Art. 1
Allo scopo di realizzare un organico sviluppo forestale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lavori ordinari e straordinari per la produzione e l' acquisto di piantine e semi forestali da destinarsi alle iniziative di forestazioni pubbliche e private.
Tra i lavori sopra indicati sono compresi il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo Forestale Regionale mediante l' attuazione delle necessarie opere di impianto, di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura dei vivai, ivi compresi i fabbricati necessari, nonché di raccolta e di essiccazione dei semi.
I semi e le piantine saranno utilizzati per l' attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dal Corpo Forestale Regionale o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli Enti e dai privati.
All' acquisto eventuale di terreni occorrenti per l' ampliamento dei vivai provvederà l' Azienda delle Foreste della Regione.
Le piantine e i semi di cui al presente articolo dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al << libro nazionale dei boschi da seme >> o da boschi che la Direzione Regionale delle Foreste catalogherà nell' inventario delle foreste e delle piante regionali da seme.
In sede regionale tali boschi potranno essere acquistati dall' Azienda delle Foreste della Regione.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento per spese dirette a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche, nonché a concorrere, fino ad un massimo del 90 per cento, a favore di Enti o privati nella spesa sostenuta a tale titolo.
L' Amministrazione regionale potrà, inoltre, sostituirsi agli Enti pubblici e ai privati negli interventi previsti dai DM 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette al fine di prevenire, avvistare ed estinguere gli incendi forestali. In particolare l' Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare opere e ad acquistare attrezzature e materiali necessari all' avvistamento ed alla difesa preventiva degli incendi, nonché ad acquistare materiali di pronto intervento contro gli incendi medesimi e a provvedere alla propaganda contro la loro diffusione.
L' Amministrazione regionale, per realizzare la prevenzione, l' avvistamento e l' estinzione degli incendi di cui al precedente comma, è autorizzata a reclutare manodopera. In caso di infortunio durante l' opera di estinzione del fuoco e quella di salvataggio di persone e cose al lavoratore o ai suoi aventi causa si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro contemplate dal
titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124.
Art. 4
Per le finalità di cui all' articolo precedente, nonché per far fronte a determinati servizi di interesse generale ed alle esigenze particolari dei corpi del soccorso alpino, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare uno o più elicotteri, completi di strumenti ed attrezzature.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni per l' esercizio e la manutenzione degli apparecchi.
L' impiego degli stessi sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta.
In tale regolamento sarà prevista l' istituzione di un apposito comitato di vigilanza, quale organo consultivo dell' Amministrazione per la gestione degli apparecchi.
Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio totale carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo - pastorali della Regione, dei Comuni ed altri Enti di cui all' art. 130 e seguenti del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione e organizzazione dei sistemi ecologici naturali.
Qualora l' elaborazione dei piani di cui al precedente comma sia affidata a Istituti, Consorzi, Associazioni, Enti, Cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico dell' Amministrazione regionale che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento sulla spesa ritenuta necessaria.
Art. 6
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo sviluppo di studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore delle sistemazioni idraulico - forestali, del rimboschimento, degli inerbamenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica d' impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale.
Ove gli interventi di cui al precedente comma siano affidati a Istituti, Consorzi, Associazioni, Enti, Cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico della Regione che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento della spesa ritenuta necessaria.
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad Enti, Associazioni e Cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l' attività volta alla preparazione, aggiornamento, assistenza tecnica di aziende, di agricoltori, di tecnici e di lavoratori forestali.
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali, per la gestione dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle d' ufficio.
Art. 9
Il disposto di cui all'
art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3, si intende esteso a tutte le leggi regionali riguardanti le opere di bonifica, di bonifica montana, di sistemazione idraulico - forestale e di miglioramento delle strutture aziendali, interaziendali e di valorizzazione dei prodotti agricoli, anche per l' esecuzione delle opere, e per gli acquisti relativi, effettuate in economia dagli uffici della Regione.
I contributi concessi dall' Amministrazione regionale per opere di miglioramento fondiario, ivi incluse quelle di rimboschimento volontario, sono estesi anche alla spesa per l' acquisto di strutture prefabbricate, di attrezzature e macchine, fisse o mobili, e per l' acquisto di piante e semi.
Nel calcolo delle spese generali potrà essere inclusa anche la spesa per attrezzature e acquisti di quanto connesso con l' opera di miglioramento.
Per gli acquisti e le opere che beneficiano del contributo regionale, sono ammesse a contribuzione anche le spese notarili e di registrazione gravanti sugli acquisti di beni immobili, le spese di trasporto di materiali e di beni mobili, nonché le spese per IGE o imposte sostitutive, gravanti sugli acquisti di macchine, attrezzature, strumenti e piante.
Art. 10
Spetterà al Presidente della Giunta determinare, anche in deroga a quanto disposto da leggi regionali e nazionali, la competenza degli uffici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana negli interventi effettuati in forza di tali leggi.
Art. 11
Per quanto non previsto nel settore dell' agricoltura e delle foreste dalle leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 1 giugno 1966, n. 8, 15 luglio 1966, n. 14, 23 gennaio 1967, n. 2, 20 luglio 1967, n. 16, 18 ottobre 1967, n. 22, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1, 7 marzo 1968, n. 12, 7 marzo 1968, n. 13, 7 marzo 1968, n. 14, 7 luglio 1969, n. 12, 24 novembre 1969, n. 37, 3 giugno 1970, n. 21, e 24 dicembre 1970, n. 49, si applicano le vigenti norme dello Stato.
Art. 12
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 235 milioni, e precisamente:
a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all' art. 1;
b) lire 15 milioni per gli interventi di cui all' art. 2;
c) lire 60 milioni per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4;
d) lire 50 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
e) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' art. 6;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 7;
g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 8.
Art. 13
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - i seguenti capitoli:
| Categoria IX |
| - | Cap. 765 con la denominazione: << Spese per i vivai forestali >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni. |
| - | Cap. 766 con la denominazione: << Spese per la fitopatologia forestale >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni. |
| - | Cap. 767 con la denominazione: << Spese per prevenire e combattere gli incendi forestali >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni. |
| - | Cap. 768 con la denominazione: << Spese per la compilazione dei piani economici e dei piani per la conoscenza, conservazione e osservazione dei sistemi ecologici naturali >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni. |
| - | Cap. 769 con la denominazione: << Spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni. |
| - | Cap. 770 con la denominazione: << Spese per la preparazione, l' aggiornamento, l' assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni. |
| Categoria XI |
| - | Cap. 819 con la denominazione: << Contributi per la preparazione, l' aggiornamento, l' assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni. |
| - | Cap. 820 con la denominazione: << Contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni. |
Art. 14
La spesa di lire 235 milioni autorizzata dal precedente articolo 12 per l' esercizio finanziario 1971 fa carico ai sopracitati capitoli 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 819 e 820, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo.
All' onere complessivo di lire 235 milioni per l' esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 235 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.