LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1971, n. 8

Istituzione del Centro regionale di sperimentazione agraria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1971
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
210.01 - Agricoltura

TITOLO I
 Istituzione del Centro regionale di sperimentazione agraria
Art. 1
 
È istituito il Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli - Venezia Giulia, con sede in Udine, avente personalità giuridica pubblica ed autonomia amministrativa. Esso è sottoposto alla vigilanza dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 2
 
Il Centro promuove e coordina, nell' ambito regionale, la ricerca e la sperimentazione agraria ed effettua gli studi e le prove utili al progresso tecnico dell' agricoltura e alla difesa biologica dell' ambiente.
Può, inoltre, eseguire analisi chimico - agrarie per conto di Enti e di privati.
Art. 3
 
Il Centro di sperimentazione, per assolvere ai suoi compiti istituzionali, può essere articolato in sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche.
Una delle sezioni periferiche del Centro avrà sede a Gorizia con la denominazione di << Istituto Chimico Agrario Sperimentale >>.
Per l' attuazione di quanto previsto dal primo comma, si provvede con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Centro.
TITOLO II
 Organizzazione del Centro
Art. 4
 
Sono organi del Centro per la sperimentazione regionale:
1) Il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
 
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Centro ed è inoltre composto:
- dal Direttore del Centro;
- dal Direttore o da un funzionario direttivo della Direzione regionale dell' agricoltura;
- dal Direttore o da un funzionario direttivo della Direzione regionale delle foreste;
- dal Direttore o da un funzionario direttivo del Servizio dell' economia montana;
- da un rappresentante dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia;
- da quattro esperti in discipline agrarie e forestali, designati uno da ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;
- da un rappresentante del personale eletto dai dipendenti del Centro.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
I componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Direttore del Centro, durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
I componenti nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio scadono insieme con quelli in carica all' atto della loro nomina.
In caso di irregolare funzionamento del Centro, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, la Giunta regionale può sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidando i poteri dello stesso e del Presidente ad un Commissario della Regione.
La gestione commissariale non può superare la durata di un anno.
Art. 6
 
Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte all' approvazione dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana le deliberazioni riguardanti:
1) i regolamenti interni del Centro;
2) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra apportare ad esso durante il corso dell' esercizio;
3) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
4) l' acquisto e l' alienazione dei beni immobili;
5) l' accensione e la cancellazione di ipoteche;
6) l' autorizzazione a stare e resistere in giudizio, nonché a transigere;
7) le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni, disposti a favore del Centro.

Art. 7
 
Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni, adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio stesso e può disporre i provvedimenti d' urgenza, tranne quelli di cui al precedente art. 6, riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.
In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.
Art. 8
 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due, di cui uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana ed uno dall' Assessore alle finanze.
Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione del Centro.
Art. 9
 
Il Direttore del Centro coordina l' attività sperimentale dell' Ente, esercita l' autorità disciplinare sul personale, vigila sull' andamento scientifico e tecnico nonché sull' osservanza di tutte le norme concernenti l' ordinamento ed il funzionamento del Centro, controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.
Alla sua nomina si provvede con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, previo pubblico concorso per titoli, sentito il Consiglio di amministrazione del Centro.
Art. 10
 
Presso il Centro è istituito l' ufficio di Segretario amministrativo.
Il Segretario amministrativo esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione. Esegue, sotto le direttive del Direttore, gli atti amministrativi e contabili inerenti alla gestione economica e patrimoniale del Centro. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa ed esercita le funzioni delegategli dal Direttore.
Art. 11
 
Il Centro provvede ai suoi fini:
a) con le rendite del proprio patrimonio;
b) con il contributo regionale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
c) con i contributi concessi dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana per la esecuzione di particolari programmi di ricerca e di sperimentazione agraria;
d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati;
e) con i proventi delle analisi;
f) con le altre eventuali entrate.

Art. 12
 
L' anno finanziario del Centro comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre dell' anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, insieme alla relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, per l' approvazione, non oltre i successivi giorni 15.
Il conto consuntivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 marzo dell' anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, insieme alla relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso per l' approvazione non oltre i successivi giorni 15.
Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 1 aprile.
Nella prima applicazione della presente legge, il bilancio preventivo sarà deliberato nei tre mesi successivi alla avvenuta nomina degli organi istituzionali.
TITOLO III
 Presentazione ed approvazione
dei programmi di ricerca sperimentale
Art. 13
 
Entro il 1 settembre di ogni anno il Centro formula i piani pluriennali e presenta il programma di attività di sperimentazione e di ricerca da realizzarsi dall' Ente nell' annata successiva e lo sottopone all' approvazione dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, il quale, sentito il Comitato consultivo regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, può apportarvi eventuali modificazioni od aggiunte, per renderlo rispondente ai bisogni d' indagine del momento.
Il Centro studia le misure più adatte per la divulgazione dei risultati raggiunti con l' attuazione dei programmi di sperimentazione e di ricerca e trasmette, entro il termine di cui al comma precedente, all' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana una relazione sulla attività svolta. L' Assessorato coordina l' attività di applicazione e di divulgazione pratica tramite gli uffici ed enti che operano, nell' ambito regionale, nel settore agricolo.
TITOLO IV
 Soppressione degli esistenti Istituti sperimentali
nella Regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 14
 
La Stazione chimico agraria sperimentale di Udine, di cui al RD 11.6.1922, n. 875, e l' Istituto sperimentale chimico agrario di Gorizia, di cui al RD 22.5.1924, n. 1261, sono soppressi.
Il Centro regionale per la sperimentazione agraria subentra nel patrimonio degli anzidetti istituti in ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, che ai medesimi faceva capo.
TITOLO V
 Norme sul personale
Art. 15
 
Il personale degli istituti, di cui all' articolo precedente, passa alle dipendenze del Centro.
Con successiva legge regionale, che verrà emanata entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente, saranno stabilite la dotazione organica del Centro, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale e le modalità per l' inquadramento dei dipendenti provenienti dai cessati istituti.
Nelle more dell' emanazione di detta legge regionale, il Centro potrà avvalersi anche di personale comandato dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici.
TITOLO VI
 Attribuzione al Comitato consultivo regionale
dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana
delle funzioni di cui all' articolo 34
del DPR 23.11.1967, n. 1318.
Art. 16
 
Nulla è innovato alla disposizione dell' art. 3, comma secondo, della legge regionale 5.11.1968, n. 32.
TITOLO VII
 Estinzione dell' Ente
Art. 17
 
In caso di estinzione del Centro, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
TITOLO VIII
 Disposizione finanziaria
Art. 18
 
In relazione al disposto dell' art. 11, lettera b, della presente legge, è determinata in lire 200 milioni la misura del contributo regionale per l' esercizio finanziario 1971, di cui lire 100 milioni per le spese di primo impianto.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - il capitolo 806 con la denominazione: << Contributo a favore del Centro regionale di sperimentazione agraria >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante il prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L' onere di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 806.