Art. 1
È artigiana l' impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) abbia per scopo la produzione di beni, di natura artistica o usuale, oppure la prestazione di servizi, compresi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse;
b) sia organizzata dal titolare con la sua attività, anche manuale, eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado;
c) il titolare e gli eventuali collaboratori di cui alla precedente lettera b) partecipino direttamente e professionalmente all' attività lavorativa dell' impresa; la partecipazione manuale del titolare può non essere necessariamente continuativa;
d) il titolare abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell' impresa.
Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell' impresa l' impiego di macchinari e l' utilizzazione di fonti di energia.
L' impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l' abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
Art. 2
Per lo svolgimento della sua attività l' impresa artigiana può valersi della prestazione di opera di personale dipendente, purché questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell' impresa e non superi i seguenti limiti:
a) per l' impresa che non lavora in serie, venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a dieci;
b) per l' impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a cinque;
c) per l' impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, compresi nell' elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;
d) per l' impresa che presta servizi di trasporto, cinque dipendenti e cinque apprendisti.
Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i collaboratori indicati alla lettera b) del precedente articolo 1.
Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a), b) e d) il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti, compresi il titolare ed i collaboratori indicati alla lettera b) del precedente articolo 1; ai fini della determinazione del limite anzidetto non sono computabili tre apprendisti.
Sono considerati apprendisti soltanto coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in base alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende che beneficeranno delle dimensioni aziendali previste dalla presente legge sono tenute ad applicare le condizioni di miglior favore raggiunte dai lavoratori.
L' elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell' abbigliamento su misura, allegato alla presente legge, può essere revisionato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentito il Comitato regionale per l' artigianato.
Art. 3
È considerata artigiana l' impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice o per azioni, purché la maggioranza dei soci, o per lo meno uno, nell' ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell' impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Le limitazioni numeriche stabilite all' articolo 2 si applicano alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.