LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1972, n. 27

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente << Provvedimenti per agevolare la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1972
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1972, un limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.
L' onere di lire 300 milioni relativo all' annualità dell' esercizio finanziario 1972 fa carico al cap. 589 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1972, il cui stanziamento è elevato da lire 700 milioni a lire 1 miliardo mediante prelevamento dell' importo di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (Rubrica n. 6 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
Entro il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato con il primo comma del precedente articolo, i contributi possono essere concessi, in via del tutto eccezionale e in caso di comprovata necessità, anche sulle somme mutuate per l' acquisto di aree e di edifici idonei ad essere destinati a servizi ospedalieri.