LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/01/1972
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 4, secondo comma, L. R. 56/1973
2Integrata la disciplina della legge da art. 8, secondo comma, L. R. 51/1976
3Integrata la disciplina della legge da art. 5, L. R. 55/1978
4Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
5L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 58/1975
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 51/1976
3Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 67/1981
4Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 56/1973
2Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 51/1976
3Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa necessaria per acquisti - da effettuarsi tramite gli Ispettorati provinciali dell' agricoltura - di foraggi, mangimi ed altri mezzi tecnici da somministrare alle aziende agricole, alle cooperative di conduzione nonché alle stalle sociali cooperative, rimaste danneggiate per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali. Spetterà alla Giunta regionale fissare annualmente la misura massima della percentuale di detto concorso. Qualora la Giunta regionale ne ravvisi la necessità può anche disporsi che l' intera spesa per gli acquisti sia assunta dalla Regione.
Per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma gli agricoltori interessati devono presentare domanda, su moduli predisposti dall' Amministrazione, all' Ispettorato competente per territorio che, dopo la necessaria istruttoria, provvede all' ordinazione della merce.
La liquidazione della spesa è effettuata dagli Ispettorati medesimi direttamente al fornitore, su presentazione di fattura cumulativa, alla quale saranno allegate le dichiarazioni di ricevuta degli agricoltori.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 8
Con il fondo costituito con l' art. 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie anche per prestiti fatti in occasione di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 9
La disposizione dell' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, si osserva anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
In casi eccezionali le agevolazioni potranno essere concesse anche ad aziende site al di fuori delle zone delimitate.
Detti interventi saranno disposti con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell' art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificato dall' art. 4 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è ridotto a 60 giorni.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985