LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 1972, n. 18

Provvedimenti in materia di trasporti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1972
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Interventi per l' organizzazione, il funzionamento e lo
sviluppo dei trasporti di interesse regionale.
Art. 1
In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:
a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti e per manifestazioni di educazione e propaganda all' uso del trasporto pubblico ;
b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l' istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;
c) per l' istituzione, l' esercizio, ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;
d)   ( ABROGATA )
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 49/1972
2Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 22/1973
3Parole aggiunte al primo comma da art. 47, primo comma, L. R. 47/1974
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2004
5Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 25/2004
6Lettera d) del primo comma abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
 
Le sovvenzioni e i contributi di cui all' articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l' organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obbiettivi.
Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera d) dell' articolo precedente, l' Assessore ai lavori pubblici e l' Assessore all' urbanistica.
Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato.
Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.
Il controllo sull' impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal Servizio regionale dei trasporti.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1973
2Parole sostituite al primo comma da art. 16, comma 4, L. R. 12/2003
Art. 3
 
Per gli scopi previsti dalle lettere a) e b) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria IV - il capitolo 247 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonché per il sostegno ed il potenziamento delle attività di commissioni, istituti ed enti, rivolte allo sviluppo dei trasporti >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 15 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 247 e quello di pari importo afferente a ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per gli scopi previsti dalla lettera c) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972 e di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 565 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, il potenziamento ed il riassetto di servizi di linea, marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante:
- prelevamento dell' importo di lire 110 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo);
- prelevamento dell' importo di lire 45 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- utilizzo di una quota di lire 45 milioni dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1970 con l' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La suddetta spesa di lire 200 milioni per l' esercizio finanziario 1972 farà carico al sopracitato capitolo 565 e quella di lire 110 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per gli scopi previsti dalla lettera d) dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 564 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione e l' ammodernamento di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 871 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento si riduce, per l' esercizio 1972, da lire 1 miliardo a lire 700 milioni.
La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al sopracitato capitolo 564.
CAPO II
 Contributo nelle spese di sorveglianza per i servizi
pubblici di trasporto soggetti a concessione regionale.
Art. 4
 
Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione.
Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 28/1972
Art. 5
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito << per memoria >> - al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 49 con la denominazione: << Contributo nelle spese di sorveglianza sui servizi pubblici di trasporto, di cui all' articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni >>.
I versamenti di cui al precedente articolo 4 saranno imputati al precitato capitolo 49 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.