LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71

Concorso regionale nell' onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1972
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti agli Enti pubblici per effetto della revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche fruenti di contributo regionale, da essi appaltate antecedentemente al 1 gennaio 1971 ed i cui progetti siano stati approvati non oltre il 31 marzo 1970.
Il concorso può essere concesso nella misura massima del 50% dell' ammontare revisionale quale risulta dal computo effettuato successivamente all' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo. Qualora la spesa ammessa a contributo regionale fosse inferiore al costo definitivo dell' opera, l' ammontare revisionale a base del concorso sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 2
 
Le domande per l' ottenimento del concorso di cui al precedente articolo debbono essere presentate alle competenti Direzioni provinciali dei lavori pubblici entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo quando tale adempimento avvenga successivamente, e devono essere corredate con la deliberazione che approva l' elaborato revisionale. Se il computo revisionale non è stato accettato dall' appaltatore, il termine decorre dalla data della risoluzione in via amministrativa della controversia.
Art. 3
 
Il concorso è disposto dall' Assessore ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.
Sulle risultanze revisionali si esprime preventivamente in ogni caso il Comitato tecnico regionale.
Art. 4
 
Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 603 con la denominazione << Concorso a favore di Enti pubblici nell' onere derivante dalla revisione prezzi contrattuali nelle opere pubbliche >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio 1971, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.
L' onere di lire 250 milioni, autorizzato per l' esercizio finanziario 1971, fa carico al sopracitato capitolo 603 e quello previsto per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito dei proventi di RM anche per detti esercizi.