoparchi >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 100 milioni, relativa all' annualità dell' esercizio finanziario 1972, fa carico al precitato capitolo 563 e quella conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 9
 
La spesa di lire 300 milioni autorizzata dall' articolo 5 della presente legge per l' esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 565 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 200 milioni a lire 500 milioni, mediante prelevamento dell' importo di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa di lire 40 milioni e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 autorizzata dallo stesso articolo 5 rispettivamente per gli interventi di cui all' articolo 1, lettera c), e articolo 1, lettera d) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, a fronte della cessazione della spesa di pari importi autorizzata con la legge regionale 28 novembre 1971, n. 53, fino all' esercizio finanziario 1972.
Art. 10
 
Per effetto di quanto previsto dall' articolo 3 della presente legge, la denominazione del capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è modificata come segue: << Assegni regionali di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica >>.
In relazione al disposto dell' articolo 6 della presente legge, la denominazione del capitolo 49 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 è così modificata: << Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione od autorizzazione regionale, ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106 e successive modificazioni >>.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.