LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61

Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola e del patrimonio zootecnico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/01/1972
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento accordati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario a cooperative agricole e loro consorzi nonché all' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1971, il limite di impegno di lire 100 milioni.
A favore dei beneficiari indicati nel precedente comma, oltre al contributo in conto capitale concesso a termini di altre leggi regionali o statali, può essere concesso il mutuo agevolato con il concorso negli interessi sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 2002.
Art. 2
 
Il concorso di cui al precedente articolo verrà corrisposto agli Istituti finanziatori in rate semestrali o annuali costanti posticipate, per la durata massima di 30 anni a partire dalla data di inizio di ammortamento del mutuo, nonché per il periodo di preammortamento, e sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi che gli Istituti praticano per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso dello Stato e stabiliti periodicamente con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste e quelle di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso di interesse del due per cento.
Il periodo di preammortamento computabile non dovrà superare i 3 anni, e la relativa spesa dovrà comunque essere contenuta nel limite massimo di 2 annualità.
Art. 3
 
L' agevolazione di cui all' art. 1 potrà essere concessa per i seguenti scopi:
1) realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze - ivi compresi gli uffici e gli alloggi per il personale addetto - occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti. Dei benefici di cui all' art. 1 potranno inoltre usufruire le stalle sociali, i macelli, i mangimifici, le malghe di proprietà di Consorzi, Cooperative ed Enti ivi compresi i comuni, per le strutture e le relative attrezzature e pertinenze occorrenti, nonché gli allevamenti di altre specie animali compresi quelli bachicoli;
2) realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze ivi compresi gli uffici e gli alloggi per gli addetti, occorrenti per i Centri di fecondazione artificiale e i Centri di allevamento interaziendale;
3) costruzione e riattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per il ricovero di macchine e di attrezzature agricole.

Art. 4
 
Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, in carta legale e due copie, dovranno essere indirizzate all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e presentate per il tramite degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio, corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.
Con domanda in carta legale potrà essere chiesta la concessione del concorso negli interessi di cui alla presente legge anche per pratiche già presentate ed istruite a termini delle leggi 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404 e 27 ottobre 1966, n. 910, anche se il contratto di mutuo sia già stato stipulato in base a nulla osta emesso a termini delle leggi sopraindicate.
Art. 5
 
Nel caso di estinzione anticipata del mutuo per qualsiasi operazione che abbia beneficiato delle agevolazioni previste dalla presente legge, il concorso negli interessi ha termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità successiva alla data di estinzione.
L' Istituto di credito è tenuto a dare comunicazione immediata di tali casi all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6
 
Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite, sino all' ammontare della complessiva perdita che gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva, da garanzia sussidiaria regionale.
Art. 7
 
Per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, ove non contrastanti, le disposizioni di cui all' articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e al DPR 22 maggio 1967, n. 446. Agli atti, alle formalità, e a quanto altro concerne le operazioni di mutuo previste dalla presente legge si applicano, in quanto non contrastanti le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
Può essere ammessa ai benefici previsti dalla presente legge anche la spesa sostenuta per l' acquisto dell' area necessaria alla realizzazione degli impianti e loro pertinenze.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell' esercizio finanziario 1971 un contributo di lire 80 milioni al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, istituito in forza dell' articolo 9 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16.
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all' Istituto Incremento Ippico di Ferrara per il funzionamento delle stazioni pubbliche di fecondazione equina nella Regione.
Art. 10
 
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - il capitolo 816 con la denominazione: << Contributi sugli interessi a favore delle Cooperative, loro Consorzi e dell' ERSA che contraggono mutui di miglioramento, anche integrativi, a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze, occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e relativi sottoprodotti >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere delle annualità autorizzate dall' art. 1 della presente legge farà carico per l' esercizio 1971 al sopracitato capitolo 816 e per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2002 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.
Art. 11
 
Per gli scopi previsti dall' art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 20.500.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 728 con la denominazione: << Oneri derivanti da garanzie concesse sui mutui di miglioramento, anche integrativi, a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di Cooperative, loro Consorzi, e dell' ERSA, per la realizzazione di impianti >> e con lo stanziamento di lire 20.500.000.
La spesa di lire 20.500.000 prevista dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 728.
Per le finalità previste dall' art. 8 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 80 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 818 con la denominazione: << Contributo al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni.
L' onere di lire 80 milioni previsto dal quarto comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 818.
A favore dei sopradescritti capitoli 728 e 818 si provvede mediante prelevamento del complessivo importo di lire 100.500.000 dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 12
 
Per le finalità previste dall' art. 9 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 4.500.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 817 con la denominazione: << Contributo all' Istituto Incremento Ippico di Ferrara per il funzionamento delle stazioni pubbliche di fecondazione equina nella Regione >> e con lo stanziamento di lire 4.500.000 cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 4.500.000 relativo all' esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 817 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.