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Indice:
L.R. n. 59/1971
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Leggi regionali
Legge regionale
22 dicembre 1971
, n.
59
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/12/1971, N. 049
Data di entrata in vigore:
12/01/1972
Materia:
210.02
-
Foreste
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, primo comma, L. R. 58/1975
2
Articolo abrogato implicitamente da art. 1, L. R. 65/1976
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 2, L. R. 65/1976
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 6, L. R. 65/1976
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 7, primo comma, L. R. 65/1976
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad Enti, Associazioni e Cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l' attività volta alla preparazione, aggiornamento, assistenza tecnica di aziende, di agricoltori, di tecnici e di lavoratori forestali.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 65/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 30, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
(2)
(3)
Note:
1
L' abrogazione implicita del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2
Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
3
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 12
Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 235 milioni, e precisamente:
a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all' art. 1;
b) lire 15 milioni per gli interventi di cui all' art. 2;
c) lire 60 milioni per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4;
d) lire 50 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
e) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' art. 6;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 7;
g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 8.
Art. 13
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - i seguenti capitoli:
Categoria IX
-
Cap. 765 con la denominazione: << Spese per i vivai forestali >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni.
-
Cap. 766 con la denominazione: << Spese per la fitopatologia forestale >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni.
-
Cap. 767 con la denominazione: << Spese per prevenire e combattere gli incendi forestali >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni.
-
Cap. 768 con la denominazione: << Spese per la compilazione dei piani economici e dei piani per la conoscenza, conservazione e osservazione dei sistemi ecologici naturali >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni.
-
Cap. 769 con la denominazione: << Spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni.
-
Cap. 770 con la denominazione: << Spese per la preparazione, l' aggiornamento, l' assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni.
Categoria XI
-
Cap. 819 con la denominazione: << Contributi per la preparazione, l' aggiornamento, l' assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e lavoratori forestali >> e con lo stanziamento di lire 5 milioni.
-
Cap. 820 con la denominazione: << Contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.
Art. 14
La spesa di lire 235 milioni autorizzata dal precedente articolo 12 per l' esercizio finanziario 1971 fa carico ai sopracitati capitoli 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 819 e 820, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo.
All' onere complessivo di lire 235 milioni per l' esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 235 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative