Art. 1
Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.
Art. 3
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 3 milioni, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
Art. 4
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo, i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
L' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici.
I fondi necessari per la esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del Demanio e del Patrimonio, mediante aperture di credito anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.