LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 69

Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della LR 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l' ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/12/1971
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
All' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, aggiungere il seguente comma:
<< Il termine " immobili", di cui al primo comma, si intende comprensivo del terreno necessario per la costruzione o l' ampliamento dello stabilimento industriale. >>

Art. 2
 
All' articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, il primo comma è così modificato:
<< Art. 3
 
Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, previa consultazione del Comitato tecnico di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, e previa deliberazione della Giunta regionale. >>

Art. 3
 
All' articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 18, sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
<< Sono altresì escluse dal contributo le iniziative che costituiscono semplice trasferimento di attività da altre zone della regione.
Hanno titolo di preferenza le imprese:
a) che hanno il loro domicilio fiscale nel territorio della regione;
b) che non superino le dimensioni della piccola e media industria o che, pur superandole, garantiscano elevati livelli occupazionali e remunerativi o, comunque, posti di lavoro altamente qualificati o particolarmente adatti al richiamo dei lavoratori emigrati od all' occupazione femminile;
c) che risultino legalmente costituite in cooperative di produzione e lavoro, con particolare riguardo verso quelle formate da lavoratori rientrati dall' emigrazione;
d) che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee ad aumentare l' occupazione della manodopera indotta locale, a valorizzare le materie prime o i prodotti locali, compresi quelli collegati alle aziende a partecipazione statale, nonché ad avviare produzioni specializzate collegate ai settori in espansione o tendenti a diminuire i costi di consumi di natura sociale, con particolare riguardo per l' edilizia popolare prefabbricata;
e) che rendano partecipi i lavoratori dipendenti agli utili o alla gestione dell' azienda o concorrano alla realizzazione di servizi sociali per le maestranze dipendenti o, comunque, nella zona dove opera l' impresa richiedente. >>


Art. 4
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1971, l' ulteriore spesa di lire 750 milioni.
La predetta maggiore spesa di lire 750 milioni fa carico al capitolo 863 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 1 miliardo, mediante prelevamento dell' importo di lire 750 milioni dallo apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 7 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.