LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 giugno 1972, n. 26

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del Capo I della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente << Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1972
Materia:
340.01 - Sport

Art. 1
 
In prosecuzione ed a completamento del primo comma dell' art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, viene aggiunta la seguente dizione: << ivi comprese le opere accessorie >>.
Art. 2
 
Nel quarto comma dell' art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, la misura della quota per spese generali e di collaudo è elevata dal 5 al 7 per cento.
Art. 3
 
L' articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
L' agibilità e l' uso degli impianti, che beneficeranno del contributo della Regione, dovranno essere garantiti a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del Comune interessato e dei Consorzi di Comuni sulla base di apposito regolamento predisposto dall' Ente beneficiario e approvato dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive. >>

Art. 4
 
Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, per l' anno 1972, entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per l' anno 1973, entro il 31 gennaio 1973.
Potranno essere anche finanziate le domande di contributo, già prodotte ai sensi della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 e successive modificazioni, pervenute al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive successivamente al 6 settembre 1971.
Art. 5
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, e dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972 ed il limite di impegno di lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1973.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 e di lire 150 milioni per l' esercizio finanziario 1992.
L' onere di lire 200 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 400 milioni a lire 600 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 350 milioni relativo alle annualità degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991 e quello di lire 150 milioni per l' annualità dell' esercizio 1992 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli stessi esercizi finanziari.
Alla maggiore spesa annua di lire 150 milioni derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per l' esercizio finanziario 1973 si farà fronte con la cessazione della spesa autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, fino all' esercizio 1972.