LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7

Indennità integrativa speciale, quote di aggiunta di famiglia e congedo ordinario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 9, terzo comma, L. R. 56/1972
2Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3Legge abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981