LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 gennaio 1972, n. 2

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1972.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1972
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1972, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
 
È approvato in lire 71.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1972.
Art. 3
 
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' esercizio finanziario 1972, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1972.
Art. 5
 
Per l' esercizio finanziario 1972 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l' importo, sono autorizzate nello ammontare indicato nell' elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 6
 
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 7
 
Le misure unitarie pro capite di Lire 1.500 sino a 3.000 abitanti e di Lire 1.000 da 3.001 a 5.000 abitanti, riportate nell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 19, sono elevate rispettivamente a Lire 2.000 e a Lire 1.500.
La maggiorazione di Lire 300 indicata negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 19, è elevata a Lire 600.
Ai fini dell' applicazione della legge regionale 3 giugno 1970, n. 19, sono equiparati ai Comuni montani i Comuni inclusi in comprensori di bonifica montana ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Per i Comuni di Erto e Casso di Vajont, di cui alla legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, si considera il numero degli abitanti risultante dai dati anagrafici alla data del 1 gennaio 1972.
Art. 8
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 9
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo 446) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 10
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 447) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio od a capitoli nuovi.
Art. 11
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed alla economia montana, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione al capitolo 826 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 185 dello stato di previsione dell' entrata, degli stanziamenti costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base all' art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.
Art. 12
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta degli Assessori competenti per materia, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 13
 
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 14
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto di corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
Art. 15
 
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1972 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all' articolo precedente.
Art. 16
 
I residui risultanti al 1 gennaio 1972 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1972, soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 17
 
È approvato il bilancio di previsione dell' Azienda delle Foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1972 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell' art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 750 milioni il contributo da versare all' Azienda ai sensi dello articolo 12, lettera g, della citata legge regionale istitutiva dell' Azienda medesima.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte nell' elenco a) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).
Il Presidente dell' Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio d' Amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dall' apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 58) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli di bilancio.
Il Presidente dell' Azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata dell' Azienda stessa.
Il Presidente dell' Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione, al capitolo n. 105 della spesa, in corrispondenza agli accertamenti effettuati al capitolo n. 102 dell' entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese medesime.
Il Presidente dell' Azienda è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.