Art. 4
A favore delle aziende pubbliche di trasporto e delle imprese private esercenti autolinee in concessione che procedano al rinnovo dei rispettivi autoparchi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il periodo di cinque anni, contributi annui costanti in misura non superiore al 4 per cento della spesa occorsa per l' acquisto di autobus nuovi.
Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale dei trasporti.
Alla domanda dev' essere unita la fattura rilasciata dal venditore e l' attestato di immatricolazione rilasciato dagli uffici della Motorizzazione Civile.
Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Alla erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Si procede alla revoca del beneficio quando l' azienda o l' impresa beneficiaria, senza autorizzazione del Servizio regionale dei trasporti, abbia dato all' autobus - per il cui acquisto il contributo sia stato concesso - una destinazione diversa da quella indicata nella domanda di concessione o quando siano stati commessi altri abusi od irregolarità.