LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 aprile 1972, n. 12

Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/1972
Materia:
220.03 - Artigianato

Articolo unico
 
Fino a quando non saranno disposti, nei confronti dei consorzi fra imprese industriali, benefici analoghi a quelli già operanti per i consorzi tra imprese artigiane, le agevolazioni che l' Amministrazione regionale e l' ESA sono autorizzati, in forza di leggi regionali, a concedere a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi fra imprese artigiane, possono essere concesse anche a favore di consorzi misti di imprese artigiane e piccolo - industriali, purché composti con partecipazione maggioritaria di imprese artigiane e costituiti per i medesimi fini perseguiti dai consorzi fra imprese artigiane.